Art. 41 Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 57/2019 1. L'art. 6 della legge regionale n. 57/2019 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Norma finanziaria). - 1. Per la costituzione del fondo di cui all'art. 2, comma 1, e' autorizzata la spesa massima di euro 106.000,00 per l'anno 2019 e di euro 256.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", programma 03 "Ricerca e innovazione", titolo 2 "Spese in conto capitale" rispettivamente dei bilanci di previsione 2019-2021, annualita' 2019 e 2020-2022, annualita' 2020. 2. Gli oneri di gestione del fondo di cui all'art. 2, comma 1, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione 14 "Sviluppo economico e competitivita'", programma 03 "Ricerca e innovazione", titolo 1 "Spese correnti".».