Art. 19 Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022». 2. Il comma 4-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 77/2017 e' sostituito dal seguente: «4-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte: a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019; b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, con gli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.».