Art. 45 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si
fa  fronte  con  le  entrate  previste  nel  bilancio  di  previsione
2020-2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni,
programmi e titoli di spesa nell'ambito degli  equilibri  complessivi
di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 40 del decreto  legislativo
n. 118/2011 e riportati nell'allegato  D  della  legge  regionale  23
dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022).