Art. 17 Interventi per le persone con disabilita'. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 60/2017 1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilita'), e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'art. 27 e' autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 190.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte: a) per gli anni 2018 e 2019 rispettivamente con gli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", titolo 1 "Spese correnti" e con gli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 02 "Interventi per la disabilita'", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, annualita' 2018 e 2019; b) per euro 150.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 02 "Interventi per la disabilita'", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2020; c) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", programma 02 "Formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2020; d) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2020.».