Art. 9 Funzioni di certificazione di sostenibilita' ambientale degli edifici. Inserimento dell'art. 217-bis nella legge regionale n. 65/2014 1. Dopo l'art. 217 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e' inserito il seguente: «Art. 217-bis (Funzioni di certificazione di sostenibilita' ambientale degli edifici). - 1. Le funzioni di certificazione di sostenibilita' ambientale degli edifici sono svolte dalla regione, per mezzo di una societa' "in house" che per statuto possa svolgere tale finizione, individuata con deliberazione della giunta regionale. 2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresi' stabilite le tariffe da applicare per la certificazione, entro i limiti stabiliti dagli organismi tecnici nazionali di riferimento, e le modalita' di controllo della regione sul servizio prestato.».