Art. 36 
Incentivi per  i  servizi  di  trasporto  ferroviario  intermodale  e
  trasbordato. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 19/2019 
  1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge  regionale  n.  19/2019,  le
parole: «500.000,00 per l'anno 2020» sono sostituite dalle  seguenti:
«420.000,00 per l'anno 2020 ed euro 80.000,00 per ciascuno degli anni
2021 e 2022». 
  2. Il comma 3 dell'art. 16 della  legge  regionale  n.  19/2019  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad  euro  420.000,00
per l'anno 2020, euro 80.000,00 per l'anno 2021 e euro 80.000,00  per
l'anno 2022, si fa fronte con  gli  stanziamenti  della  missione  10
"Trasporti  e  diritto  alla  mobilita'",  programma  01   "Trasporto
ferroviario", titolo 1 "Spese correnti" del  bilancio  di  previsione
2020-2022.».