Art. 5 
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni  di  liquidita'  ex
  decreto-legge n. 35/2013 convertito dalla legge n. 64/2013. 
  1. Agli effetti di cui al comma 2,  il  disavanzo  derivante  dalla
contabilizzazione  dell'anticipazione  di  liquidita'   di   cui   al
decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35  (Disposizioni  urgenti  per  il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in  materia
di  versamento  di  tributi  degli  enti  locali)   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' approvato in euro
594.137.421,26 per l'anno 2020, in  euro  576.894.015,08  per  l'anno
2021 ed euro 559.263.617,71 per l'anno 2022. 
  2. Alla  copertura  di  detto  disavanzo  si  provvede  cosi'  come
previsto dall'art. 1 del  decreto-legge  13  novembre  2015,  n.  179
(Disposizioni urgenti  in  materia  di  contabilita'  e  di  concorso
all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), decaduto, i cui
effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 699, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilita' 2016»).