Art. 14 Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014, le parole: «per un importo massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo massimo di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021, di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l'anno 2041». 2. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, e' autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021 e di euro 12.500.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", programma 03 "Trasporto per via d'acqua", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2021 e 2022.». 3. Al comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014, le parole: «dall'anno 2021 e fino al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023 e fino al 2040 e di euro 6.250.000,00 per l'anno 2041».