Art. 10 
 
                          Funzione pubblica 
 
  1. Al secondo comma dell'art. 79 della  legge  regionale  5  agosto
1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento  economico  del  personale
della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia),  le   parole:   «e
all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni» sono soppresse. 
  2. Al primo comma dell'art. 42  della  legge  regionale  31  agosto
1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento  economico  del  personale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), le parole: «presso gli
Uffici stampa e pubbliche relazioni  del  Consiglio  e  della  Giunta
regionale» sono soppresse. 
  3.  All'art.  254  della  legge  regionale  1°  marzo  1988,  n.  7
(Ordinamento   ed    organizzazione    del    Consiglio    regionale,
dell'Amministrazione  regionale  e  degli   Enti   regionali),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
    b) al comma 4 le parole: «Dirigente dell'ufficio di cui  all'art.
46 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Presidente della Regione». 
  4. Il comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale 10 aprile 2001,
n.  11   (Norme   in   materia   di   comunicazione,   di   emittenza
radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale  per  le
comunicazioni (Co.Re.Com.)), e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. Le attivita' di informazione  e  di  comunicazione  della
Presidenza  della  Regione  di  cui   al   comma   1   sono   attuate
rispettivamente dall'Agenzia quotidiana di stampa «Regione  Cronache»
(ARC)  e  dalle  strutture  direzionali  della  Presidenza   medesima
competenti in materia di comunicazione e rapporti con il pubblico.». 
  5. All'art.  15  della  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  12
(Assestamento  del  bilancio  2009),  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
      «15. La Regione, nell'ambito della propria capacita' di spesa e
nel rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' e degli
ulteriori  obiettivi  di  contenimento  della  spesa  pubblica,   per
specifiche  esigenze  correlate  ad  attivita',  non  rientranti   in
funzioni ordinarie, cui  non  possa  fare  fronte  con  personale  in
servizio, puo' conferire esclusivamente  incarichi  individuali,  con
contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare  e  comprovata
specializzazione anche universitaria, purche': 
        a) l'oggetto della prestazione  corrisponda  alle  competenze
attribuite   dall'ordinamento   all'amministrazione   conferente,   a
obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti  coerente  con
le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
        b)   l'amministrazione   abbia   preliminarmente    accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno; 
        c) la  prestazione  sia  di  natura  temporanea  e  altamente
qualificata; 
        d) siano stati preventivamente determinati durata, oggetto  e
compenso; 
        e) sussista proporzione fra il compenso  da  corrispondere  e
l'utilita',   per   l'amministrazione,   attesa   dallo   svolgimento
dell'incarico.»; 
    b) al comma 16 le parole: «aventi natura occasionale o coordinata
e continuativa» sono soppresse; 
    c) il comma 20 e' sostituito dal seguente: 
      «20.  Rimangono  fermi  gli  obblighi  di  pubblicita'   e   di
comunicazione previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante  gli  obblighi  di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni), e dall'art. 53,  comma  14,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).»; 
    d) il comma 21 e' abrogato; 
    e) al comma 22 il numero «21» e' sostituito dal seguente: «20». 
  6. Nel secondo periodo  del  comma  20  dell'art.  12  della  legge
regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole
«di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «di sei anni». 
  7. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 6 agosto 2015,  n.
20 (Assestamento del bilancio 2015), le  parole  «Per  le  annualita'
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per
le annualita' 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021». 
  8. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 2018, n.
5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema  informativo
regionale), e' abrogato. 
  9. Alla legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a  leggi
regionali in  materia  di  sistema  integrato  del  pubblico  impiego
regionale e locale, disposizioni  in  materia  di  funzione  pubblica
della Regione,  nonche'  modifica  alla  legge  regionale  n.  2/2015
concernente  il  trattamento  economico  dei  consiglieri   e   degli
assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 dell'art. 7 e' abrogato; 
    b) dopo il comma 1 dell'art. 19 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. I Protocolli di cui al comma 1  possono  prevedere  che
gli Uffici giudiziari  regionali  si  avvalgano  della  attivita'  di
formazione del personale, di attrezzature e di beni strumentali della
Regione   sulla   base   delle   esigenze   organizzative    valutate
congiuntamente.». 
  10. All'art. 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2  (Legge
finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 73 le parole «, quale Struttura  stabile  di  livello
inferiore  al  Servizio  alle  dirette  dipendenze  della   Direzione
centrale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alle  dipendenze  della
struttura direzionale»; 
    b) il comma 75 e' sostituito dal seguente: 
      «75.  L'organico  dell'Ufficio  e'  costituito   da   personale
regionale assegnato secondo criteri  e  modalita'  da  definirsi  con
deliberazione della Giunta regionale.». 
  11. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 9 febbraio  2018,
n. 4  (Disposizioni  urgenti  relative  al  distacco  del  Comune  di
Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e  all'aggregazione  alla  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), le  parole  «e
2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019». 
  12. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 26 della legge  regionale
9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema  integrato
del pubblico impiego regionale e locale),  le  parole  «di  cui  alla
lettera b)» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «che,  alla  data  di
pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio
con rapporto di lavoro a  tempo  determinato  alle  dipendenze  della
stessa amministrazione del Comparto unico». 
  13. Al comma 19 dell'art. 56 della  legge  regionale  18/2016  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo  periodo  le  parole  «e  2019,  ad  assunzioni,  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale, ivi compreso
per il solo anno 2019 anche quello dirigente,» sono sostituite  dalle
seguenti: «,2019 e 2020, ad assunzioni, con  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato, di personale, ivi compreso, per i soli anni 2019
e 2020, anche quello dirigente,»; 
    b) al secondo periodo le parole: «e 2019» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2019 e 2020». 
  14. In relazione al permanere delle esigenze di  cui  all'art.  78,
comma 3, della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6  (Misure  urgenti
per il recupero della competitivita' regionale), il comma medesimo si
applica anche ai concorsi banditi nel corso dell'anno 2020. 
  15. Per le finalita' di cui all'art. 12 della  legge  regionale  31
luglio 2013, n. 6 (Assestamento del  bilancio  2013),  le  iniziative
formative previste dall'art. 4, comma 1,  della  legge  regionale  26
marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in  materia  di  organizzazione  e  di
personale della Regione, di agenzie  regionali  e  di  enti  locali),
possono essere  realizzate  dall'Associazione  Nazionale  dei  comuni
Italiani - ANCI Friuli-Venezia Giulia anche  nel  corso  del  2020  a
valere sulle risorse finanziarie gia' assegnate nel 2019. 
  16. Per le finalita' di cui  all'art.  9,  comma  57,  della  legge
regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno
2016), e di cui all'art. 10, commi da 52 a 54, della legge  regionale
9 agosto  2018,  n.  20  (Assestamento  del  bilancio  per  gli  anni
2018-2020), le iniziative di supporto operativo e  consulenziale  nei
processi di accompagnamento della pubblica amministrazione locale del
Friuli-Venezia Giulia  possono  essere  realizzate  dall'Associazione
Nazionale dei comuni Italiani - ANCI Friuli-Venezia Giulia anche  nel
corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie gia' assegnate  nel
2019. 
  17. Nelle more della  definizione  del  sistema  integrato  di  cui
all'art. 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina
della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche'  modifiche  a
disposizioni delle leggi regionali  nn.  19/2013,  9/2009  e  26/2014
concernenti gli  enti  locali),  al  fine  di  dare  applicazione  al
contratto collettivo  di  comparto  del  personale  non  dirigente  -
triennio normativo ed economico 2016-  2018,  del  15  ottobre  2018,
sottoscritto  a  seguito  di  apposita  certificazione,   l'ammontare
complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al   trattamento
accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel  2020
il limite del corrispondente importo del 2016.