(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Toscana  del  31
                        dicembre 2019, n. 61) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Considerato quanto segue: 
    1) sono in corso iniziative volte a perseguire l'obiettivo di  un
bilancio in  equilibrio  per  quanto  riguarda  le  emissioni  e  gli
assorbimenti di gas climalteranti in  Toscana:  in  tale  ambito,  e'
opportuno lo stanziamento di cinque milioni di euro per la promozione
ed il co-finanziamento, da parte dei comuni,  di  progetti  integrati
per la riduzione della CO2 e per l'assorbimento di questa  attraverso
la realizzazione di piste ciclabili urbane e di piantumazioni, sempre
urbane  e  periurbane,  accompagnate  dalla  predisposizione  di   un
bilancio emissivo volto a  dimostrare  l'efficacia  del  progetto  in
termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 
    2) e' necessario fronteggiare la situazione di grave emergenza  e
di rischio per la pubblica incolumita' diffusa sull'intero territorio
regionale a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi
dal 3 novembre al 17 novembre 2019; 
    3) anche a seguito delle due mozioni del Consiglio  regionale  n.
1296 e n. 1357 del 12 settembre 2018, la Regione intende fornire  una
tangibile espressione della  vicinanza  delle  istituzioni  regionali
alla famiglia del sig. Duccio Dini, assassinato il 10 giugno  2018  a
Firenze, fissando l'importo, in conformita' a  precedenti  contributi
di solidarieta' erogati in casi analoghi, in ventimila euro annui per
due anni; 
    4)  si  ritiene  strategico  acquisire  i  complessi  immobiliari
dell'ex Ospedale Meyer e dell'ex Ospedale oftalmico  in  Firenze,  di
proprieta'  dell'AOU  Meyer,  per  la  sistemazione  dei   dipendenti
regionali attualmente ubicati in tali immobili; 
    5) e' opportuno contribuire alla  ristrutturazione  dell'immobile
di via Bianchini n. 12 a Lucca, di proprieta' della Asl nord ovest di
Lucca, con l'obiettivo di raccogliere tutti  i  dipendenti  regionali
presenti  nel  territorio  della  Provincia  di  Lucca  in  un  unico
edificio; 
    6) e' opportuna un'azione tesa a sostenere i comuni  toscani  con
popolazione minore di cinquemila  abitanti  mediante  contributi  per
interventi  di  manutenzione  straordinaria  per  il  ripristino   di
viabilita' comunale. Il 2020 sara'  il  terzo  anno  che  la  Regione
Toscana attua questa iniziativa; 
    7)  e'   opportuno   supportare   con   contributi   straordinari
realizzazioni o progettazioni di interventi per fronteggiare esigenze
di mantenimento della rete stradale locale; 
    8)  e'  opportuno  finanziare   interventi   necessari   per   il
miglioramento   dell'accessibilita'   in   ambito   portuale   e   la
realizzazione di interventi  di  abbattimento,  di  realizzazione  di
attrezzature e impianti per diportisti diversamente abili; 
    9) al fine di ottimizzare le tempistiche e le  risorse  pubbliche
gia' assegnate alla Provincia di Lucca con l'art.  26-undecies  della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di  carattere
finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016)  per
la progettazione esecutiva degli interventi  relativi  al  ponte  sul
fiume Serchio, e' opportuno che le economie derivanti  dall'attivita'
di progettazione possano essere utilizzate dalla  medesima  Provincia
per la realizzazione dei lavori; 
    10)  al  fine  di  adeguare  e  migliorare  progressivamente   le
metodiche di verifica dello stato manutentivo delle strade regionali,
con metodi tecnologici ed innovativi, si rende  opportuno  promuovere
azioni di sperimentazione da parte della Regione di nuove  metodiche,
per verificare, anche con alcuni  o  tutti  gli  enti  gestori  delle
strade regionali, province e  Citta'  Metropolitana  di  Firenze,  la
possibilita' concreta di adeguare le attuali  procedure  di  verifica
della rete stradale regionale; 
    11) al fine di promuovere progetti ed azioni per la  divulgazione
delle tematiche relative alla sicurezza stradale, in raccordo con  le
attivita' dell'Osservatorio regionale per la sicu4rezza  stradale  di
cui alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni  per  la
promozione della sicurezza stradale in Toscana), si rende  necessario
attivare finanziamenti da parte della Giunta regionale per  specifici
progetti o iniziative nel 2020; 
    12) e' necessario assicurare  la  prosecuzione  delle  iniziative
finalizzate alla  salvaguardia  della  Laguna  di  Orbetello  per  il
triennio 2020 - 2022; 
    13) e' opportuno contribuire ad agevolare l'avvio di lavori sugli
immobili  situati  nella  Tenuta  di  Suvignano,  tesi  a   prevenire
possibili situazioni di ulteriore degrado dei beni ed a garantirne la
ristrutturazione, in modo da rendere gli immobili idonei  a  ospitare
attivita' disciplinate nel Piano di Ente Terre, cui il bene e'  stato
trasferito; 
    14) e' necessario, nell'ambito dei controlli nei confronti  delle
aziende  dell'area  pratese,  al  fine  di  ripristinare   condizioni
ordinarie e regolari, sia sotto il profilo produttivo, sia per quanto
concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro e i rischi  connessi  alla
salute e alla vita dei  lavoratori,  finanziare  le  attivita'  della
polizia  municipale  in  affiancamento  alle  azioni   di   controllo
effettuate sul territorio comunale; 
    15) per assicurare che il modello di  realizzazione  di  orti  in
ambito urbano,  sperimentato  con  il  progetto  «Centomila  orti  in
toscana», si diffonda ulteriormente su tutto il territorio regionale,
e' necessario prevedere  un  contributo  in  favore  dei  comuni  che
intendono realizzare nuovi orti urbani o ampliare e migliorare quelli
gia' esistenti; 
    16) occorre procedere alla disciplina del Fondo finalizzato  alla
corresponsione degli incentivi nei confronti dei dipendenti designati
nei gruppi tecnici responsabili dello svolgimento  delle  funzioni  e
attivita' necessarie alla realizzazione dei lavori o all'acquisizione
delle forniture o dei servizi, adottando - nelle more della revisione
della legge regionale 13 luglio 2007, n.  38  (Norme  in  materia  di
contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla   sicurezza   e
regolarita' del lavoro) che attualmente non  risulta  praticabile  in
assenza del regolamento attuativo del nuovo codice - una disposizione
specifica che disciplini il contenuto del regolamento stesso; 
    17) e'  opportuno  prorogare  l'operativita'  del  Fondo  per  la
prestazione di garanzie integrative sui  mutui  immobiliari  concessi
alle famiglie, costituito dalla Regione  unitamente  alla  Fondazione
toscana per la lotta all'usura e disciplinato dalla legge regionale 2
agosto 2013, n. 45 (Interventi  di  sostegno  finanziario  in  favore
delle famiglie e dei lavoratori in difficolta', per la coesione e per
il contrasto al disagio sociale), in modo da non far  venir  meno  un
aiuto  efficace  verso  situazioni  di   fragilita'   che   purtroppo
persistono nel territorio regionale; 
    18) e' necessario procedere all'erogazione di risorse alla Citta'
Metropolitana di Firenze, da sommare  ai  finanziamenti  statali,  al
fine  di  completare  i  lavori  di  realizzazione  delle  Casse   di
espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul fiume Arno  nei  Comuni  di
Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite,  per  il  superamento  delle
criticita' idrauliche del territorio coinvolto, anche alla  luce  dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato le zone; 
    19) al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione dei contenuti
artistico-culturali  nel  settore  dello  spettacolo  dal  vivo,   e'
opportuna   la   concessione   di    un    finanziamento    triennale
all'Associazione culturale carte  blanche  di  Volterra,  finalizzato
alla realizzazione di un laboratorio triennale all'interno della casa
di reclusione, volto alla socializzazione e alla partecipazione della
popolazione detenuta; 
    20) in considerazione della crisi socio-economica che  attraversa
da  alcuni  anni  i  territori  della  montagna,  e  in   particolare
dell'Amiata, e' opportuno, per l'anno 2020, un intervento che prevede
di stanziare risorse finanziarie finalizzate  al  cofinanziamento  di
interventi infrastrutturali  capaci  di  migliorare  la  fruizione  e
l'accessibilita' turistica del territorio dell'Amiata; 
    21) e' opportuna la concessione di un  contributo  alla  societa'
Certema s.c. a r.l. per lo  sviluppo  di  azioni  di  divulgazione  e
diffusione delle tecnologie digitali a favore delle piccole  e  medie
imprese nell'ambito delle azioni regionali per lo sviluppo delle aree
della Toscana meridionale; 
    22)  e'  opportuno,  infine,  procedere   all'abrogazione   della
disposizione transitoria afferente alla materia  faunistico-venatoria
contenuta nel comma 2-bis dell'art. 7-bis della  legge  regionale  12
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157
«Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio»); 
    23) al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  della  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Interventi integrati per l'abbattimento delle emissioni climalteranti
                          in ambito urbano 
 
  1. La  Giunta  regionale,  nell'ambito  delle  iniziative  volte  a
perseguire l'obiettivo  di  un  bilancio  in  equilibrio  per  quanto
riguarda le emissioni e gli  assorbimenti  di  gas  climalteranti  in
Toscana, e' autorizzata a finanziare,  fino  all'importo  massimo  di
euro 1.000.000,00 per l'anno 2020 ed  euro  4.000.000,00  per  l'anno
2021, per interventi straordinari  integrati  realizzati  dai  comuni
toscani, finalizzati all'abbattimento delle emissioni  climalteranti,
con particolare riferimento alla realizzazione di piste ciclabili e a
interventi di piantumazione in ambito urbano. 
  2. Le risorse di cui al  comma  1  sono  attribuite,  a  titolo  di
cofinanziamento, ai comuni toscani,  con  priorita'  per  quelli  che
presentino situazioni di  particolare  criticita'  sotto  il  profilo
delle emissioni climalteranti. 
  3. Con deliberazione della Giunta  regionale,  da  adottarsi  entro
trenta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
disciplinate: 
    a) le modalita' di presentazione dei progetti; 
    b) le modalita' di attestazione alla Regione della situazione  di
criticita' relativa alle emissioni al cui miglioramento  l'intervento
e' finalizzato; 
    c)  la  percentuale   di   finanziamento   a   carico   dell'ente
beneficiario; 
    d) le modalita' di rendicontazione del contributo. 
  4. All'onere di spesa  di  cui  al  comma  1,  per  un  massimo  di
complessivi euro 5.000.000,00, di cui euro  1.000.000,00  per  l'anno
2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno  2021,  si  fa  fronte  con  gli
stanziamenti della Missione 9  «Sviluppo  sostenibile  e  tutela  del
territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela,  valorizzazione  e
recupero ambientale», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio
di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020 e 2021.