Art. 24 
 
Disposizioni transitorie in materia  faunistico-venatoria.  Modifiche
           all'art. 7-bis della legge regionale n. 3/1994 
 
  1. Il comma 2-bis dell'art. 7-bis della legge regionale 12  gennaio
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157  «Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio») e' abrogato.