Art. 22 
Interventi atti a favorire la  mobilita'  individuale  e  l'autonomia
  personale delle persone con disabilita'. Modifiche all'art. 9 della
  legge regionale n. 81/2017 
  1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 28  dicembre  2017,
n.  81  (Interventi  atti  a  favorire  la  mobilita'  individuale  e
l'autonomia personale delle persone con disabilita'),  e'  sostituito
dal seguente: 
  «1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art.  5,  comma  1,  e'
autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualita'
2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte rispettivamente: 
    a) per l'anno 2019, per l'importo  di  euro  25.000,00  a  valere
sugli stanziamenti della  missione  12  "Diritti  sociali,  politiche
sociali e famiglia", programma 02 "Interventi  per  la  disabilita'",
titolo 1 "Spese correnti" e, per  l'importo  di  euro  175.000,00,  a
valere  sugli  stanziamenti  della  missione  12  "Diritti   sociali,
politiche sociali  e  famiglia",  programma  02  "Interventi  per  la
disabilita'", titolo 2 "Spese in conto  capitale",  del  bilancio  di
previsione 2019-2021, annualita' 2019; 
    b) per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,  per  l'importo  di
euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della missione 12 "Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia", programma 02 "Interventi  per
la disabilita'", titolo 1 "Spese correnti" e, per l'importo  di  euro
175.000,00, a valere sugli stanziamenti della  missione  12  "Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia", programma 02 "Interventi  per
la disabilita'", titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio  di
previsione 2020-2022.».