Art. 26 
Sostegno alle PMI del «sistema neve» in Toscana per il rinnovo  della
  vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all'art. 2 della
  legge regionale n. 73/2018 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 27  dicembre  2018,
n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilita' per l'anno 2019), le parole: «di euro 720.000,00  per  gli
anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 400.000,00
per l'anno 2019, di  euro  320.000,00  per  l'anno  2020  e  di  euro
140.000,00 per l'anno 2021». 
  2. Il comma 3 dell'art. 2  della  legge  regionale  n.  73/2018  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto dal comma  1  si
fa fronte: 
    a) fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per  l'anno  2019,
con  gli  stanziamenti  della  missione  7  "Turismo",  programma  01
"Sviluppo e la valorizzazione del turismo", titolo 2 "Spese in  conto
capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019; 
    b) fino all'importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2020  e
di euro 140.000,00  per  l'anno  2021,  con  gli  stanziamenti  della
missione 7 "Turismo", programma 01 "Sviluppo e la valorizzazione  del
turismo",  titolo  2  "Spese  in  conto  capitale"  del  bilancio  di
previsione 2020-2022, annualita' 2020 e 2021.».