Art. 7 
 
   Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia 
 
  1.  Con  riferimento  ai  contributi  concessi   ai   sensi   delle
disposizioni di cui all'art. 5, commi  1,  1-bis  e  2,  della  legge
regionale  26  gennaio  2004,  n.  1  (Legge  finanziaria  2004),  le
istituzioni scolastiche sono autorizzate a  presentare  i  rendiconti
relativi all'anno scolastico 2018-2019 entro la data del  31  gennaio
2020. 
  2.  L'art.  5  della  legge  regionale  20  giugno  1988,   n.   59
(Sovvenzione regionale alle scuole e  agli  istituti  di  musica  con
finalita' professionali), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5  (Modalita'). -  1.  La  domanda  per  l'ottenimento  del
contributo di cui all'art. 4 e' presentata entro il 30 aprile di ogni
anno alla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Con
apposito bando sono individuati le modalita' di  presentazione  della
domanda, le modalita' di erogazione del contributo, i  termini  e  le
modalita' di rendi contazione.». 
  3. Per l'anno accademico 2020-2021 l'importo della tassa  regionale
per il diritto allo studio universitario e' articolato in  tre  fasce
in base alla  condizione  economica  dello  studente  commisurata  al
livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE): 
    a) 120  euro  per  coloro  che  presentano  un  valore  dell'ISEE
inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilita' per
l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP)  del  diritto
allo studio; 
    b) 140  euro  per  coloro  che  presentano  un  valore  dell'ISEE
superiore al livello minimo e  fino  al  doppio  del  livello  minimo
previsto dai requisiti di  eleggibilita'  per  l'accesso  ai  livelli
essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio; 
    c) 160  euro  per  coloro  che  presentano  un  valore  dell'ISEE
superiore al doppio del livello  minimo  previsto  dai  requisiti  di
eleggibilita' per l'accesso ai livelli essenziali  delle  prestazioni
(LEP) del diritto allo studio. 
  4. All'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema
educativo  integrato  dei  servizi  per  la  prima  infanzia),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a) del comma 2 dopo le  parole  «comma  1,»  sono
aggiunte le  seguenti:  «tenuto  conto  delle  misure  nazionali  per
l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia,»; 
    b) il comma 2.1 e' sostituito dal seguente: 
      «2.1. Sono ammessi  al  Fondo  di  cui  al  comma  1  i  nuclei
familiari in cui  almeno  un  genitore  risieda  o  presti  attivita'
lavorativa  da  almeno  dodici  mesi  continuativi  in  regione.   Il
regolamento di cui al comma 2 puo' prevedere di modulare l'intensita'
del beneficio in  relazione  al  periodo  di  residenza  o  attivita'
lavorativa nel territorio regionale da parte di  almeno  un  genitore
componente del nucleo familiare.». 
  5. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 2007,  n.
22, (Assestamento del  bilancio  2007),  le  parole  «a  soggetti  in
situazione di svantaggio, in particolare  a  favore  di  persone  con
disabilita':»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a   persone   con
disabilita':». 
  6. Il  comma  2  dell'art.  6  della  legge  regionale  22/2007  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Per ciascuno degli enti beneficiari il contributo di  cui  al
comma 1 e' quantificato annualmente con la legge di approvazione  del
bilancio regionale. Ferma restando la tipologia di destinatari di cui
al comma 1, e qualora l'offerta formativa  sia  compatibile,  possono
accedere  agli  interventi  anche  altre  persone  in  condizioni  di
svantaggio.». 
  7. Il  comma  3  dell'art.  6  della  legge  regionale  22/2007  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Le domande per la concessione del contributo di cui al  comma
1 sono presentate alla Direzione competente in materia di formazione,
unitamente ai progetti di cui si prevede  la  realizzazione,  con  le
modalita' e nei termini previsti con apposito avviso. I progetti sono
soggetti a valutazione e  sono  finanziati  secondo  quanto  previsto
all'art. 28, comma 2, lettera b), della legge regionale  27/2017.  E'
autorizzata  l'erogazione  di  un  anticipo  dell'80  per  cento  del
contributo dopo l'avvio dell'attivita'.  L'erogazione  del  saldo  ha
luogo dopo l'esame del rendiconto che il  beneficiario  e'  tenuto  a
presentare entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attivita'.». 
  8. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui all'art. 6, comma
3, della legge regionale 22/2007, come sostituito  dal  comma  7,  e'
approvato entro il 28 febbraio 2020. 
  9. Nell'ambito  di  un  progetto  di  riorganizzazione  degli  enti
gestori dei parchi scientifici regionali di cui all'art. 7, commi  17
e 17-bis, della legge  regionale  30  dicembre  2014,  n.  27  (Legge
finanziaria 2015), il  Consorzio  Innova  FVG,  costituito  ai  sensi
dell'art. 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n.  27
(Legge finanziaria 2013), e' soppresso a  decorrere  dalla  data  che
sara'  determinata  con   deliberazione   della   Giunta   regionale.
L'amministratore attualmente in carica cura ogni adempimento si renda
necessario o utile fino alla definitiva estinzione dell'ente. 
  10. Per il conseguimento delle finalita' di  cui  al  comma  9,  il
Consorzio Innova FVG e' autorizzato a  conferire  il  ramo  d'azienda
relativo alla gestione immobiliare degli insediamenti  industriali  e
dei laboratori al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo.
A  fronte  del  conferimento,   al   Consorzio   Innova   FVG   viene
riconosciuto, oltre a una quota del fondo di dotazione, un diritto di
retrocessione di una parte delle risorse apportate  con  l'operazione
di cui al periodo precedente, in sede di eventuale  scioglimento  del
Consorzio. 
  11.  Il   contributo   gia'   concesso   dalla   Regione   per   la
riqualificazione dell'immobile ai sensi dell'art. 6, commi  da  21  a
23, della legge regionale 2 febbraio 2005, n.  1  (Legge  finanziaria
2005), e' confermato in favore del Consorzio  di  sviluppo  economico
locale di Tolmezzo. A fini di cui al primo periodo, il  Consorzio  di
sviluppo economico locale di Tolmezzo presenta apposita istanza  alla
Direzione centrale della Regione  competente  in  materia  di  lavori
pubblici. 
  12. Il Consorzio Innova FVG e'  autorizzato  a  conferire  il  ramo
d'azienda relativo alla gestione dei servizi a supporto della ricerca
e  dell'innovazione  a  Friuli  Innovazione  societa'  consortile   a
responsabilita' limitata. 
  13. I contributi ordinari  e  straordinari  previsti  nel  bilancio
regionale o concessi dall'Amministrazione  regionale  in  favore  del
Consorzio Innova FVG  e  attinenti  ai  rispettivi  rami  di  azienda
conferiti nel Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e in
Friuli Innovazione sono confermati a favore di quest'ultimo,  che  vi
subentra per il perseguimento delle medesime finalita'. 
  14. La valutazione dei rami di azienda individuati ai commi 10 e 12
del presente articolo e' effettuata sulla base  di  apposita  perizia
giurata richiesta dal Consorzio  Innova  FVG  a  soggetto  esperto  e
indipendente. 
  15. Alla data della soppressione prevista al comma 9, la  quota  di
capitale in Friuli Innovazione societa' consortile a  responsabilita'
limitata e' attribuita alla Regione; la quota del Fondo di  dotazione
del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e'  attribuita
secondo i criteri che saranno determinati dalla deliberazione di  cui
al comma 9, agli enti locali che siano gia'  titolari  di  quote  del
fondo di dotazione del Consorzio alla data della  soppressione  e  il
diritto alla retrocessione in  sede  di  eventuale  scioglimento  del
Consorzio e' attribuito alla Regione. 
  16. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a  promuovere  tutte
le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a  fronte  degli
interventi previsti dai commi precedenti. A tali fini i  soggetti  di
cui ai commi 10 e 12 possono proporre  alla  Regione  integrazioni  o
modifiche alle attivita' e  ai  beni  oggetto  di  trasferimento  per
coordinare le nuove attivita' con i propri programmi di sviluppo. 
  17. Al comma 7 dell'art. 62 della legge regionale 20 febbraio 2015,
n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche  industriali),  dopo
le parole «enti camerali,» sono inserite le seguenti: «enti  pubblici
economici,». 
  18. Il comma 2 dell'art. 98 della  legge  regionale  n.  3/2015  e'
abrogato. 
  19. I contributi previsti per  la  realizzazione  di  attivita'  in
materia di istruzione aventi rilevanza sovracomunale di cui  all'art.
8, comma 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge  di
stabilita' 2017), sono erogati, in deroga  a  quanto  previsto  dalla
deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 344, anche  per
le attivita' che si sono concluse entro l'1 dicembre 2019.