Art. 20 
 
         Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'art. 14 
                  della legge regionale n. 77/2017 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 14 della  legge  regionale  n.  77/2017  la
parola: «2021» e' sostituita dalla seguente: «2022». 
  2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale  n.
77/2017 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) fino a un massimo di euro 174.000,00 per l'anno 2019, con gli
stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'"",
programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", titolo 1  "Spese
correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019;». 
  3. Dopo la  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  14  della  legge
regionale n. 77/2017 e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) fino a un massimo di  euro  550.000,00  per  il  triennio
2020-2022, con  gli  stanziamenti  della  missione  10  "Trasporti  e
diritto alla mobilita'", programma 05  "Viabilita'  e  infrastrutture
stradali", titolo 1  "Spese  correnti"  del  bilancio  di  previsione
2020-2022, secondo la seguente ripartizione: 
      1) euro 130.000,00 per l'anno 2020; 
      2) euro 210.000,00 per l'anno 2021; 
      3) euro 210.000,00 per l'anno 2022.».