Art. 22 Interventi atti a favorire la mobilita' individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilita'. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 81/2017 1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilita' individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilita'), e' sostituito dal seguente: «1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualita' 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte rispettivamente: a) per l'anno 2019, per l'importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 02 "Interventi per la disabilita'", titolo 1 "Spese correnti" e, per l'importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 02 "Interventi per la disabilita'", titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019; b) per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l'importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 02 "Interventi per la disabilita'", titolo 1 "Spese correnti" e, per l'importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 02 "Interventi per la disabilita'", titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio di previsione 2020-2022.».