Art. 4 
 
                         Disavanzo derivante 
             da riaccertamento straordinario dei residui 
 
  1.  Agli  effetti  di  cui  al  comma  2,  il  disavanzo  derivante
dall'operazione   di    riaccertamento    straordinario    effettuata
nell'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, commi 15 e 16, del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e' approvato in euro
72.829.782,50 per l'anno 2020, in euro 69.916.591,20 per l'anno  2021
ed euro 67.003.399,9 per l'anno 2022. 
  2. Alla copertura  di  detto  disavanzo  si  provvede,  cosi'  come
previsto nella deliberazione  del  Consiglio  regionale  1°  dicembre
2015, n, 77 (Ripiano del  maggior  disavanzo  di  amministrazione  di
natura tecnica di  cui  all'art.  3,  commi  15  e  16,  del  decreto
legislativo 23  giugno  2011.  n.  11  «Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), in trenta esercizi
a quote annuali costanti di euro 2.913.191,30 a partire dal  bilancio
di previsione 2015.