Art. 17 Incentivi per funzioni tecniche 1. La Giunta regionale disciplina con regolamento, nel rispetto dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di seguito denominato «Codice»: a) la costituzione del Fondo d'incentivazione previsto dall'art. 113, comma 2 del Codice; b) i criteri e le modalita' per la determinazione, ripartizione e liquidazione del Fondo di cui alla lettera a) per le funzioni e attivita' tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del Codice; c) i criteri e le modalita' per la costituzione del gruppo tecnico responsabile dello svolgimento delle funzioni e attivita' necessarie alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione della fornitura o del servizio; d) le condizioni e le modalita' di applicazione del regolamento alle procedure avviate a far data dal 19 aprile 2016, nei limiti delle risorse appositamente accantonate nell'anno in cui le attivita' sono state svolte. 2. Gli incentivi sono attribuiti nel caso di affidamenti derivanti da procedura di gara ed inseriti in atti di programmazione, compresi quelli di natura commissariale ed emergenziali, per le funzioni e attivita' finalizzate all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori, incluse le manutenzioni di particolare complessita', nonche' le somme urgenze di importo superiore alla soglia di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice. Per manutenzioni di particolare complessita' si intendono gli appalti per i quali sia stata redatta una progettazione conforme all'art. 23 del Codice.