Art. 9 
Funzioni  di  certificazione  di  sostenibilita'   ambientale   degli
  edifici. Inserimento dell'art. 217-bis  nella  legge  regionale  n.
  65/2014 
  1. Dopo l'art. 217 della legge regionale 10 novembre  2014,  n.  65
(Norme per il governo del territorio), e' inserito il seguente: 
  «Art.  217-bis  (Funzioni  di  certificazione   di   sostenibilita'
ambientale degli edifici). - 1.  Le  funzioni  di  certificazione  di
sostenibilita' ambientale degli edifici sono  svolte  dalla  regione,
per mezzo di una societa' "in house" che per statuto  possa  svolgere
tale finizione, individuata con deliberazione della giunta regionale. 
  2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono  altresi'  stabilite
le tariffe  da  applicare  per  la  certificazione,  entro  i  limiti
stabiliti dagli organismi tecnici  nazionali  di  riferimento,  e  le
modalita' di controllo della regione sul servizio prestato.».