Art. 25 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si
fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione  2020  -
2022, nel rispetto delle  destinazioni  ivi  definite  per  missioni,
programmi e titoli di spesa nell'ambito degli  equilibri  complessivi
di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 40 del decreto  legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  Regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.  1  e  2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42) e riportati nell'Allegato D  della  legge
regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario
2020 - 2022).