Art. 15 
 
                      Centomila Orti in Toscana 
 
  1. La Regione concede un contributo ai comuni che  realizzano  orti
urbani, secondo il modello regionale sperimentato ai sensi  dell'art.
1, comma 1 della legge regionale n. 82/2015, da affidare in  gestione
prioritariamente a strutture associative costituite  da  giovani.  Il
contributo puo' essere concesso anche per interventi di ampliamento o
miglioramento di orti urbani gia' esistenti. 
  2. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le
modalita' per l'erogazione dei contributi. 
  3. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte con  il  supporto  di
Ente Terre Regionali Toscane. 
  4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari  a  euro
300.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli  stanziamenti  della
Missione  16  «Agricoltura,  politiche   agroalimentari   e   pesca»,
Programma  01  «Sviluppo  del  settore   agricolo   e   del   sistema
agroalimentare», Titolo 2 «Spese  in  conto  capitale»  del  bilancio
previsionale 2020 - 2022, annualita' 2020.