Art. 15 Centomila Orti in Toscana 1. La Regione concede un contributo ai comuni che realizzano orti urbani, secondo il modello regionale sperimentato ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 82/2015, da affidare in gestione prioritariamente a strutture associative costituite da giovani. Il contributo puo' essere concesso anche per interventi di ampliamento o miglioramento di orti urbani gia' esistenti. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'erogazione dei contributi. 3. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte con il supporto di Ente Terre Regionali Toscane. 4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio previsionale 2020 - 2022, annualita' 2020.