Art. 4 Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui 1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario effettuata nell'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e' approvato in euro 72.829.782,50 per l'anno 2020, in euro 69.916.591,20 per l'anno 2021 ed euro 67.003.399,9 per l'anno 2022. 2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede, cosi' come previsto nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 2015, n, 77 (Ripiano del maggior disavanzo di amministrazione di natura tecnica di cui all'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 11 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), in trenta esercizi a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal bilancio di previsione 2015.