Art. 11 Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi 1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), e' aggiunto il seguente: «2-bis. Se i beni acquisiti al demanio comunale, ai sensi dei commi 1 e 2, e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 34/1993, perdono la loro destinazione a bene pubblico, possono essere riclassificati al patrimonio disponibile del Comune.». 2. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 le parole «asseverato e» sono soppresse; b) alla lettera c) del comma 2.1. dell'art. 13-bis la parola «asseverato» e' soppressa; c) dopo il comma 2 dell'art. 13-quater e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le concessioni di beni del demanio marittimo statale di cui all'art. 1 rilasciate per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), non sono soggette al pagamento del canone.». 3. Alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1-bis dell'art. 43 e' sostituito dal seguente: «1-bis. La Centrale unica di committenza regionale puo' operare altresi' a favore delle societa' in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalita' di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.». b) il comma 2 dell'art. 44 e' sostituito dal seguente: «2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'art. 43 e ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonche' nella successiva fase di esecuzione del contratto e anche con riferimento alla facolta' di procedere ad acquisti autonomi pur in presenza di un obbligo di approvvigionamento.». 4. Al fine di favorire la conclusione della procedura di liquidazione della societa' EXE SpA, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere gratuitamente alla medesima Societa', gli spazi dalla stessa attualmente occupati presso Palazzo Antonini Belgrado di Udine, fino a intervenuta chiusura della procedura liquidatoria.