Art. 18 Manutenzione dell'itinerario della via Francigena. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 77/2017 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' 2018), le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022». 2. La lettera b) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 77/2017 e' sostituita dalla seguente: «b) di euro 120.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della missione 7 "Turismo", programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019;». 3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 77/2017 e' aggiunta la seguente: «b-bis) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 7 "Turismo", programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.».