Art. 20 Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 la parola: «2021» e' sostituita dalla seguente: «2022». 2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 e' sostituita dalla seguente: «b) fino a un massimo di euro 174.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'"", programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019;». 3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 77/2017 e' aggiunta la seguente: «b-bis) fino a un massimo di euro 550.000,00 per il triennio 2020-2022, con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, secondo la seguente ripartizione: 1) euro 130.000,00 per l'anno 2020; 2) euro 210.000,00 per l'anno 2021; 3) euro 210.000,00 per l'anno 2022.».