Art. 3 Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2021». 2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016, le parole: «tra il 1° febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla legge regionale n. 77/2016)» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° febbraio 2019 e la data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilita' per l'anno 2020). 3. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2021». 4. Il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 e' sostituito dal seguente: «6. Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone annualmente dovuto. L'indennizzo per l'occupazione di fatto e' determinato: a) per l'annualita' 2016, con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto del presidente della giunta regionale n. 60/R/2016; b) per le annualita' 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ai sensi dell'art. 35 del decreto del presidente della giunta regionale n. 60/R/2016.». 5. Al comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2021». 6. Al comma 13 dell'art. 1 della legge regionale n. 77/2016 le parole: «Per gli anni 2016 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2020», le parole: «versata, entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «versata, entro il 31 dicembre 2021», dopo le parole: «ai sensi del comma 6 per gli anni 2016, 2017 e 2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2019, 2020 e 2021».