Art. 19 
 
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'art.  9  della
                     legge regionale n. 77/2017 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  77/2017  le
parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022». 
  2. Il comma 4-bis dell'art. 9 della legge regionale n.  77/2017  e'
sostituito dal seguente: 
  «4-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte: 
    a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con  gli
stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali  e
famiglia", programma 04 "Interventi  per  i  soggetti  a  rischio  di
esclusione sociale",  titolo  1  "Spese  correnti"  del  bilancio  di
previsione 2019-2021, annualita' 2019; 
    b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per ciascuno  degli  anni
2020, 2021 e 2022, con gli stanziamenti della  missione  12  "Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia", programma 04 "Interventi  per
i  soggetti  a  rischio  di  esclusione  sociale",  titolo  1  "Spese
correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.».