Art. 2 
 
                        Attivita' produttive 
 
  1. Il contributo in forma di credito d'imposta  concesso  ai  sensi
dell'art. 2, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.  29
(Legge di stabilita' 2019), puo' essere usufruito in  via  anticipata
per un importo fino al 100 per cento  dell'ammontare  del  contributo
concesso, in assenza di fideiussione bancaria o polizza  assicurativa
in deroga all'art. 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo  2000,
n.  7  (Testo  unico  delle  norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
  2. Le domande  presentate  nel  corso  dell'anno  solare  ai  sensi
dell'art. 2, comma 35 della legge regionale 29/2018, per le quali non
e' stato possibile adottare il decreto  di  concessione  a  causa  di
indisponibilita'  di  risorse  finanziarie,  ovvero  a  causa   delle
operazioni di chiusura dell'esercizio  finanziario,  sono  finanziate
con  fondi  stanziati  nell'esercizio  finanziario  successivo,   con
priorita' rispetto alle domande presentate successivamente. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate anche  alle
domande presentate nel corso dell'anno 2019. 
  4. Al fine di mantenere, in  conformita'  alle  previsioni  di  cui
all'art. 7 della legge regionale 16 gennaio 2002,  n.  2  (Disciplina
delle  professioni  turistiche  e  del  turismo   congressuale),   lo
svolgimento e la  gestione  di  attivita'  economiche  turistiche  di
interesse regionale in ambito locale in  ciascuna  area  territoriale
regionale  con  offerta  turistica   omogenea,   PromoTurismoFVG   e'
autorizzata ad acquistare le quote, nella misura massima  del  3  per
cento, della societa'  Lignano  Sabbiadoro  Gestioni  Spa  -  Lignano
Sabbiadoro, che si rendono disponibili in seguito a cessione da parte
degli enti locali partecipanti. 
  5. I termini per la  rendicontazione  delle  spese  dei  contributi
fissati con i decreti di concessione di cui all'art.  2,  comma  135,
della legge  regionale  11  agosto  2016,  n.  14  (Assestamento  del
bilancio per l'anno 2016), sono prorogati al 31 dicembre 2020. 
  6.  Al  fine  di  consentire  il  miglior  utilizzo  delle  risorse
regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo
urbano  sostenibile  (PISUS),  finanziati  esclusivamente  con  fondi
regionali, il termine di ammissibilita'  delle  spese  sostenute  dal
beneficiario  e'  prorogato  al  30  giugno  2021  e  il  termine  di
conclusione e di trasmissione della  rendicontazione  alla  Struttura
regionale attuatrice e' prorogato al 31 dicembre 2021. 
  7. Il termine entro il quale la Regione deve approvare la relazione
di chiusura della rendicontazione e' prorogato al 31 marzo 2022. 
  8.  Al  fine  di  consentire  il  miglior  utilizzo  delle  risorse
regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo
urbano sostenibile (PISUS) cofinanziati con fondi statali  del  Piano
di Azione e Coesione (PAC) e  con  fondi  regionali,  la  Regione  e'
autorizzata, purche' il PISUS sia concluso e rendicontato nei termini
previsti dal relativo bando, a rimborsare a valere su fondi regionali
anche le spese sostenute dai beneficiari dal 31 dicembre 2019  al  31
dicembre 2020. 
  9. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 24 marzo  1981,  n.
15 (Disciplina degli impianti a fune  in  servizio  pubblico  per  il
trasporto di persone e delle piste da sci), le parole «infrastrutture
e territorio» sono sostituite dalle seguenti: «competente in  materia
di attivita' produttive». 
  10. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  a
favore  del  Comune  di  Caneva  il  contributo   gia'   concesso   a
PromoTurismoFVG con decreto del direttore  del  Servizio  turismo  n.
3972/PROTUR di data 29 novembre 2017, ai sensi dell'art. 2, comma  4,
della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio
per gli anni 2017-2019), per interventi di  completamento  funzionale
dell'opera gia' realizzata nell'ambito della valorizzazione turistica
dei siti culturali e naturali  del  Friuli  Venezia  Giulia  iscritti
nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. 
  11. Il contributo di cui al comma 10 viene concesso  a  seguito  di
apposita domanda del Comune di Caneva, da presentarsi  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  alla
Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di una
relazione illustrativa e di prospetto inerente al suo utilizzo. 
  12. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n.
4  (Azioni  a  sostegno  delle  attivita'  produttive),   le   parole
«attivita' produttive» sono sostituite dalle  seguenti:  «ambiente  e
energia». 
  13. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 2, comma 13,  lettera
c), della legge regionale 26 luglio  2013,  n.  6  (Assestamento  del
bilancio 2013), possono essere concessi per sostenere le esigenze  di
credito a breve e medio  termine  delle  imprese  che  anticipano  il
contributo previsto per gli interventi  di  efficienza  energetica  e
rischio sismico ai  sensi  dell'art.  14,  comma  3.1,  e  16,  comma
1-octies, del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63  (Disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla  prestazione
energetica  nell'edilizia  per   la   definizione   delle   procedure
d'infrazione  avviate  dalla  Commissione  europea,   nonche'   altre
disposizioni  in  materia  di  coesione  sociale),  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. A tal fine l'importo
dei finanziamenti agevolati e' calcolato con  riferimento  al  valore
del credito d'imposta vantato dall'impresa fornitrice in relazione ai
contributi che l'impresa medesima ha anticipato sotto forma di sconto
sul corrispettivo dovuto per gli interventi di efficienza  energetica
e rischio sismico. 
  14. Al comma 80 dell'art. 6 della legge regionale 21  luglio  2006,
n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dopo le parole «corredata di»
sono aggiunte le seguenti: «un programma anche triennale e di». 
  15. Relativamente al contributo prorogato con decreto  20  novembre
2018, n. 4315/PROTUR per l'intervento «Riqualificazione  del  rifugio
alpino Losa», il nuovo termine per ultimazione lavori e'  fissato  il
30 settembre  2021  e  quello  per  la  rendicontazione  della  spesa
sostenuta e' fissato il 30 novembre 2021.