Art. 15 Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015 1. Al comma 1 dell'art. 26-bis della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016), le parole: «di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2040». 2. Il comma 3 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015 e' sostituito dal seguente: «3 Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2021 e 2022.». 3. Al comma 4 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 82/2015, le parole: «euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2039» sono sostituite dalle seguenti: «euro 850.000,00 annui a decorrere dall'anno 2023 e fino al 2040.».