Art. 4 
 
Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche  all'art.  7  della  legge
                        regionale n. 45/1997 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997,  n.
45 (Norme in materia  di  risorse  energetiche),  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. Con deliberazione della giunta regionale le  risorse  derivanti
dai contributi geotermici di cui all'art. 16, comma 4, lettera b) del
decreto  legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22  (Riassetto   della
normativa  in  materia  di  ricerca  e  coltivazione  delle   risorse
geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28  della  legge  23  luglio
2009, n. 99) nonche' le risorse derivanti dai  canoni  geotermici  di
cui all'art. 16, commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto  legislativo  n.
22/2010, sono destinate annualmente: 
    a) per una quota fino al 70 per cento, alla  realizzazione  delle
finalita' di cui all'art. 16, comma  9  del  decreto  legislativo  n.
22/2010,  assegnandole  al  Consorzio  per  lo  sviluppo  delle  aree
geotermiche s.c.r.l (CoSviG); 
    b) per una quota non superiore  al  30  per  cento,  a  copertura
dell'attivita' annuale di monitoraggio della qualita' dell'aria delle
aree geotermiche svolta  dall'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale (ARPAT) in base al piano delle attivita' di  cui  all'art.
16 della legge regionale 22 giugno  2009,  n.  30  (Nuova  disciplina
dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale  della  Toscana
"ARPAT") e dell'attivita' di gestione delle risorse stesse svolta dal
CoSviG s.c.r.l.». 
  2. Il comma 2-bis dell'art. 7 della legge regionale n.  45/1997  e'
sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto
stabilito dal regolamento di cui al  comma  2-ter,  gli  enti  locali
delle aree geotermiche, previa stipula  di  apposita  intesa  tra  di
loro, destinano le risorse di cui al comma 2, lettera a), a  progetti
di investimenti finalizzati  agli  obiettivi  indicati  all'art.  16,
comma 9, del decreto legislativo n. 22/2010 e volti in particolare a: 
    a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza
energetica, impianti di teleriscaldamento; 
    b) aumentare  l'efficienza  energetica  degli  immobili  e  degli
impianti; 
    c) attrarre  investimenti  di  operatori  economici  nei  settori
dell'ambiente  o  dell'energia,  con  particolare  riferimento   alle
attivita' di recupero e bonifica, nonche' a quelle di  produzione  di
energia sostenibile ed efficienza energetica; 
    d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo
sviluppo sociale ed economico.».4 
  3. Il comma 2-ter dell'art. 7 della legge regionale n.  45/1997  e'
sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente comma, la  giunta  regionale  definisce  con  regolamento  i
criteri e le modalita' a cui gli enti locali delle aree geotermiche e
CoSviG s.c.r.l. si attengono nella destinazione delle risorse di  cui
al comma 2, lettera a).». 
  4. Il comma 3 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  45/1997  e'
abrogato.