Art. 3 Risorse agroalimentari, forestali e ittiche 1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere in comodato d'uso gratuito ai comuni compresi nelle zone montane i mezzi di proprieta' utilizzati per la gestione in amministrazione diretta del patrimonio silvo - pastorale della Regione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, due o piu' comuni possono segnalare alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali le straordinarie esigenze per cui richiedono l'utilizzo dei mezzi, allegando la documentazione comprovante l'impegno a gestirli in maniera congiunta. La Direzione centrale valuta la segnalazione tenendo conto della necessita' di impiegare i mezzi per le proprie finalita' istituzionali, dell'adeguatezza dei medesimi alle esigenze rappresentate dai comuni e dell'estensione del territorio in cui i comuni intendono impiegare i mezzi. 3. Gli oneri relativi all'assicurazione e all'utilizzo dei mezzi sono integralmente a carico dei comodatari per tutta la durata del comodato. Le modalita' e le condizioni d'uso dei mezzi di cui al comma 1 da parte dei comuni e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono previste nel contratto di comodato, tenuto conto della durata del comodato stesso. 4. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole «termine perentorio del» sono soppresse. 5. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 1º dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), le parole «e dell'Amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA)». 6. Al comma 9 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». 7. Al comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». 8. L'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonche' modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Piani generali di bonifica). - 1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attivita' di bonifica e di irrigazione e' svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica. 2. Il Piano generale di bonifica: a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio; b) definisce le principali linee di intervento nel comprensorio; c) individua gli interventi di bonifica e irrigui, indicandone le priorita', la fattibilita' amministrativa e tecnica, nonche' la valutazione dei costi. 3. L'Amministrazione regionale si avvale, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, dei Consorzi di bonifica per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani generali di bonifica secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1. La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche le attivita' e la redazione dei documenti finalizzate alla valutazione ambientale strategica. 4. I Piani generali di bonifica sono sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) che viene avviata dall'Amministrazione regionale a seguito della presentazione, da parte dei Consorzi di bonifica delegatari, del Rapporto preliminare e di tutta la documentazione necessaria. A conclusione della procedura di VAS, i Piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali. 5. I Piani generali di bonifica possono essere aggiornati ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno: in ogni caso, con cadenza quinquennale, viene effettuata una verifica sull'esigenza di procedere all'aggiornamento e i relativi esiti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. 6. Con deliberazione della Giunta regionale puo' essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica. 7. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di bonifica, puo' essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica che si rendono necessari in conseguenza di calamita' naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalita' delle opere di bonifica e di irrigazione o per evitare danni alle medesime, a persone e a immobili. 8. In sede di prima approvazione dei Piani generali di bonifica, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle delegazioni per i Piani generali di bonifica in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022). 9. La Regione puo' finanziare l'esecuzione di opere di bonifica e irrigazione nelle more dell'approvazione dei Piani generali di bonifica.». 9. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e l'esercizio dell'attivita' venatoria), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) la parola: «massima» e' soppressa; b) alla lettera b) la parola: «massima» e' soppressa. 10. L'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, come modificato dal comma 9, si applica ai procedimenti di indennizzo per i danni verificatisi a partire dal 1º gennaio 2020. 11. Gli indennizzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 6/2008 per i danni verificatisi nell'anno 2019 sono liquidati entro novanta giorni decorrenti dalla deliberazione della Giunta regionale con cui e' determinata la percentuale di indennizzo ovvero dalla ricezione, da parte del Servizio competente, della documentazione necessaria alla liquidazione se successiva alla deliberazione medesima. 12. L'art. 12 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), e' abrogato. 13. Il comma 20 dell'art. 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e' abrogato. 14. Al comma 39 dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole «e comunque» sono sostituite dalle seguenti: «o se piu' favorevole pari al doppio del minimo edittale per ogni sanzione irrogata, e comunque per un importo complessivamente». 15. Al comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitivita' regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), le parole «e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 gennaio 2020»; b) alla lettera b), le parole «a dieci anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a cinque anni per gli importi inferiori a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a venti anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a dieci anni per gli importi inferiori a 100.000 euro». 16. Dopo il comma 10 dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), e' inserito il seguente: «10-bis. Qualora le fatture relative alla fornitura siano inviate agli utenti nell'anno successivo a quello di effettivo consumo oltre i termini di presentazione della domanda di contributo, le stesse sono ammesse al finanziamento relativo all'anno successivo a quello di ricevimento.». 17. In via di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 32, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), il contributo concesso all'Associazione Slow Food Friuli-Venezia Giulia deve intendersi riferito all'Associazione Slow Food Italia.