Art. 8 
 
             Contributi straordinari per l'abbattimento 
          delle barriere architettoniche in ambito portuale 
 
  1. Al fine di sostenere interventi di abbattimento  delle  barriere
architettoniche in ambito portuale  per  migliorare  l'accessibilita'
alle aree  pubbliche  portuali,  e'  autorizzata  la  concessione  di
contributi ai comuni  gestori  degli  spazi  portuali,  a  titolo  di
cofinanziamento, fino a un massimo di euro  100.000,00  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022. 
  2.  Gli  interventi  da  finanziare  ai  sensi  del  comma  1  sono
individuati a seguito di avviso pubblico approvato con  deliberazione
della Giunta regionale che stabilisce le modalita'  di  erogazione  e
rendicontazione dei contributi, che non potranno superare  l'80%  del
costo di ciascun intervento. 
  3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari  ad  euro  100.000,00
per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  si  fa  fronte  con   gli
stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla  mobilita'»,
Programma 03 «Trasporto per vie d'acqua», Titolo 2  «Spese  in  conto
capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita'  2021  e
2022.