Art. 6 
 
Interventi straordinari sulla viabilita' pubblica comunale per l'anno
                                2020 
 
  1. Per gli interventi sulla  viabilita'  pubblica  comunale,  sulla
base di richiesta avanzate alla Regione Toscana entro il 28  febbraio
2020 dai comuni proprietari con  popolazione  inferiore  o  uguale  a
cinquemila  abitanti,  come  risultante  dall'ultimo  censimento,  la
Giunta regionale e' autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione  di
accordi con i comuni beneficiari che  ne  disciplinino  le  modalita'
attuative, fino ad un massimo di complessivi  euro  3.200.000,00  per
l'anno 2020. 
  2. Sara' finanziata dalla Regione Toscana  una  sola  richiesta  di
contributo per ciascun comune proponente. 
  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati  dalla  Giunta
regionale  privilegiando  i  comuni  con  minore  popolazione,   come
risultante  dall'ultimo  censimento.  I  medesimi  interventi  devono
rispettare tutte le seguenti condizioni: 
    a) essere finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria
per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali; 
    b) essere cofinanziati dalla Regione fino ad un massimo  di  euro
50.000,00 e, comunque, non oltre l'80%  del  computo  estimativo  del
costo complessivo dell'intervento. 
  4. In sede di presentazione della richiesta di cui al  comma  1,  a
firma del sindaco, il comune garantisce: 
    a) la cantierabilita' dell'intervento entro il 31 maggio 2020; 
    b) che il cronoprogramma dell'intervento proposto  approvato  dal
comune  preveda  la   conclusione   dei   lavori   ed   il   collaudo
amministrativo entro il 31 dicembre 2020; 
    c)    l'inattuabilita'    dell'intervento    in    assenza    del
cofinanziamento regionale. 
  5. Alla richiesta di cui al comma 1,  a  firma  del  sindaco,  sono
allegati i seguenti elaborati, sottoscritti da personale tecnico: 
    a) relazione  tecnica  descrittiva  dell'intervento  conforme  al
comma 3, lettera a); 
    b) planimetria della strada comunale interessata, con evidenziata
la localizzazione dell'intervento in scala opportuna; 
    c) computo metrico estimativo complessivo dell'intervento; 
    d) cronoprogramma di cui al comma 4, lettera b). 
  6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di  euro
3.200.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della
Missione 10  «Trasporti  e  diritto  alla  mobilita'»,  Programma  05
«Viabilita' e infrastrutture stradali»,  Titolo  2  «Spese  in  conto
capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2020.