Art. 17 
 
                   Incentivi per funzioni tecniche 
 
  1. La Giunta regionale disciplina  con  regolamento,  nel  rispetto
dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice
dei contratti pubblici), di seguito denominato «Codice»: 
    a) la costituzione del Fondo d'incentivazione previsto  dall'art.
113, comma 2 del Codice; 
    b) i criteri e le modalita' per la determinazione, ripartizione e
liquidazione del Fondo di cui alla  lettera  a)  per  le  funzioni  e
attivita' tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del Codice; 
    c) i criteri e  le  modalita'  per  la  costituzione  del  gruppo
tecnico responsabile dello svolgimento  delle  funzioni  e  attivita'
necessarie alla realizzazione del  lavoro  o  all'acquisizione  della
fornitura o del servizio; 
    d) le condizioni e le modalita' di applicazione  del  regolamento
alle procedure avviate a far data dal  19  aprile  2016,  nei  limiti
delle risorse appositamente accantonate nell'anno in cui le attivita'
sono state svolte. 
  2. Gli incentivi sono attribuiti nel caso di affidamenti  derivanti
da procedura di gara ed inseriti in atti di programmazione,  compresi
quelli di natura commissariale ed emergenziali,  per  le  funzioni  e
attivita' finalizzate all'acquisizione di forniture e servizi e  alla
realizzazione di  lavori,  incluse  le  manutenzioni  di  particolare
complessita', nonche' le somme  urgenze  di  importo  superiore  alla
soglia di cui all'art. 36,  comma  2,  lettera  a)  del  Codice.  Per
manutenzioni di particolare complessita' si intendono gli appalti per
i quali sia stata redatta una progettazione conforme all'art. 23  del
Codice.