Art. 4 Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 45/1997 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), e' sostituito dal seguente: «2. Con deliberazione della giunta regionale le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'art. 16, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28 della legge 23 luglio 2009, n. 99) nonche' le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'art. 16, commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 22/2010, sono destinate annualmente: a) per una quota fino al 70 per cento, alla realizzazione delle finalita' di cui all'art. 16, comma 9 del decreto legislativo n. 22/2010, assegnandole al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (CoSviG); b) per una quota non superiore al 30 per cento, a copertura dell'attivita' annuale di monitoraggio della qualita' dell'aria delle aree geotermiche svolta dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attivita' di cui all'art. 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e dell'attivita' di gestione delle risorse stesse svolta dal CoSviG s.c.r.l.». 2. Il comma 2-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1997 e' sostituito dal seguente: «2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2-ter, gli enti locali delle aree geotermiche, previa stipula di apposita intesa tra di loro, destinano le risorse di cui al comma 2, lettera a), a progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all'art. 16, comma 9, del decreto legislativo n. 22/2010 e volti in particolare a: a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento; b) aumentare l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti; c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell'ambiente o dell'energia, con particolare riferimento alle attivita' di recupero e bonifica, nonche' a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica; d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico.».4 3. Il comma 2-ter dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1997 e' sostituito dal seguente: «2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalita' a cui gli enti locali delle aree geotermiche e CoSviG s.c.r.l. si attengono nella destinazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a).». 4. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1997 e' abrogato.