Art. 15 
 
Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'art.  26-bis
                  della legge regionale n. 82/2015 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 26-bis della legge  regionale  28  dicembre
2015, n. 82 (Disposizioni di carattere  finanziario.  Collegato  alla
legge  di  stabilita'  per  l'anno  2016),  le   parole:   «di   euro
1.000.000,00  per  ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2039»   sono
sostituite dalle seguenti: «di euro  850.000,00  per  ciascuno  degli
anni dal 2021 al 2040». 
  2. Il comma 3 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «3 Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, e' autorizzata
la spesa fino a un massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni
2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione  10
"Trasporti e diritto alla mobilita'", programma 03 "Trasporto per vie
d'acqua", titolo  1  "Spese  correnti"  del  bilancio  di  previsione
2020-2022, annualita' 2021 e 2022.». 
  3. Al comma 4 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015, le
parole: «euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al
2039» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «euro  850.000,00  annui  a
decorrere dall'anno 2023 e fino al 2040.».