Art. 13 Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: «dal 2020 al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021 al 2040». 2. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, e' autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", programma 01 "Trasporto ferroviario", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2021 e 2022.». 3. Al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 86/2014 le parole: «dal 2021 al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2040».