Art. 37 Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 52/2019 1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 52 (Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall'andamento climatico), e' sostituito dal seguente: «4. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell'art. 1, fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2019 e di euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte: a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualita' 2019; b) per l'anno 2020, con gli stanziamenti della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022, annualita' 2020.».