Art. 6 
Finanziamenti straordinari a piccoli  comuni.  Inserimento  dell'art.
  82-bis nella legge regionale n. 68/2011 
  1. Dopo l'art. 82 della legge regionale 27  dicembre  2011,  n.  68
(Norme sul sistema delle autonomie locali), e' inserito il seguente: 
  «Art. 82-bis (Finanziamenti straordinari per  investimenti).  -  1.
Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore
a 5.000 abitanti sono concessi contributi  straordinari  annuali  per
investimenti per un importo complessivo pari ad  euro  20.000.000,00.
Il contributo massimo concedibile a ciascun comune e'  costituito  da
una somma minima uguale per tutti, pari  a  euro  30.000,00,  cui  si
aggiunge, a riparto delle ulteriori risorse  disponibili,  una  somma
calcolata in  proporzione  al  valore  dell'indicatore  unitario  del
disagio di cui all'art. 80, maggiorato del 20 per cento se il  comune
e' ricompreso nell'elenco del progetto regionale 3 "Politiche per  la
montagna e  per  le  aree  interne",  di  cui  all'allegato  A  della
deliberazione  del  consiglio  regionale  15  gennaio  2019,   n.   2
(Sostituzione dell'allegato  1a  della  deliberazione  consiliare  18
dicembre 2018, n. 109 "Nota di aggiornamento al Documento di economia
e finanza regionale DEFR 2019").». 
  2. Per l'individuazione dei comuni interessati  e  dei  valori  del
disagio si fa riferimento alla graduatoria  di  cui  all'art.  80  in
vigore alla data del 1° gennaio 2020. 
  3. I contributi sono concessi per la realizzazione, entro l'anno di
concessione, di nuove opere e lavori  pubblici,  rientranti  tra  gli
interventi di investimento di cui all'art. 3, comma 18 della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»). 
  4. Nell'anno 2020 sono esclusi dal contributo gli interventi di cui
al comma 3 su strade comunali. Per gli anni 2021 e 2022 il contributo
per  gli  interventi  su  strade  comunali  puo'  essere  concesso  a
condizione che sussista  cofinanziamento  alla  spesa  da  parte  del
comune in misura non inferiore al 10 per cento per i  comuni  fino  a
3.000  abitanti  e  al  20  per  cento  per  i  restanti  comuni.  Il
cofinanziamento  non  e'  richiesto  quando  l'intervento  su  strada
comunale rientra tra gli interventi di somma urgenza di cui  all'art.
163 del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici), e l'evento si e' verificato nel medesimo anno di
concessione e prima della presentazione della domanda. 
  5. Nell'anno 2020 i contributi possono essere  concessi  anche  per
gli interventi di cui al comma 3 per i quali e' stato stipulato,  nel
medesimo anno e prima della presentazione della domanda, il contratto
di affidamento dei lavori. 
  6. Ai fini della concessione e della  determinazione  della  misura
dei contributi: 
    a) la domanda deve risultare  completa  degli  elementi  e  della
documentazione previsti dalla deliberazione di cui al comma 12; 
    b) i contributi possono  essere  concessi  a  condizione  che  il
comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli  interventi  di
cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati;  fatta  salva
l'eventuale compartecipazione alla spesa a carico  del  bilancio  del
comune, l'intervento per il quale  e'  concesso  il  contributo  deve
essere finanziabile per l'intero rispetto alla spesa lorda stimata; 
    c) su richiesta del comune, il contributo puo' essere determinato
comprendendo anche le spese per la progettazione e per  la  direzione
dei lavori, se i contratti di affidamento sono stipulati nell'anno di
concessione  del  contributo;  sono  comunque  escluse  le  spese  di
progettazione finanziate ai sensi dell'art. 93. 
  7. Il comune puo' richiedere, all'atto della domanda, che  gli  sia
concessa, per un unico intervento di  cui  al  comma  3  che  intende
realizzare a  totale  carico  del  contributo  regionale,  una  somma
rientrante nel limite del contributo massimo concedibile, relativo  a
due o tre annualita' all'interno del periodo 2020-2022. 
  8.  Il  contributo  e'  liquidato  a   condizione   che   risultino
regolarmente assolti gli obblighi informativi vigenti: 
    a) ai fini del monitoraggio  delle  opere  pubbliche  nell'ambito
della banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP),  di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'art.
30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  in  materia  di  procedure  di  monitoraggio  sullo  stato   di
attuazione delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti); 
    b) ai fini del monitoraggio dei contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo n. 50/2016, anche tramite il sistema  informativo
dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. 
  9. Il contributo e' liquidato, per singolo  intervento  di  cui  al
comma 3, secondo i seguenti criteri: 
    a) per gli interventi per i  quali  e'  prevista  la  conclusione
entro l'anno di concessione dei contributi: 
      1) e' liquidato il 50  per  cento  del  valore  dell'intervento
risultante dai contratti stipulati, al netto dell'eventuale somma  di
compartecipazione alla spesa da  parte  del  comune  e  comunque  nei
limiti del 50 per  cento  della  somma  concessa,  dopo  la  data  di
stipulazione del contratto di affidamento dei lavori; 
      2) e' liquidata  la  somma  residua,  nei  limiti  della  somma
concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro  il  31  dicembre
dell'anno di concessione del contributo o comunque della  sussistenza
entro la medesima data di spese esigibili; in caso di cofinanziamento
necessario per interventi su strade  comunali  di  cui  al  comma  4,
possono essere liquidate  solo  somme  residue  che,  considerati  il
complesso dei pagamenti effettuati e  delle  spese  esigibili  al  31
dicembre, non determinino il superamento della percentuale  a  carico
del contributo regionale derivante dalla domanda di contributo; 
    b) per gli interventi per i quali e' stato concesso un contributo
su piu' annualita' ai sensi del comma 7: 
      1) nella prima annualita', e' liquidato il  50  per  cento  del
contributo concesso, dopo la data di stipulazione  del  contratto  di
affidamento  dei  lavori;  la  somma   residua   dell'annualita'   e'
liquidata, nei limiti della somma concessa, sulla base dei  pagamenti
effettuati  entro  il  31  dicembre  dell'anno  di  concessione   del
contributo o comunque della sussistenza entro  la  medesima  data  di
spese esigibili; 
      2)  per  le  restanti  annualita',  sulla  base  dei  pagamenti
effettuati semestralmente per  ogni  singola  annualita'  o  comunque
della sussistenza entro il medesimo periodo di spese esigibili. 
  10. Il contributo per il singolo intervento di cui al  comma  3  e'
revocato se il contratto di affidamento dei lavori non  e'  stipulato
entro cinque mesi dalla data di adozione del decreto di  concessione.
E' altresi' revocato: 
    a) nel caso di interventi per i quali e' prevista la  conclusione
entro l'anno di concessione, per la parte della somma gia' concessa o
gia' liquidata dalla regione che non risulti pagata dal comune  entro
il 31 dicembre dell'anno di concessione o divenuta esigibile entro la
medesima data; 
    b) nel caso di interventi  per  i  quali  e'  stato  concesso  un
contributo su piu' annualita' ai sensi del  comma  7,  per  la  parte
della somma gia' concessa o gia'  liquidata  dalla  regione  che  non
risulti  pagata  dal  comune  entro  il  31  dicembre  dell'anno   di
riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data. 
  11. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  nel
caso di realizzazione dell'intervento in esercizio associato. In  tal
caso: 
    a) la domanda di contributo e' comunque  effettuata  dal  comune,
che resta il soggetto  beneficiario  del  contributo  medesimo  e  il
destinatario dell'eventuale provvedimento di revoca; 
    b) ai fini della  liquidazione  rilevano  i  contratti  stipulati
dall'ente responsabile dell'esercizio associato e i pagamenti da esso
effettuati; 
    c)  ogni  onere  di  documentazione  e'  a  carico   del   comune
beneficiario,  che  provvede  ad  acquisirla  dall'ente  responsabile
dell'esercizio associato. 
  12.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
articolo, con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti: 
    a) i  limiti  di  importo  dei  contributi  di  cui  al  comma  1
concedibili negli anni 2020,  2021  e  2022  a  ciascuno  dei  comuni
interessati; 
    b) il termine perentorio per la presentazione della domanda  e  i
soggetti abilitati a presentarla; 
    c) la documentazione da presentare a corredo  della  domanda  per
gli interventi che si intendono realizzare e concludere entro  il  31
dicembre dell'anno di concessione del contributo, e  i  soggetti  che
devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni. Rientrano in
tale documentazione anche  la  dichiarazione  sulla  riconducibilita'
dell'intervento alla tipologia di investimento  di  cui  all'art.  3,
comma 18 della legge n. 350/2003, l'indicazione del codice  unico  di
progetto e la spesa stimata  lorda  di  ciascun  intervento,  nonche'
l'indicazione del responsabile unico del procedimento; 
    d) la documentazione da presentare per la liquidazione a cura del
responsabile unico del procedimento; le modalita'  e  i  termini  per
effettuare  le   richieste   di   liquidazione   o   per   comunicare
l'esigibilita' della spesa, anche al fine di evitare la revoca; 
    e) gli adempimenti dei comuni per  eventuali  regolarizzazioni  o
integrazioni attinenti alla domanda di contributo, la  documentazione
allegata, le richieste di liquidazione, e i termini perentori entro i
quali devono essere svolti; 
    f) le modalita' di revoca dei contributi concessi o liquidati, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 98; 
    g)  la  struttura  regionale  competente  alla  concessione   del
contributo e alla revoca del contributo, le altre strutture regionali
interessate  al  procedimento,  gli  adempimenti  che  devono  essere
svolti, in particolare ai fini della verifica dell'assolvimento degli
oneri informativi di cui al comma 8 e del controllo  sullo  stato  di
realizzazione dell'opera mediante consultazione  dei  dati  contenuti
nelle banche dati di cui al comma medesimo; 
    h) le ulteriori modalita' operative di  attuazione  del  presente
articolo. 
  13. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono,  a  norma
dell'art. 98, disciplina speciale per la concessione, la liquidazione
e la revoca dei contributi ivi previsti. 
  14. Ai contratti stipulati in attuazione del presente  articolo  si
applicano le disposizioni regionali vigenti in materia  di  attivita'
contrattuale. 
  15. Per l'attuazione di quanto previsto  al  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000,00, di  cui  euro
7.000.000,00 per l'anno 2020, euro 6.000.000,00 per  l'anno  2021  ed
euro  7.000.000,00  per  l'anno  2022,  cui  si  fa  fronte  con  gli
stanziamenti della missione 18  «Relazioni  con  le  altre  autonomie
territoriali e locali», programma 01 «Relazioni  finanziarie  con  le
altre autonomie territoriali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del
bilancio di previsione 2020-2022.