Art. 5 Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidita' ex decreto-legge n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013. 1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' approvato in euro 594.137.421,26 per l'anno 2020, in euro 576.894.015,08 per l'anno 2021 ed euro 559.263.617,71 per l'anno 2022. 2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede cosi' come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilita' e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), decaduto, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 699, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilita' 2016»).