Art. 18 
 
Manutenzione dell'itinerario della via Francigena. Modifiche all'art.
                 6 della legge regionale n. 77/2017 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 27  dicembre  2017,
n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilita' 2018), le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«, 2021 e 2022». 
  2. La lettera b) del comma 4 dell'art. 6 della legge  regionale  n.
77/2017 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) di euro 120.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della
missione 7 "Turismo", programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione  del
turismo", titolo  1  "Spese  correnti"  del  bilancio  di  previsione
2019-2021, annualita' 2019;». 
  3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale
n. 77/2017 e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2020,  2021  e
2022, cui  si  fa  fronte  con  gli  stanziamenti  della  missione  7
"Turismo", programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione  del  turismo",
titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.».