Art. 3 
 
             Risorse agroalimentari, forestali e ittiche 
 
  1.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  in
comodato d'uso gratuito ai comuni compresi nelle zone montane i mezzi
di proprieta' utilizzati per la gestione in  amministrazione  diretta
del patrimonio silvo - pastorale della Regione. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, due o  piu'  comuni  possono
segnalare alla Direzione centrale competente in  materia  di  risorse
forestali le straordinarie esigenze per cui richiedono l'utilizzo dei
mezzi, allegando la documentazione comprovante l'impegno  a  gestirli
in maniera congiunta. La Direzione centrale  valuta  la  segnalazione
tenendo conto della necessita' di impiegare i mezzi  per  le  proprie
finalita' istituzionali, dell'adeguatezza dei medesimi alle  esigenze
rappresentate dai comuni e dell'estensione del territorio  in  cui  i
comuni intendono impiegare i mezzi. 
  3. Gli oneri relativi all'assicurazione e  all'utilizzo  dei  mezzi
sono integralmente a carico dei comodatari per tutta  la  durata  del
comodato. Le modalita' e le condizioni d'uso  dei  mezzi  di  cui  al
comma 1 da  parte  dei  comuni  e  la  ripartizione  degli  oneri  di
manutenzione ordinaria e straordinaria sono previste nel contratto di
comodato, tenuto conto della durata del comodato stesso. 
  4. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 30 marzo  2018,  n.
14 (Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria  e  per  esigenze
indifferibili), le parole «termine perentorio del» sono soppresse. 
  5. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 1º dicembre  2017,
n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle  risorse  ittiche
nelle acque interne), le parole  «e  dell'Amministrazione  regionale»
sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Amministrazione  regionale  e
dell'Azienda  regionale   per   la   protezione   dell'ambiente   del
Friuli-Venezia Giulia (ARPA)». 
  6. Al comma 9 dell'art. 2 della legge regionale 28  dicembre  2018,
n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole
«dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 
  7. Al comma 1 dell'art. 18-bis della  legge  regionale  9  febbraio
2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del  Comune  di
Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e  all'aggregazione  alla  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole «due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». 
  8. L'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme  in
materia di bonifica  e  di  ordinamento  dei  Consorzi  di  bonifica,
nonche'  modifiche  alle  leggi  regionali  9/1999,  in  materia   di
concessioni regionali per lo sfruttamento  delle  acque,  7/2000,  in
materia di restituzione  degli  incentivi,  28/2001,  in  materia  di
deflusso minimo  vitale  delle  derivazioni  d'acqua  e  16/2002,  in
materia di gestione del demanio idrico), e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  5  (Piani  generali  di  bonifica). -   1.   Per   ciascun
comprensorio classificato di bonifica, l'attivita' di bonifica  e  di
irrigazione e' svolta secondo le previsioni  del  Piano  generale  di
bonifica. 
    2. Il Piano generale di bonifica: 
      a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione  e  idrauliche
esistenti nel comprensorio; 
      b)  definisce   le   principali   linee   di   intervento   nel
comprensorio; 
      c) individua gli interventi di bonifica e irrigui,  indicandone
le priorita', la fattibilita' amministrativa e  tecnica,  nonche'  la
valutazione dei costi. 
    3. L'Amministrazione regionale si  avvale,  mediante  delegazione
amministrativa intersoggettiva,  dei  Consorzi  di  bonifica  per  la
predisposizione e l'aggiornamento  dei  Piani  generali  di  bonifica
secondo gli indirizzi generali e le  linee  fondamentali  dell'azione
della Regione per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1.
La delegazione  amministrativa  intersoggettiva  comprende  anche  le
attivita' e la redazione dei documenti finalizzate  alla  valutazione
ambientale strategica. 
    4. I Piani generali di bonifica sono sottoposti alla procedura di
valutazione   ambientale   strategica   (VAS)   che   viene   avviata
dall'Amministrazione regionale  a  seguito  della  presentazione,  da
parte dei Consorzi di bonifica delegatari, del Rapporto preliminare e
di tutta la documentazione necessaria. A conclusione della  procedura
di VAS, i Piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione
della Giunta regionale, previo parere del Consiglio  delle  autonomie
locali. 
    5. I Piani generali di bonifica possono  essere  aggiornati  ogni
qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno:  in  ogni
caso,  con  cadenza  quinquennale,  viene  effettuata  una   verifica
sull'esigenza di procedere all'aggiornamento e i relativi esiti  sono
approvati con deliberazione della Giunta regionale. 
    6.  Con  deliberazione  della  Giunta   regionale   puo'   essere
autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi  non  previsti
nel Piano generale di bonifica. 
    7. Con decreto del direttore del Servizio competente  in  materia
di bonifica, puo' essere autorizzata la realizzazione, in deroga,  di
interventi non previsti nel Piano generale di bonifica che si rendono
necessari  in  conseguenza  di  calamita'  naturali   e   di   eventi
imprevedibili, per garantire la funzionalita' delle opere di bonifica
e di irrigazione o per evitare danni alle medesime,  a  persone  e  a
immobili. 
    8. In sede di prima approvazione dei Piani generali di  bonifica,
le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  alle
delegazioni per i Piani generali di bonifica in corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge  regionale  27  dicembre  2019,  n.  23
(Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022). 
    9. La Regione puo' finanziare l'esecuzione di opere di bonifica e
irrigazione  nelle  more  dell'approvazione  dei  Piani  generali  di
bonifica.». 
    9. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n.
6  (Disposizioni  per  la  programmazione  faunistica  e  l'esercizio
dell'attivita' venatoria), sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) la parola: «massima» e' soppressa; 
      b) alla lettera b) la parola: «massima» e' soppressa. 
    10. L'art. 10, comma 1, della legge  regionale  n.  6/2008,  come
modificato dal comma 9, si applica ai procedimenti di indennizzo  per
i danni verificatisi a partire dal 1º gennaio 2020. 
    11. Gli indennizzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e  b),
della legge regionale 6/2008 per i danni verificatisi nell'anno  2019
sono liquidati entro novanta giorni  decorrenti  dalla  deliberazione
della Giunta regionale con  cui  e'  determinata  la  percentuale  di
indennizzo ovvero dalla ricezione, da parte del Servizio  competente,
della documentazione necessaria alla liquidazione se successiva  alla
deliberazione medesima. 
    12.  L'art.  12  della  legge  regionale  8  luglio  2019,  n.  9
(Disposizioni multisettoriali per  esigenze  urgenti  del  territorio
regionale), e' abrogato. 
    13. Il comma 20 dell'art. 5 della legge regionale 6 agosto  2019,
n.  13  (Assestamento  del  bilancio  per  gli  anni  2019-2021),  e'
abrogato. 
    14. Al comma 39 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2016,
n. 14 (Assestamento del bilancio  per  l'anno  2016),  le  parole  «e
comunque» sono sostituite dalle seguenti: «o se piu' favorevole  pari
al doppio del minimo edittale per ogni sanzione irrogata, e  comunque
per un importo complessivamente». 
    15. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 29 aprile 2019,
n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitivita' regionale),
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a), le parole  «e  non  oltre  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «il 31 gennaio 2020»; 
      b) alla lettera b), le parole «a dieci  anni  per  gli  importi
uguali o superiori a 100.000 euro  e  pari  a  cinque  anni  per  gli
importi inferiori a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:  «a
venti anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a
dieci anni per gli importi inferiori a 100.000 euro». 
    16. Dopo il  comma  10  dell'art.  2  della  legge  regionale  28
dicembre 2018, n. 29 (Legge  di  stabilita'  2019),  e'  inserito  il
seguente: 
      «10-bis. Qualora  le  fatture  relative  alla  fornitura  siano
inviate agli  utenti  nell'anno  successivo  a  quello  di  effettivo
consumo oltre i termini di presentazione della domanda di contributo,
le stesse sono ammesse al finanziamento relativo all'anno  successivo
a quello di ricevimento.». 
    17. In via di interpretazione autentica dell'art.  3,  comma  32,
della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio
per gli anni 2019-2021), il contributo concesso all'Associazione Slow
Food Friuli-Venezia Giulia deve intendersi riferito  all'Associazione
Slow Food Italia.