Art. 18 
Proroga operativita' del Fondo per la prestazione di garanzie di  cui
  all'art. 8 della legge regionale n. 45/2013. 
  1.  L'operativita'  del  Fondo  per  la  prestazione  di   garanzie
integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie,  costituito
dalla  Regione  unitamente  alla  Fondazione  toscana  per  la  lotta
all'usura, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto  2013,
n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie  e
dei lavoratori in difficolta', per la coesione e per il contrasto  al
disagio sociale), e gia' prorogato dall'art. 8 della legge  regionale
n. 89/2016, e' prorogata al 31 dicembre 2025. 
  2. I rapporti tra la Regione e  Fondazione  toscana  per  la  lotta
all'usura   sono   disciplinati   tramite   un   nuovo   accordo   di
collaborazione approvato con deliberazione  della  Giunta  regionale.
L'accordo disciplina in particolare: 
    a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico
del Fondo, non superiore a sei anni; 
    b)  le  condizioni  e  modalita'  di  rilascio   delle   garanzie
integrative da parte della Fondazione; 
    c) la  durata  delle  garanzie  integrative  e  le  modalita'  di
escussione delle stesse; 
    d) le  modalita'  di  restituzione  alla  Regione  degli  importi
progressivamente liberati a seguito della  scadenza  della  validita'
delle singole garanzie; 
    e) le modalita' di rendicontazione alla Regione: 
      e1) sull'utilizzo del Fondo; 
      e2) delle spese di gestione del Fondo, ammesse a  rimborso  nei
limiti dell'ammontare degli interessi maturati sull'investimento  del
Fondo regionale nell'anno di competenza.