Art. 3 
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo
  dei soggetti che hanno presentato istanza di  concessione  o  hanno
  regolarmente pagato. Modifiche all'art. 1 della legge regionale  n.
  77/2016 
  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11  novembre  2016,
n. 77 (Disposizioni urgenti in materia  di  concessioni  del  demanio
idrico), la parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2021». 
  2. Al comma 2 dell'art. 1 della  legge  regionale  n.  77/2016,  le
parole: «tra il 1° febbraio 2017 e la data di entrata in vigore della
legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni  in  materia  di
canoni per l'uso del  demanio  idrico  e  per  l'utilizzazione  delle
acque. Modifiche alla legge regionale n.  77/2016)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tra il 1° febbraio 2019 e  la  data  di  entrata  in
vigore della legge regionale  23  dicembre  2019,  n.  80  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2020). 
  3. Al comma 4 dell'art. 1  della  legge  regionale  n.  77/2016  la
parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2021». 
  4. Il comma 6 dell'art. 1  della  legge  regionale  n.  77/2016  e'
sostituito dal seguente: 
  «6. Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e  2021,  nelle  more
della conclusione del procedimento di rilascio della  concessione,  i
soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un  indennizzo
per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto  rispetto  al  canone
annualmente  dovuto.  L'indennizzo  per  l'occupazione  di  fatto  e'
determinato: 
  a)  per  l'annualita'  2016,  con  riferimento  al  canone   minimo
stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative  aree  ai
sensi degli articoli 7 e 8 del decreto del  presidente  della  giunta
regionale n. 60/R/2016; 
  b) per  le  annualita'  2017,  2018,  2019,  2020,  2021  ai  sensi
dell'art. 35 del decreto del presidente  della  giunta  regionale  n.
60/R/2016.». 
  5. Al comma 7 dell'art. 1  della  legge  regionale  n.  77/2016  la
parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2021». 
  6. Al comma 13 dell'art. 1 della  legge  regionale  n.  77/2016  le
parole: «Per gli anni 2016 e 2019» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Per gli anni 2016 e 2020», le parole: «versata, entro il 31 dicembre
2019» sono sostituite dalle seguenti: «versata, entro il 31  dicembre
2021», dopo le parole: «ai sensi del comma 6 per gli anni 2016,  2017
e 2018» sono aggiunte le seguenti: «, 2019, 2020 e 2021».