Art. 14 
 
Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'art.  34  della  legge
                        regionale n. 86/2014 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge  regionale  n.  86/2014,  le
parole: «per un importo massimo di euro  12.500.000,00  per  ciascuno
degli anni dal 2020 al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «per  un
importo massimo  di  euro  6.250.000,00  per  l'anno  2021,  di  euro
12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022  al  2040  e  di  euro
6.250.000,00 per l'anno 2041». 
  2. Il comma 3 dell'art. 34 della  legge  regionale  n.  86/2014  e'
sostituito dal seguente: 
  «3.  Ai  fini  del  concorso  regionale  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata una spesa fino a un  massimo  di  euro  6.250.000,00  per
l'anno 2021 e di euro 12.500.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte
con gli stanziamenti della missione  10  "Trasporti  e  diritto  alla
mobilita'", programma 03 "Trasporto per via d'acqua", titolo 1 "Spese
correnti" del bilancio di previsione  2020-2022,  annualita'  2021  e
2022.». 
  3. Al comma 4 dell'art. 34 della legge  regionale  n.  86/2014,  le
parole: «dall'anno  2021  e  fino  al  2039»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'anno 2023 e fino al 2040 e di euro  6.250.000,00  per
l'anno 2041».