Art. 41 
Sostegno al processo di razionalizzazione  del  sistema  di  gestione
  delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico. Sostituzione
  dell'art. 6 della legge regionale n. 57/2019 
  1. L'art. 6 della legge regionale  n.  57/2019  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 6 (Norma finanziaria). - 1. Per la costituzione del fondo  di
cui all'art. 2, comma 1, e' autorizzata  la  spesa  massima  di  euro
106.000,00 per l'anno 2019 e di euro 256.000,00 per l'anno 2020,  cui
si fa  fronte  con  gli  stanziamenti  della  missione  14  "Sviluppo
economico e competitivita'", programma 03  "Ricerca  e  innovazione",
titolo 2 "Spese in conto capitale"  rispettivamente  dei  bilanci  di
previsione 2019-2021, annualita' 2019 e 2020-2022, annualita' 2020. 
  2. Gli oneri di gestione del fondo di cui all'art. 2, comma 1, sono
stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019,  2020  e
2021, cui si  fa  fronte  con  gli  stanziamenti  della  missione  14
"Sviluppo  economico  e  competitivita'",  programma  03  "Ricerca  e
innovazione", titolo 1 "Spese correnti".».