Art. 24 Disposizioni transitorie in materia faunistico-venatoria. Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 3/1994 1. Il comma 2-bis dell'art. 7-bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e' abrogato.