Art. 22 Contributo straordinario per l'infrastrutturazione turistica del Monte Amiata 1. La Giunta regionale e' autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo fino a un massimo di euro 500.000,00 ai comuni facenti parte dell'Unione dei comuni Amiata-Val d'Orcia e dell'Unione comuni montani dell'Amiata Grossetana, per l'esecuzione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento dell'attrattivita' turistica del territorio del Monte Amiata. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di assegnazione, di rendicontazione e di erogazione del contributo di cui al comma 1. 3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, e' subordinata alla stipula di un accordo, anche di programma, con i Comuni dell'Amiata interessati alla realizzazione delle opere. 4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, e' autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020.