Art. 4 
 
        Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 8 luglio 2019,  n.
9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti  del  territorio
regionale), dopo le parole «in materia di ambiente» sono inserite  le
seguenti: «, previo nulla osta del Ministero  della  salute  ai  fini
della verifica di conformita' alla normativa di settore sul benessere
animale,». 
  2. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la
tutela  e  la  valorizzazione  della  geodiversita',  del  patrimonio
geologico e speleologico e delle aree carsiche),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 6 dell'art. 9 le  parole  «sul  Bollettino  ufficiale
della Regione e sul sito istituzionale della Regione e sono trasmesse
ai comuni interessati che provvedono a darne pubblicita' nelle  forme
idonee» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sul  sito  istituzionale
dedicato della Regione»; 
    b) l'art. 12 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 12 (Comitati tecnici). - 1. Per le finalita' di tutela  e
di  valorizzazione  del  patrimonio   speleologico   possono   essere
istituiti, presso la struttura regionale di cui all'art. 9, comma  1,
tavoli di lavoro tematici denominati Comitati tecnici. 
      2. I Comitati tecnici sono costituiti con decreto del direttore
della struttura regionale competente in materia di  ambiente  e  sono
composti da esperti del settore e da eventuali soggetti portatori  di
interesse, individuati in relazione alla tematica e all'obiettivo, di
volta in volta, assegnati al Comitato. 
      3. I Comitati tecnici sono convocati e coordinati dal direttore
della struttura regionale di cui all'art. 9, comma 1. 
      4. Per la partecipazione ai Comitati tecnici non sono  previsti
rimborsi e gettoni di presenza.». 
  3. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 15 aprile 2016, n.
5  (Organizzazione  delle  funzioni  relative  al   servizio   idrico
integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani),  i
periodi «Per la partecipazione al Comitato e'  dovuto  esclusivamente
il rimborso delle spese di trasferta. Il  Comitato  e'  nominato  con
deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri  e  delle
modalita' di costituzione stabiliti  dalla  stessa  tramite  apposito
regolamento.» sono sostituiti dai seguenti: «Per la partecipazione al
Comitato  e'  dovuto  esclusivamente  il  rimborso  delle  spese   di
trasferta, a carico dell'AUSIR. Il Comitato  e'  nominato  dall'AUSIR
sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti con  deliberazione
della Giunta regionale.». 
  4. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 20  ottobre  2017,
n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e  principi  di
economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  alla  lettera  a)  le  parole  «al  rilascio  e  al   rinnovo
dell'autorizzazione  unica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «al
rilascio dell'autorizzazione unica di cui  all'art.  19,  al  rinnovo
dell'autorizzazione  unica  di  cui  all'art.   21,   alla   conferma
dell'autorizzazione  unica  di  cui  all'art.  19,  commi  6   e   7,
all'autorizzazione dei progetti di variante  di  cui  all'art.  20  e
all'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'art.  15,  comma
7»; 
    b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
      «c-bis) gli oneri relativi alle  attivita'  di  verifica  e  di
controllo connesse  alle  comunicazioni  di  inizio  attivita'  degli
impianti mobili di  smaltimento  e  recupero  dei  rifiuti  ai  sensi
dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006;»; 
    c) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
      «e-bis) gli oneri per le ispezioni e per i  controlli  relativi
alle  operazioni   di   recupero   dei   rifiuti   in   impianti   di
coincenerimento  di  cui  all'art.  216   del   decreto   legislativo
152/2006.». 
  5. All'art. 33 della legge  regionale  34/2017  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le parole «pari al 20 per cento» sono soppresse; 
    b) al comma 3 le parole «pari al 10 per cento» sono soppresse; 
    c) al comma 4 le parole «pari al 20 per cento» sono soppresse; 
    d) al comma 5 le parole «pari al 50 per cento» sono soppresse; 
    e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Con deliberazione della Giunta regionale e' determinata
la quota di utilizzo delle risorse del Fondo per  l'ambiente  di  cui
all'art. 11 della legge regionale 5/1997, da destinare alle finalita'
previste dai commi 2, 3, 4 e 5.». 
  6. All'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29  (Legge
di stabilita' 2019), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 15  dopo  le  parole  «a  favore  di  societa'  e  di
associazioni» e' inserita la seguente: «sportive»; 
    b) al comma 17 le parole «entro il termine del 31 marzo  di  ogni
anno, con le modalita'  indicate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il termine e con le modalita' indicati». 
  7. All'art. 21 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19  (Norme
in materia di energia e distribuzione carburanti), sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «degli impianti,  dei  depositi  e  delle
infrastrutture energetiche autorizzati ai sensi della presente  legge
e di cui all'art. 12, comma 1, lettere a), e) ed f)» sono  sostituite
dalle seguenti: «degli impianti e dei depositi di stoccaggio  di  oli
minerali di cui all'art. 12, comma  1,  lettera  f),  autorizzati  ai
sensi della presente legge»; 
    b) al comma 2 le parole «o del collaudo di cui al comma  6»  sono
soppresse; 
    c) i commi 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono abrogati. 
  8. L'art. 4, comma 11, della legge regionale 29 dicembre  2016,  n.
25 (Legge di stabilita' 2017), si interpreta nel senso  che,  qualora
gli interventi  finanziati  siano  finalizzati  all'allacciamento  di
utenze private  o  alla  cessione,  a  titolo  oneroso,  dell'energia
prodotta, i contributi sono concessi in  conformita'  al  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
  9. Nell'anno 2020 le domande di concessione dei contributi  di  cui
all'art. 4, comma 11, della legge regionale 25/2016, sono  presentate
alla Direzione centrale  difesa  dell'ambiente,  energia  e  sviluppo
sostenibile, dalle ore 12,00 del 15 giugno 2020 alle ore 12,00 del 31
agosto 2020. 
  10. Alla legge regionale 11  agosto  2010,  n.  14  (Norme  per  il
sostegno all'acquisto dei  carburanti  per  autotrazione  ai  privati
cittadini residenti in Regione  e  di  promozione  per  la  mobilita'
individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1)  alla  lettera  b)  del  comma  1  dopo   le   parole   «per
autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «anche  con  riferimento  ai
beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione»; 
      2)  alla  lettera  c)  del   comma   1   prima   delle   parole
«all'applicazione» sono inserite le seguenti: «alla vigilanza e»; 
      3) i commi 3, 4 e 7 sono abrogati; 
    b) al comma 1 dell'art. 10 la parola «settimanale» e'  sostituita
dalla seguente: «bisettimanale». 
  11. Al comma 58 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2017,
n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole
«in trent'anni» sono sostituite dalle seguenti: «in cinquant'anni». 
  12. Al comma 5 dell'art. 9-bis della legge  regionale  7  settembre
1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione  Friuli-Venezia  Giulia  della
valutazione di impatto ambientale), le  parole  «Il  direttore  della
struttura  regionale  competente  in  materia   di   ambiente»   sono
sostituite dalle seguenti: «Il Direttore  della  struttura  regionale
competente in materia di valutazioni ambientali». 
  13. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 43/1990 le parole
«La Giunta regionale con propria deliberazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Il  Direttore  della  struttura  regionale  competente  in
materia di ambiente». 
  14. Al comma 1 dell'art. 22  della  legge  regionale  43/1990  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera a) e' abrogata; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b)  il  direttore  della  struttura  regionale  competente  in
materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede;». 
  15. Le disposizioni di cui all'art. 9-bis,  comma  5,  della  legge
regionale 43/1990, di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale
43/1990, e di cui all'art. 22 della  legge  regionale  43/1990,  come
modificati rispettivamente dai commi 12, 13 e  14,  si  applicano  ai
procedimenti previsti dagli articoli  19,  23  e  25,  comma  5,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale), qualora, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il proponente  abbia  trasmesso  all'autorita'  competente  lo
studio preliminare ambientale o  l'istanza  di  VIA  o  l'istanza  di
proroga del provvedimento di VIA. 
  16. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  sono
definite  le  linee  guida  per  la  formulazione  delle   condizioni
ambientali nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA e
nel  provvedimento  di  VIA,  nonche'  per  l'attivita'  di  verifica
dell'ottemperanza  delle  condizioni  ambientali  stesse,  ai   sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo n. 152/2006. 
  17. Le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi con  impianti
mobili rientranti nella categoria di cui alla lettera zb) del punto 7
dell'allegato IV  alla  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e autorizzati ai sensi dell'art. 208, comma 15, del medesimo
decreto legislativo n. 152/2006, non sono soggette al procedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA previsto dall'art. 19 del decreto
legislativo n. 152/2006, qualora il rifiuto provenga da attivita'  di
costruzione  e  di  demolizione  finalizzate  alla  realizzazione  di
progetti non determinanti impatti ambientali significativi e negativi
e il rifiuto  recuperato  sia  utilizzato  all'interno  dello  stesso
cantiere in cui e' stato prodotto. 
  18. Ai sensi dell'art. 101, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, per gli scarichi di acque reflue soggetti ad autorizzazione
ai sensi dell'art. 124, comma 1, del  decreto  legislativo  152/2006,
che recapitano in  mare  o  in  zone  di  foce,  con  riferimento  ai
parametri boro per il quale e' fissato un limite di 10 mg/l,  solfati
e cloruri, non trovano applicazione i valori limite di  emissione  di
cui alla Tabella 3 dell'Allegato  5  alla  parte  terza  del  decreto
legislativo 152/2006. 
  19. Il comma 11 dell'art. 21 della legge regionale 29 aprile  2015,
n. 11 (Disciplina organica in  materia  di  difesa  del  suolo  e  di
utilizzazione delle acque), e' sostituito dal seguente: 
    «11. Nei corsi d'acqua di montagna gli interventi di cui all'art.
20, comma 2-bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino  a
un quantitativo massimo di  15.000  metri  cubi,  non  sono  soggetti
all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma  1
la Giunta regionale, sentite le Amministrazioni comunali interessate,
individua le aree in cui per questi casi  l'autorizzazione  idraulica
costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti  tramite
conferenza di servizi tutti i restanti pareri,  nulla  osta  o  altri
atti abilitativi comunque denominati.». 
  20. Le compensazioni disciplinate dal regolamento di  cui  all'art.
14, comma 1, lettera b), numero 4, della legge regionale n.  11/2015,
si applicano anche ai progetti degli interventi di manutenzione degli
alvei mediante l'asporto di materiale litoide  di  cui  all'art.  21,
comma 4, lettera c), della legge regionale n. 11/2015,  per  i  quali
siano stati presentati lo studio preliminare ambientale ai fini della
verifica   dell'assoggettabilita'   alla   valutazione   di   impatto
ambientale o l'istanza di valutazione di impatto ambientale, in  data
anteriore all'entrata in vigore della legge regionale  n.  11/2015  e
abbiano ottenuto la concessione per  l'esecuzione  degli  interventi,
successivamente a tale data. 
  21.  All'art.  4  della  legge  regionale  6  agosto  2019,  n.  13
(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 11 le parole «di un velocipede» sono sostituite dalle
seguenti: «di ciascun velocipede»; 
    b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
      «11-bis. L'esercizio delle funzioni  delegate  alle  Camere  di
commercio e l'assegnazione delle risorse  a  esse  destinate  per  lo
svolgimento dell'attivita' sono disciplinati da una convenzione,  che
regola i rapporti tra la Regione e le Camere  di  commercio,  il  cui
schema e' approvato dalla Giunta regionale.»; 
    c) al comma 12 le parole «, e le risorse, destinate  alle  Camere
di commercio, per  lo  svolgimento  dell'attivita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «; con il medesimo regolamento  sono  disciplinati  i
criteri e le modalita' di concessione e di erogazione dei  contributi
e di rendicontazione della spesa». 
  22. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 6  febbraio  2018,
n.  3  (Norme  urgenti  in   materia   di   ambiente,   energia,   di
infrastrutture e di contabilita'),  la  parola  «due»  e'  sostituita
dalla seguente: «tre». 
  23.  Alla  legge  regionale  15  aprile  1991,  n.  15  (Disciplina
dell'accesso dei veicoli a  motore  nelle  zone  soggette  a  vincolo
idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22  gennaio
1991, n. 3), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1-bis dell'art. 3 e' inserito il seguente: 
      «1-ter. Nei territori di cui all'art. 1, comma 1, e' consentita
la circolazione delle motoslitte su percorsi  specifici,  individuati
secondo le procedure di cui all'art. 2, a condizione che  gli  stessi
risultino appositamente segnalati e provvisti di indicazioni riguardo
ai limiti di utilizzo, nel  rispetto  della  normativa  ambientale  e
paesaggistica.»; 
    b) dopo il comma 1 dell'art. 8 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. In caso di circolazione delle motoslitte in difformita'
a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1-ter, si applicano le sanzioni
di cui al comma 1.».