Art. 22 
 
Contributo  straordinario  per  l'infrastrutturazione  turistica  del
                            Monte Amiata 
 
  1. La Giunta regionale  e'  autorizzata  a  erogare  un  contributo
straordinario complessivo fino a un massimo  di  euro  500.000,00  ai
comuni facenti parte dell'Unione  dei  comuni  Amiata-Val  d'Orcia  e
dell'Unione comuni montani dell'Amiata Grossetana,  per  l'esecuzione
di opere pubbliche finalizzate  al  miglioramento  dell'attrattivita'
turistica del territorio del Monte Amiata. 
  2.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  approvata  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
disciplinate le modalita' di assegnazione, di  rendicontazione  e  di
erogazione del contributo di cui al comma 1. 
  3. L'erogazione del contributo di cui al comma  1,  e'  subordinata
alla stipula  di  un  accordo,  anche  di  programma,  con  i  Comuni
dell'Amiata interessati alla realizzazione delle opere. 
  4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1,  e'  autorizzata
la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte
con  gli  stanziamenti  della  Missione  7  «Turismo»,  Programma  01
«Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo  2  «Spese  in  conto
capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020.