Art. 2 Attivita' produttive 1. Il contributo in forma di credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), puo' essere usufruito in via anticipata per un importo fino al 100 per cento dell'ammontare del contributo concesso, in assenza di fideiussione bancaria o polizza assicurativa in deroga all'art. 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. Le domande presentate nel corso dell'anno solare ai sensi dell'art. 2, comma 35 della legge regionale 29/2018, per le quali non e' stato possibile adottare il decreto di concessione a causa di indisponibilita' di risorse finanziarie, ovvero a causa delle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario, sono finanziate con fondi stanziati nell'esercizio finanziario successivo, con priorita' rispetto alle domande presentate successivamente. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche alle domande presentate nel corso dell'anno 2019. 4. Al fine di mantenere, in conformita' alle previsioni di cui all'art. 7 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), lo svolgimento e la gestione di attivita' economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale in ciascuna area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, PromoTurismoFVG e' autorizzata ad acquistare le quote, nella misura massima del 3 per cento, della societa' Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa - Lignano Sabbiadoro, che si rendono disponibili in seguito a cessione da parte degli enti locali partecipanti. 5. I termini per la rendicontazione delle spese dei contributi fissati con i decreti di concessione di cui all'art. 2, comma 135, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono prorogati al 31 dicembre 2020. 6. Al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS), finanziati esclusivamente con fondi regionali, il termine di ammissibilita' delle spese sostenute dal beneficiario e' prorogato al 30 giugno 2021 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice e' prorogato al 31 dicembre 2021. 7. Il termine entro il quale la Regione deve approvare la relazione di chiusura della rendicontazione e' prorogato al 31 marzo 2022. 8. Al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) cofinanziati con fondi statali del Piano di Azione e Coesione (PAC) e con fondi regionali, la Regione e' autorizzata, purche' il PISUS sia concluso e rendicontato nei termini previsti dal relativo bando, a rimborsare a valere su fondi regionali anche le spese sostenute dai beneficiari dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020. 9. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), le parole «infrastrutture e territorio» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di attivita' produttive». 10. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare a favore del Comune di Caneva il contributo gia' concesso a PromoTurismoFVG con decreto del direttore del Servizio turismo n. 3972/PROTUR di data 29 novembre 2017, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), per interventi di completamento funzionale dell'opera gia' realizzata nell'ambito della valorizzazione turistica dei siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. 11. Il contributo di cui al comma 10 viene concesso a seguito di apposita domanda del Comune di Caneva, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo. 12. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attivita' produttive), le parole «attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «ambiente e energia». 13. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 2, comma 13, lettera c), della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), possono essere concessi per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine delle imprese che anticipano il contributo previsto per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico ai sensi dell'art. 14, comma 3.1, e 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. A tal fine l'importo dei finanziamenti agevolati e' calcolato con riferimento al valore del credito d'imposta vantato dall'impresa fornitrice in relazione ai contributi che l'impresa medesima ha anticipato sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico. 14. Al comma 80 dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dopo le parole «corredata di» sono aggiunte le seguenti: «un programma anche triennale e di». 15. Relativamente al contributo prorogato con decreto 20 novembre 2018, n. 4315/PROTUR per l'intervento «Riqualificazione del rifugio alpino Losa», il nuovo termine per ultimazione lavori e' fissato il 30 settembre 2021 e quello per la rendicontazione della spesa sostenuta e' fissato il 30 novembre 2021.