Art. 26 Sostegno alle PMI del «sistema neve» in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 73/2018 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2019), le parole: «di euro 720.000,00 per gli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 400.000,00 per l'anno 2019, di euro 320.000,00 per l'anno 2020 e di euro 140.000,00 per l'anno 2021». 2. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 73/2018 e' sostituito dal seguente: «3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si fa fronte: a) fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 7 "Turismo", programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019; b) fino all'importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2020 e di euro 140.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della missione 7 "Turismo", programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione del turismo", titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2020 e 2021.».