Art. 6 
 
                  Autorizzazione all'indebitamento 
 
  1. Nel triennio 2020-2022 e' autorizzata la  contrazione  di  mutui
e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo  complessivo
di euro 478.921.541,55 di cui  euro  221.872.644,66  nel  2020,  euro
196.511.327,73   nel   2021   ed   euro   60.537.569,16   nel    2022
subordinatamente al rispetto di quanto  disposto  dall'art.  3  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»),
di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo  118/2011,  e
all'osservanza di quanto recato dall'art.  62  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica  e  la  perequazione  tributaria),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in  un
periodo di ammortamento non superiore ad anni  trenta,  ad  un  tasso
massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e
prestiti. 
  3. I mutui possono essere assunti anche con  la  Cassa  depositi  e
prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 
  4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli
esercizi 2021 e 2022, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di
ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso o
agli eventuali  oneri  conseguenti  al  rischio  di  cambio,  trovano
copertura  finanziaria  con  le  singole  leggi  di  bilancio,  negli
appositi stanziamenti del bilancio annuale  e  pluriennale,  Missione
5000 «Debito Pubblico». 
  5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi  al  2022,
determinate  in  misura  non  superiore  a  quella  posta  a   carico
dell'esercizio 2022, trovano copertura con  le  successive  leggi  di
bilancio.