Art. 17 
 
Interventi per le persone  con  disabilita'.  Modifiche  all'art.  29
                  della legge regionale n. 60/2017 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 18  ottobre  2017,
n. 60 (Disposizioni generali  sui  diritti  e  le  politiche  per  le
persone con disabilita'), e' sostituito dal seguente: 
  «1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto
all'art. 27 e' autorizzata la spesa di euro 150.000,00  per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019 e di euro 190.000,00 per l'anno 2020,  cui  si
fa fronte: 
    a) per gli anni 2018 e 2019 rispettivamente con gli  stanziamenti
della missione 12 "Diritti sociali, politiche  sociali  e  famiglia",
programma  07  "Programmazione  e  governo  della  rete  dei  servizi
sociosanitari e  sociali",  titolo  1  "Spese  correnti"  e  con  gli
stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali  e
famiglia", programma 02 "Interventi per  la  disabilita'",  titolo  1
"Spese correnti" del bilancio  di  previsione  2018-2020,  annualita'
2018 e 2019; 
    b) per euro 150.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della
missione  12  "Diritti  sociali,  politiche  sociali   e   famiglia",
programma  02  "Interventi  per  la  disabilita'",  titolo  1  "Spese
correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2020; 
    c) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti  della
missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione  professionale",
programma 02 "Formazione professionale", titolo  1  "Spese  correnti"
del bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2020; 
    d) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti  della
missione 10  "Trasporti  e  diritto  alla  mobilita'",  programma  03
"Trasporto per vie d'acqua", titolo 1 "Spese correnti"  del  bilancio
di previsione 2020-2022, annualita' 2020.».