Art. 11 
 
     Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge  regionale  3  settembre
1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare  regionale),  e'
aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Se i beni acquisiti al demanio  comunale,  ai  sensi  dei
commi 1 e 2, e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 34/1993,
perdono  la  loro  destinazione  a  bene  pubblico,  possono   essere
riclassificati al patrimonio disponibile del Comune.». 
  2. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme  in  materia
di demanio marittimo con finalita'  turistico-ricreativa  e  modifica
alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo  e  di
demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 le parole  «asseverato
e» sono soppresse; 
    b) alla lettera c) del comma  2.1.  dell'art.  13-bis  la  parola
«asseverato» e' soppressa; 
    c) dopo il comma 2 dell'art. 13-quater e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Le concessioni di beni del demanio marittimo statale di
cui all'art. 1 rilasciate per la  realizzazione,  il  mantenimento  e
l'utilizzo di reti o per l'esercizio  dei  servizi  di  comunicazione
elettronica, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 1°  agosto
2003, n. 259 (Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),  non  sono
soggette al pagamento del canone.». 
  3. Alla legge regionale 12  dicembre  2014,  n.  26  (Riordino  del
sistema   Regione-Autonomie   locali   nel   Friuli-Venezia   Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali  e  riallocazione
di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1-bis dell'art. 43 e' sostituito dal seguente: 
      «1-bis. La Centrale unica di committenza regionale puo' operare
altresi' a favore delle societa' in house della Regione,  degli  enti
pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati  dalla  Giunta
regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1,  lettera
a), per il perseguimento di finalita' di interesse regionale,  previa
stipula di apposita convenzione.». 
    b) il comma 2 dell'art. 44 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La Centrale  unica  di  committenza  regionale  svolge  nei
confronti dei soggetti di cui all'art. 43 e  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50
(Codice dei contratti pubblici), funzioni di  consulenza  e  supporto
nelle fasi di  programmazione,  di  svolgimento  delle  procedure  di
appalto, nonche' nella successiva fase di esecuzione del contratto  e
anche con riferimento alla facolta' di procedere ad acquisti autonomi
pur in presenza di un obbligo di approvvigionamento.». 
  4.  Al  fine  di  favorire  la  conclusione  della   procedura   di
liquidazione della societa' EXE SpA, l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata a concedere gratuitamente  alla  medesima  Societa',  gli
spazi dalla  stessa  attualmente  occupati  presso  Palazzo  Antonini
Belgrado di  Udine,  fino  a  intervenuta  chiusura  della  procedura
liquidatoria.