Art. 6 Autorizzazione all'indebitamento 1. Nel triennio 2020-2022 e' autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 478.921.541,55 di cui euro 221.872.644,66 nel 2020, euro 196.511.327,73 nel 2021 ed euro 60.537.569,16 nel 2022 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 118/2011, e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti. 3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2021 e 2022, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 «Debito Pubblico». 5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2022, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.