Art. 6 
 
          Beni e attivita' culturali, sport e tempo libero 
 
  1. Dopo il  capo  III  del  titolo  II  della  legge  regionale  25
settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali),
e' inserito il seguente: 
    «Capo III-bis (Disposizioni comuni in materia di beni  culturali)
Art. 39-bis (Conferma di incentivi in materia di  beni  culturali). -
1. In caso  di  mancato  rispetto  del  termine  di  rendicontazione,
fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, di
incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia  di
beni culturali, l'organo concedente, su istanza del beneficiario,  ha
facolta',  in  presenza  di  motivate  ragioni,  di   confermare   il
contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione accertata la
compiuta ultimazione dei lavori.». 
  2.  Le  spese  sostenute  con  i  contributi  concessi   a   valere
sull'Avviso pubblico per progetti  riguardanti  la  realizzazione  di
studi e  ricerche  storiche  di  base  concernenti  la  prima  guerra
mondiale e sull'Avviso pubblico  per  la  realizzazione  di  progetti
educativi e didattici finalizzati  ad  ampliare  la  conoscenza  e  a
favorire  la  riflessione  sui  fatti  storici  della  prima   guerra
mondiale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 13 marzo
2017, n. 436 possono essere rendicontate fino al termine del 31 marzo
2020. 
  3. Il comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 2014,
n. 16  (Norme  regionali  in  materia  di  attivita'  culturali),  e'
sostituito dal seguente: 
    «2-bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al  comma
1 possono essere concessi a soggetti pubblici,  a  soggetti  privati,
diversi dalle persone fisiche, senza finalita' di lucro o con obbligo
statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi  di  gestione  nello
svolgimento  delle  attivita'  previste  nell'oggetto  sociale,  e  a
societa'   cooperative   che   per   statuto    svolgono    attivita'
esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 30-ter, come inserito dall'art. 6, comma 5,
della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24  (Legge  di  stabilita'
2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle  specifiche
esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici  previsti
dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari  di
altre tipologie di finanziamenti.». 
  4. I commi 21 e 22 dell'art. 7 della legge  regionale  10  novembre
2017, n. 37 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  programmazione  e
contabilita'), sono abrogati. 
  5. I commi da 39 a 42 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre
2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), sono abrogati. 
  6. I commi da 91 a 93 dell'art. 7  della  legge  regionale  45/2017
sono abrogati. 
  7. All'art. 17 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme
urgenti in materia di cultura e sport), sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 9 le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2019»; 
    b) al comma 10 le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». 
  8.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  i
contributi concessi ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori
di straordinaria manutenzione di  impianti  sportivi,  approvato  con
deliberazione della Giunta regionale 1° settembre 2017, n. 1628. 
  9. Per le finalita' di cui al comma  8  i  comuni  presentano  alla
struttura competente in materia di impiantistica sportiva,  entro  il
termine di trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, apposita istanza volta a  ottenere  la  conferma  del
contributo. 
  10. Ai sensi del comma 8  il  Servizio  competente  in  materia  di
impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa un nuovo termine
per  la   trasmissione   della   determinazione   a   contrarre   per
l'affidamento dei lavori principali. 
  11. Per le finalita' di cui all'art. 13, commi da 25  a  26,  della
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di  stabilita'  2019),
le attivita' connesse all'organizzazione dell'evento denominato «EYOF
FVG 2023» Festival Olimpico della Gioventu' Europeo,  possono  essere
realizzate dal Comitato organizzatore di  EYOF  FVG  2023  anche  nel
corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie gia'  concesse  nel
2019. 
  12. Al comma 25 dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n.
13 (Assestamento del bilancio per  gli  anni  2019-2021),  la  parola
«annualmente» e' soppressa. 
  13. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  i
contributi concessi ai sensi della legge regionale 21 luglio 2000, n.
14  (Norme  per  il  recupero  e  la  valorizzazione  del  patrimonio
storico-culturale e dei siti legati alla prima  guerra  mondiale),  a
favore di comuni per il  sostegno  di  interventi  di  conservazione,
manutenzione e restauro di beni immobili e di siti legati alla  prima
guerra mondiale. 
  14. Per le finalita' di  cui  al  comma  13  i  comuni  beneficiari
presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro
il termine perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, apposita istanza di  conferma  corredata
di una dichiarazione sottoscritta dal  funzionario  responsabile  del
procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o  di
servizio, che attesti che l'attivita' per  la  quale  l'incentivo  e'
stato erogato e' stata realizzata  nel  rispetto  delle  disposizioni
normative che disciplinano la materia. 
  15. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato
il rispetto del termine di cui al comma 14  e  la  completezza  della
documentazione prodotta, provvede  alla  conferma  dei  contributi  e
all'erogazione dei saldi eventualmente spettanti. 
  16. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale  16/2014  e'
inserito  il  seguente:  «2.1.  La  misura  minima,  determinata  dal
regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti,
per i bordero' produzione, bordero' ospitalita' e di dichiarazioni di
avvenuto spettacolo, viene  raggiunta  comprendendo  in  tale  novero
anche   quelli   intestati   ai   soggetti   co-organizzatori   degli
spettacoli.». 
  17. La disposizione di cui al comma 2.1 dell'art.  12  della  legge
regionale 16/2014, come introdotto dal comma 16,  trova  applicazione
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  anche  nelle  more  dell'adeguamento  del  relativo
regolamento di attuazione di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Regione 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres.  (Regolamento  in  materia  di
finanziamento  annuale  per  progetti  o   programmi   triennali   di
iniziative e attivita' dei  teatri  regionali  di  ospitalita'  e  di
produzione e delle accademie di  formazione  teatrale  regionali,  in
attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014,  n.  16
(Norme regionali in materia di attivita' culturali)). 
  18. Per le finalita' di cui all'art. 14 della  legge  regionale  25
luglio 2019, n. 11  (Misure  di  sostegno  a  favore  del  patrimonio
regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la
tutela dell'UNESCO), le attivita' connesse alla  candidatura  di  cui
all'art. 18, comma 8, della medesima legge, possono essere realizzate
anche nel corso del 2020 a  valere  sulle  risorse  finanziarie  gia'
concesse nel 2019. 
  19. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  confermare  il
contributo di 100.000 euro concesso, ai sensi dell'art. 7, commi  57,
58, 59, 59-bis, 61, della legge regionale 29  dicembre  2016,  n.  25
(Legge di stabilita' 2017),  al  Comune  di  Medea  per  l'intervento
denominato «Lavori  urgenti  di  messa  in  sicurezza  del  complesso
monumentale dell'Ara Pacis Mundi di Medea, al fine di  garantirne  la
riapertura al pubblico». 
  20. Per le finalita' di cui al comma 19 il Comune di Medea presenta
istanza di conferma del contributo al Servizio competente in  materia
di beni culturali, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  21. Ai sensi del comma 19 il Servizio competente in materia di beni
culturali  conferma  il  contributo  e  fissa  i  nuovi  termini   di
attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali,  di
conclusione dei lavori e di rendicontazione del contributo. 
  22. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 29  aprile  2019,
n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitivita' regionale),
le parole «a valere sull'annualita' 2019,» sono soppresse. 
  23. Per le finalita' di cui all'art. 17-bis, comma 3,  della  legge
regionale 16/2014, l'attivita' istituzionale e di interesse  pubblico
dell'associazione Istituzione sinfonica  del  Friuli  Venezia  Giulia
puo' essere realizzata dall'associazione medesima anche nel corso del
2020 a valere sulle risorse finanziarie gia' concesse nel 2019. 
  24. Dopo il comma 1 dell'art. 2  della  legge  regionale  8  luglio
2019, n. 10 (Istituzione della «Giornata in  ricordo  della  tragedia
del Vajont» e del riconoscimento «Memoria del Vajont»),  e'  aggiunto
il seguente: «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera  b),
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e  32-bis  e  di
cui all'art. 32-ter, comma 1, lettera b), della  legge  regionale  11
agosto  2014,  n.  16  (Norme  regionali  in  materia  di   attivita'
culturali), e le disposizioni di cui agli articoli  da  6  a  10  del
decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.». 
  25. Al comma 8 dell'art. 12-bis della legge  regionale  23/2015  le
parole «la  creazione  e  la  diffusione  dell'immagine  mediante  la
predisposizione di un  logo  collettivo  e  attua  azioni  mirate  di
sviluppo del turismo culturale» sono sostituite dalle  seguenti:  «la
diffusione dell'immagine coordinata e attua azioni mirate di sviluppo
del turismo culturale.». 
  26. Il comma  5  dell'art.  7  della  legge  regionale  13/2019  e'
sostituito dal seguente: 
    «5. Al fine di favorire  l'avvio  del  MESS,  in  sede  di  prima
applicazione i finanziamenti di cui all'art. 12-bis, comma  5,  della
legge regionale 23/2015, come inserito dal comma 4, relativi all'anno
2019, sono concessi dall'ERPAC sulla base  degli  indirizzi  definiti
dalla Giunta regionale, previo trasferimento delle  relative  risorse
all'ente medesimo; l'ERPAC puo' altresi' utilizzare  direttamente  le
risorse trasferitegli per il perseguimento  delle  finalita'  di  cui
all'art. 12-bis, comma 5, medesimo.». 
  27. Per le finalita' di  cui  all'art.  7,  comma  5,  della  legge
regionale 13/2019, come  modificato  dal  comma  26,  gli  interventi
possono essere realizzati dai  musei  che  fanno  parte  del  MESS  e
dall'ERPAC  anche  nel  corso  del  2020  a  valere   sulle   risorse
finanziarie trasferite all'ERPAC nel 2019. 
  28. Per le finalita' di cui all'art. 7, commi 19 e 20, della  legge
regionale 29/2018  le  attivita'  del  Cluster  regionale  cultura  e
creativita'  possono   essere   realizzate   dal   soggetto   gestore
individuato con il Bando approvato  con  deliberazione  della  Giunta
regionale 4 luglio 2019, n. 1128 anche nel corso del  2020  a  valere
sulle risorse finanziarie gia' concesse nel 2019. 
  29. Per le finalita' di cui all'art. 7, commi  da  9  a  11,  della
legge regionale 29/2018, le iniziative concorsuali e i progetti  atti
a preparare e sostenere la candidatura congiunta delle citta' di Nova
Gorica e di Gorizia a «Capitale europea della cultura  2025»  possono
essere realizzati dal Comune di Gorizia anche nel corso  del  2020  a
valere sulle risorse finanziarie gia' concesse nel 2019. 
  30.  Le  spese  sostenute  con  i  contributi  concessi  a   valere
sull'Avviso  pubblico  per  iniziative  progettuali  riguardanti   lo
spettacolo  dal  vivo,   le   manifestazioni   cinematografiche,   le
manifestazioni espositive, la divulgazione della cultura umanistica e
scientifica sul  tema  «2200°  anniversario  della  fondazione  della
citta' romana di Aquileia», approvato con deliberazione della  Giunta
regionale 26 ottobre 2018, n. 1976, possono essere rendicontate  fino
al termine del 30 settembre 2020. 
  31. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  confermare  il
contributo ventennale costante di 24.976 euro annui concesso ai sensi
dell'art.  14  della  legge  regionale  23  novembre  1981,   n.   77
(Modifiche,  integrazioni  e  rifinanziamenti  di   leggi   regionali
operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi  per
l'acquisizione  e  il  restauro  di  immobili  di   notevole   valore
artistico, storico o culturale), al Comune di Paularo con decreto  n.
4573/CULT del 5 dicembre 2008 per l'intervento «Edificio  Palucjan  e
Fontana Villafuori: acquisizione e restauro» e confermato con decreto
n. 1152/CULT del 3 giugno 2011 per  l'intervento  «Recupero  parziale
della ex sede della scuola elementare del capoluogo e restauro  della
fontana Villafuori», confermato con decreto 361/CULT del  28  gennaio
2018 e convertito con decreto n. 2437/CULT del 23 settembre  2019  in
un contributo una tantum in conto capitale per l'ammontare delle rate
non ancora erogate. 
  32. Per le finalita' di cui  al  comma  31  il  Comune  di  Paularo
presenta al Servizio competente in materia di beni  culturali,  entro
il termine di trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma
aggiornato dell'intervento. 
  33. Ai sensi del comma 31 il Servizio competente in materia di beni
culturali,  verificato  il  rispetto  del  termine  di  presentazione
dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi
termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonche' a  fissare  il
nuovo termine di rendicontazione del contributo. 
  34. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero del diritto di
credito  derivante  dalla  mancata  rendicontazione  del   contributo
concesso alla Parrocchia  di  Sant'Andrea  Apostolo  di  Castions  di
Zoppola per la realizzazione del restauro del dipinto raffigurante la
Beata Vergine col bambino e San Marco Evangelista, a  condizione  che
la Parrocchia medesima presenti, entro il termine di sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente   legge,   la
rendicontazione, con le modalita' di  cui  all'art.  41  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), del  contributo
stesso. 
  35. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  i
contributi concessi per la realizzazione di progetti di  investimento
per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro o  la
valorizzazione di immobili e relative pertinenze destinati a sede  di
biblioteca o di museo. 
  36. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  35  i  beneficiari  dei
contributi presentano  alla  struttura  competente  in  materia  beni
culturali, entro il termine di novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, istanza di  conferma  del  contributo
corredata di un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. 
  37. Il Servizio competente in materia di  beni  culturali  provvede
alla conferma del contributo e alla fissazione di  nuovi  termini  di
inizio  e  di  ultimazione  dei  lavori  e  di  rendicontazione   del
contributo. 
  38. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  i
contributi concessi, ai sensi  del  Bando  per  il  finanziamento  di
lavori di straordinaria manutenzione di impianti  sportivi  approvato
con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244,  ai
comuni di Claut, Gradisca  d'Isonzo,  Santa  Maria  la  Longa  e  San
Giorgio di Nogaro, nonche' a  confermare  il  contributo  concesso  a
favore del Comune di San  Vito  al  Tagliamento,  in  relazione  alle
mutate esigenze rappresentate dal comune medesimo, ai sensi del Bando
per il finanziamento  di  lavori  di  straordinaria  manutenzione  di
impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta  regionale
1 settembre 2017, n. 1628, per un  diverso  intervento  da  eseguirsi
presso l'area sportiva di Ligugnana di San Vito al Tagliamento. 
  39. Per le finalita' di cui  al  comma  38,  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in relazione  al  Bando  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 244/2018 i comuni presentano al Servizio  competente  in
materia di impiantistica sportiva apposita istanza volta  a  ottenere
la conferma del contributo e, in relazione  al  Bando  approvato  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1628/2017,   il   comune
interessato presenta, oltre all'istanza di conferma  del  contributo,
anche la documentazione di cui all'art.  56,  comma  1,  della  legge
regionale 31 maggio 2002,  n.  14  (Disciplina  organica  dei  lavori
pubblici). 
  40. Ai sensi del comma 38 il  Servizio  competente  in  materia  di
impiantistica  sportiva,  in  relazione  al   Bando   approvato   con
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  244/2018,   conferma   i
contributi e  fissa  un  nuovo  termine  per  la  trasmissione  della
determinazione a contrarre per l'affidamento dei  lavori  principali,
nonche' a fissare i nuovi termini di  inizio  e  di  ultimazione  dei
lavori, nonche' di rendicontazione. In relazione al  Bando  approvato
con deliberazione della Giunta regionale  n.  1628/2017  il  Servizio
conferma il contributo e  fissa  i  nuovi  termini  di  inizio  e  di
ultimazione dei lavori, nonche' di rendicontazione. 
  41. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate  esigenze
del Comune di Remanzacco  in  ambito  infrastrutturale  sportivo,  e'
autorizzata a confermare al comune medesimo il contributo oggetto del
decreto n. 403/CULT del 4 febbraio  2019,  a  favore  di  un  diverso
intervento da eseguirsi presso il Campo sportivo di Orzano. 
  42. Per le finalita' di cui  al  comma  41,  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Comune di Remanzacco presenta al Servizio competente in materia di
impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo,  corredata
della documentazione  di  cui  all'art.  56,  comma  1,  della  legge
regionale 14/2002. 
  43. Il Servizio competente in  materia  di  impiantistica  sportiva
provvede, entro novanta giorni dal ricevimento  della  documentazione
di cui al comma 42, a confermare il contributo di cui al comma 41 e a
fissare i nuovi termini  di  inizio  e  di  ultimazione  dei  lavori,
nonche' di rendicontazione. 
  44. Il comma 51  dell'art.  7  della  legge  regionale  13/2019  e'
sostituito dal seguente: «51. Per le finalita' cui al  comma  46,  in
sede di prima applicazione, con riferimento ai soli  procedimenti  di
rendicontazione per i quali  non  sia  intervenuto  il  provvedimento
conclusivo  entro  il  termine  del  30  settembre  2019,  i   comuni
presentano la domanda di cui al comma 48, entro il 31 marzo 2020, con
facolta' di dedurre interventi gia' realizzati, tra i quali le  opere
di urbanizzazione o le infrastrutture viarie, che i comuni dichiarino
essere funzionali alla migliore accessibilita' degli impianti di  cui
al comma 46 medesimo.».