Art. 45 Copertura finanziaria 1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020-2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011 e riportati nell'allegato D della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022).