Art. 18 Proroga operativita' del Fondo per la prestazione di garanzie di cui all'art. 8 della legge regionale n. 45/2013. 1. L'operativita' del Fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficolta', per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), e gia' prorogato dall'art. 8 della legge regionale n. 89/2016, e' prorogata al 31 dicembre 2025. 2. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la lotta all'usura sono disciplinati tramite un nuovo accordo di collaborazione approvato con deliberazione della Giunta regionale. L'accordo disciplina in particolare: a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del Fondo, non superiore a sei anni; b) le condizioni e modalita' di rilascio delle garanzie integrative da parte della Fondazione; c) la durata delle garanzie integrative e le modalita' di escussione delle stesse; d) le modalita' di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validita' delle singole garanzie; e) le modalita' di rendicontazione alla Regione: e1) sull'utilizzo del Fondo; e2) delle spese di gestione del Fondo, ammesse a rimborso nei limiti dell'ammontare degli interessi maturati sull'investimento del Fondo regionale nell'anno di competenza.