Art. 8 Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale 1. Al fine di sostenere interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale per migliorare l'accessibilita' alle aree pubbliche portuali, e' autorizzata la concessione di contributi ai comuni gestori degli spazi portuali, a titolo di cofinanziamento, fino a un massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 2. Gli interventi da finanziare ai sensi del comma 1 sono individuati a seguito di avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalita' di erogazione e rendicontazione dei contributi, che non potranno superare l'80% del costo di ciascun intervento. 3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 03 «Trasporto per vie d'acqua», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualita' 2021 e 2022.