Art. 13 
 
Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca.  Modifiche  all'art.
                 33 della legge regionale n. 86/2014 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 29 dicembre  2014,
n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole:  «dal  2020  al
2039» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021 al 2040». 
  2. Il comma 3 dell'art. 33 della  legge  regionale  n.  86/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «3.  Ai  fini  del  concorso  regionale  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata una spesa fino a un massimo  di  euro  12.500.000,00  per
ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  cui  si  fa  fronte  con   gli
stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla  mobilita'",
programma 01 "Trasporto ferroviario", titolo 1 "Spese  correnti"  del
bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2021 e 2022.». 
  3. Al comma 4 dell'art. 33 della  legge  regionale  n.  86/2014  le
parole: «dal 2021 al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «dal  2023
al 2040».