Art. 37 
Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di  alcuni  comparti
  di produzione agricola  condizionati  negativamente  dall'andamento
  climatico. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 52/2019 
  1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 30 luglio 2019,  n.
52 (Interventi urgenti per  lo  sviluppo  e  il  rilancio  di  alcuni
comparti   di   produzione   agricola   condizionati    negativamente
dall'andamento climatico), e' sostituito dal seguente: 
  «4. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate  ai  sensi
dell'art. 1, fino all'importo massimo di euro 500.000,00  per  l'anno
2019 e di euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte: 
    a) per l'anno  2019,  con  gli  stanziamenti  della  missione  16
"Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca",   programma   01
"Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare",  titolo
1 "Spese correnti" del bilancio di previsione  2019-2021,  annualita'
2019; 
    b) per l'anno  2020,  con  gli  stanziamenti  della  missione  16
"Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e  pesca",   programma   01
"Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare",  titolo
1 "Spese correnti" del bilancio di previsione  2020-2022,  annualita'
2020.».