Art. 36 Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 19/2019 1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2019, le parole: «500.000,00 per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «420.000,00 per l'anno 2020 ed euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022». 2. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 19/2019 e' sostituito dal seguente: «3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per l'anno 2020, euro 80.000,00 per l'anno 2021 e euro 80.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", programma 01 "Trasporto ferroviario", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.».