Art. 5 
 
Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilita' 
 
  1. Il comma 5 dell'art. 61 della legge regionale 23 febbraio  2007,
n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e
del paesaggio), e' sostituito dal seguente: 
    «5. Con regolamento regionale emanato in conformita' ai  principi
di cui al comma 1 sono dettate norme di attuazione  della  parte  III
della presente legge in materia di paesaggio e, in  particolare,  per
disciplinare: 
      a)  l'esercizio  delle  funzioni  paesaggistiche  di  cui  agli
articoli 58, 59 e 60 in conformita' alla disciplina statale vigente e
al  Piano  paesaggistico  regionale  e  in  applicazione  del  Codice
dell'Amministrazione digitale; 
      b)  il  funzionamento  della  Commissione  regionale   per   il
paesaggio di cui all'art.  56  e  delle  Commissioni  locali  per  il
paesaggio di cui all'art. 59; 
      c)  le  modalita'  attuative  relative   al   procedimento   di
adeguamento  o  conformazione  degli   strumenti   urbanistici   alle
previsioni del Piano paesaggistico regionale,  previamente  condivise
con gli organi statali  competenti  in  materia  di  copianificazione
paesaggistica.». 
  2. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  al
Comune di Mereto di Tomba il contributo gia' concesso con decreto  n.
5040, del 24  novembre  2014,  ai  sensi  dell'art.  4,  commi  55  e
seguenti, della  legge  regionale  22  febbraio  2000,  n.  2  (Legge
finanziaria 2000), e interamente erogato a seguito della  conversione
operata ai sensi della legge regionale  7  luglio  2015,  n.  18  (La
disciplina della finanza locale del Friuli  Venezia  Giulia,  nonche'
modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009  e
26/2014 concernenti gli enti locali), con decreto  n.  4035,  del  15
giugno 2017, per i lavori di costruzione di una pista  ciclabile  che
colleghi gli abitati di San Marco  e  di  Tomba  verso  il  condiviso
cimitero, a completamento di un piu' ampio  contesto  progettuale  di
area vasta che si andra' a realizzare. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Comune  di  Mereto
di Tomba inoltra  istanza  corredata  di  una  relazione  descrittiva
dell'intervento,  del  quadro  economico  e  del  cronoprogramma  dei
lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i  termini  per
l'inizio  e  l'ultimazione  dei  lavori,  nonche'   il   termine   di
rendicontazione dell'incentivo. 
  4. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  confermare  alla
Camera di commercio di Pordenone Udine il  contributo  gia'  concesso
alla Camera di commercio di Udine con decreto n. 3472, del 26  luglio
2018, ai sensi dell'art. 5, commi da 14 a 16, della  legge  regionale
28 dicembre 2017, n. 45, (Legge di stabilita' 2018), con  riferimento
a consulenze di marketing strategico, spese tecniche e  progettazione
finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione del territorio del
Comune di Udine. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4, entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge,  l'Ente  beneficiario
inoltra  istanza  corredata  di   un   quadro   economico.   Con   il
provvedimento  di  conferma  e'   fissato   il   nuovo   termine   di
rendicontazione dell'incentivo. 
  6. Dopo il comma 26 dell'art. 5  della  legge  regionale  6  agosto
2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021),  sono
inseriti i seguenti: 
    «26-bis. Con riferimento agli incentivi  concessi  ai  sensi  del
comma 26 il vincolo di  destinazione  stabilito  dall'art.  32  della
legge  regionale  7/2000  e'  limitato  alla  durata  di   due   anni
dall'erogazione del contributo. 
    26-ter. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2020  sono
in ogni caso archiviate.». 
  7. In considerazione dell'esigenza di perseguire la  valorizzazione
del patrimonio immobiliare di proprieta' pubblica  in  condizioni  di
degrado, le risorse gia' concesse al Comune di Trieste con i  decreti
del direttore del servizio edilizia n. 3954, del 1° dicembre 2015,  e
n. 8570 del 15 novembre 2017,  ai  sensi  dell'art.  9,  commi  16  e
19-bis,  della  legge  regionale  30  dicembre  2014,  n.  27  (Legge
finanziaria 2015), sono confermate in forma di  contributi  in  conto
capitale  per  la  riqualificazione   diretta   dell'immobile,   come
individuato nei provvedimenti di concessione, a sostegno di finalita'
pubbliche   di   interesse   sociale   nel   settore    dell'edilizia
residenziale. 
  8. I contributi di cui al comma  7  sono  riconosciuti  nel  limite
massimo della spesa per la  riqualificazione  dell'immobile.  Tra  le
spese  ammissibili  rientrano  anche  i  costi  gia'   sostenuti   in
attuazione dell'art. 9, comma  16,  della  legge  regionale  27/2014,
preliminari all'avvio dell'iniziativa originariamente prevista. 
  9. Per le finalita' di cui ai commi 7 e 8,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  il  Comune  di
Trieste presenta alla Direzione centrale  competente  in  materia  di
edilizia  residenziale  un'istanza  di  conferma  dei   finanziamenti
concessi,  corredata  dell'evidenza  delle   spese   gia'   sostenute
preliminarmente all'avvio dell'iniziativa originariamente prevista  e
di una relazione tecnica con preventivo  di  spesa  e  cronoprogramma
riferiti al quadro aggiornato dell'intervento da realizzare. 
  10. Il decreto di conferma dei finanziamenti dispone  le  modalita'
di erogazione al comune  e  fissa  i  termini  di  presentazione  del
progetto definitivo, di inizio e fine  lavori  e  di  rendicontazione
della spesa, in osservanza degli articoli 56, 57, 62 e  64-bis  della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori
pubblici). 
  11. I commi 19-ter e 19-quater dell'art. 9  della  legge  regionale
27/2014 sono abrogati. 
  12. Le risorse finanziarie statali trasferite alla Regione a fronte
del riparto nazionale per l'anno 2019 per il sostegno  nel  pagamento
dei canoni di locazione previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n.  431
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili  adibiti  a
uso abitativo), sono ripartiti tra i comuni sulla base del fabbisogno
rappresentato per l'anno 2019 con le modalita' vigenti alla data  del
trasferimento statale e per importi per singolo comune non  inferiori
a 50 euro ciascuno. 
  13. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare in  via
definitiva il finanziamento gia' concesso con il decreto n. 3381, del
19 luglio 2018, e interamente erogato,  in  attuazione  dell'art.  5,
commi dal 29 al 31, della legge regionale 29  dicembre  2016,  n.  25
(Legge di stabilita' 2017), e delle successive  variazioni  tabellari
disposte con legge regionale 4 agosto 2017, n. 31  (Assestamento  del
bilancio per gli anni 2017-2019), e  con  legge  regionale  30  marzo
2018, n. 14  (Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria  e  per
esigenze indifferibili), per i lavori di  messa  in  sicurezza  della
struttura ricreativa e di aggregazione giovanile  nella  frazione  di
Rizzolo del Comune di Reana del Rojale, comprensivi  delle  opere  di
completamento resesi necessarie nel corso dell'esecuzione  di  lavori
principali, a causa dell'inadeguatezza delle fondazioni esistenti. 
  14. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  confermare  alla
parrocchia di San Pietro Apostolo di  Cordenons  il  contributo  gia'
concesso con decreto n. 3388, del  20  luglio  2018,  per  lavori  di
miglioramento sismico della scuola  materna  ai  sensi  dell'art.  4,
commi da 95 a 97, della legge  regionale  n.  1/2005,  per  procedere
invece con i lavori di ristrutturazione con  adeguamento  a  norma  e
abbattimento delle barriere architettoniche dei locali di  proprieta'
della parrocchia, insistenti nello stesso edificio,  da  destinare  a
centro di aggregazione giovanile. 
  15. Per le finalita' di cui al  comma  14,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  la  parrocchia
di San Pietro Apostolo di Cordenons inoltra alla Direzione competente
istanza corredata di una relazione descrittiva  dell'intervento,  del
quadro  economico  e  del   cronoprogramma   dei   lavori.   Con   il
provvedimento di conferma sono  fissati  i  termini  per  l'inizio  e
l'ultimazione dei  lavori,  nonche'  il  termine  di  rendicontazione
dell'incentivo. 
  16. Il contributo gia' concesso ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a
57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2  (Legge  finanziaria
2000), e confermato con decreto n. 7648/TERINF, del 20 ottobre  2017,
ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 18  luglio  2014,  n.  13
(Misure di  semplificazione  dell'ordinamento  regionale  in  materia
urbanistico-edilizia,  lavori   pubblici,   edilizia   scolastica   e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi), puo' essere utilizzato anche per l'acquisto di  arredi
e attrezzature strettamente  connessi  e  funzionali  alla  messa  in
esercizio del fabbricato oggetto  di  ristrutturazione.  Ad  avvenuta
realizzazione  dell'opera,  ed  entro  dodici  mesi  dal  termine  di
ultimazione dei lavori, il beneficiario del  contributo  presenta  il
rendiconto della spesa sostenuta ai sensi dell'art.  42  della  legge
regionale n. 7/2000, anche con  riguardo  alle  spese  per  arredi  e
attrezzature sopra indicati.