Art. 8 
 
                     Salute e politiche sociali 
 
  1. Al comma 30 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre  2014,
n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole  «31  dicembre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 
  2. A seguito della cessazione dell'efficacia  dell'iscrizione  agli
albi di servizio civile regionale e nelle more dell'adeguamento della
legge regionale 23 maggio 2007, n.  11  (Promozione  e  sviluppo  del
servizio civile nel territorio regionale),  i  progetti  di  servizio
civile  solidale  possono  essere  presentati  dagli  enti   iscritti
all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'art.  11
del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina
del servizio civile universale, a norma dell'art.  8  della  legge  6
giugno 2016, n. 106), e successive modifiche e integrazioni  e  dagli
enti che erano iscritti per l'anno 2019 all'albo regionale degli enti
di servizio civile, ai  sensi  dell'art.  18  della  legge  regionale
11/2007 e del regolamento emanato con decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0265/2008 e hanno mantenuto i requisiti  e  le  condizioni
per l'iscrizione. 
  3. Al comma 4 dell'art. 37 della legge regionale 10 novembre  2015,
n. 26 (Disposizioni in materia di  programmazione  e  contabilita'  e
altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) la parola «inseriti» e' sostituita dalle  seguenti:  «ai  fini
dell'inserimento»; 
    b) le parole «e nell'elenco annuale degli investimenti approvati»
sono soppresse. 
  4. Dopo il comma 7 dell'art. 7 della  legge  regionale  11  ottobre
2012, n. 20 (Norme per il benessere e  la  tutela  degli  animali  di
affezione), e' inserito il seguente: 
    «7-bis. Il termine di adeguamento dei  requisiti  strutturali  di
cui al comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della  Regione
19 ottobre 2017, n. 0241/Pres.  (Regolamento  ai  sensi  della  legge
regionale 20/12 «Norme per il benessere e la tutela degli animali  di
affezione» recante requisiti delle strutture di ricovero  e  custodia
convenzionate  e  non   convenzionate   con   finalita'   prioritarie
all'adozione; requisiti delle strutture per attivita'  di  commercio,
allevamento, addestramento  e  custodia  con  finalita'  commerciali;
termini per l'adeguamento dei requisiti), e' prorogato al 31 dicembre
2021. Per  le  strutture,  eventualmente  beneficiarie  entro  il  31
dicembre  2021  di  un  contributo  per  le  medesime  finalita'   di
adeguamento dei requisiti strutturali, il  termine  e'  di  trentasei
mesi dalla data del decreto di concessione.». 
  5.  Alla  legge  regionale  20/2012  sono  apportate  le   seguenti
modifiche: 
    a) alla lettera f) del comma 2 dell'art.  4  prima  della  parola
«rispettare»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «impedire  la  fuga   in
relazione alla specie e»; 
    b) la lettera i bis) del comma 2 dell'art. 4 e' soppressa; 
    c) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 33 dopo le parole «comma
2» sono aggiunte le seguenti: «, lettere a), b), c), d), e), g),  h),
i)»; 
    d) la lettera c bis) del comma 1 dell'art. 33 e' sostituita dalla
seguente: 
      «c-bis)  da  25  euro  a  250  euro  per  la  violazione  delle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera f);». 
  6. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 21  ottobre  2011,
n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia  mortuaria),  dopo  le
parole  «comunitaria  vigente»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  in
subordine all'adozione del piano regionale di  coordinamento  di  cui
all'art. 47, fatte salve le domande  gia'  presentate  alla  data  di
entrata in vigore della legge  regionale  27  dicembre  2019,  n.  23
(Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022)». 
  7. La lettera e-bis) del comma 2 dell'art. 5 della legge  regionale
12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in  materia  di  sorveglianza,
prevenzione e informazione delle  situazioni  da  rischio  amianto  e
interventi  regionali  ad  esso  correlati),  e'   sostituita   dalla
seguente: 
    «e-bis) due rappresentanti della Direzione centrale competente in
materia   di    ambiente,    designati    dall'Assessore    regionale
all'ambiente;». 
  8. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di
cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 2 dell'art. 3 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Tra i servizi indicati alla lettera a) del comma 2 sono
incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b),  c),
d), l),  e  p),  del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112
(Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera  c)  della  legge  6  giugno  2016,  n.
106).»; b) l'art. 17 e' sostituito dal seguente: 
        «Art. 17 (Vincolo di destinazione e di non alienazione per le
imprese beneficiarie di incentivi). - 1. Alle cooperative  sociali  o
loro consorzi beneficiari di contributi per investimenti aziendali si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  32-bis  della   legge
regionale n. 7/2000. 
        2. Nel caso di contributi per investimenti  relativi  a  beni
mobili, i  beneficiari  hanno  l'obbligo  di  mantenere  il  relativo
vincolo di destinazione per la durata minima di  due  anni  sui  beni
d'importo pari o superiore alla soglia minima di 5.000  euro  ovvero,
in assenza di questi, sul bene di maggior valore sempreche' d'importo
pari o superiore all'ammontare minimo di 2.000 euro. 
        3. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i
soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.». 
  9.  Nelle   more   dell'entrata   in   vigore   delle   misure   di
semplificazione e di  razionalizzazione  al  sistema  di  sostegno  e
incentivazione della cooperazione sociale  disciplinato  dalla  legge
regionale 20/2006 e dell'aggiornamento del  relativo  regolamento  di
attuazione, per l'anno 2020 la seguente documentazione e'  presentata
dal 3 febbraio 2020 al 31 marzo 2020: 
    a) domande di contributo relative alle iniziative di cui all'art.
10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006; 
    b) domande di contributo relative alle iniziative di cui all'art.
14, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 20/2006; 
    c) dichiarazioni in  ordine  al  mantenimento  degli  obblighi  e
vincoli di cui agli articoli 15 e 17 della legge regionale 20/2006. 
  10. I termini di cui al comma 9 possono  essere  differiti  per  le
medesime motivazioni con decreto del direttore centrale competente in
materia di cooperazione sociale  da  pubblicarsi  sul  sito  internet
regionale  nella  pagina  dedicata  alle   misure   di   sostegno   e
incentivazione di cui all'art. 10, comma 1,  lettera  b),  e  di  cui
all'art. 14, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 20/2006. 
  11. In ragione del differimento dei termini di cui al comma 9,  per
l'anno 2020 sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute  a
partire dal 1° gennaio,  ancorche'  sostenute  antecedentemente  alla
presentazione della domanda, nel rispetto della normativa europea  in
materia di aiuti di Stato. 
  12. Al comma 4 dell'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n.
6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione  e  la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le  parole:  «,  per  un
ammontare non inferiore al 50 per  cento  dell'intervento  concesso,»
sono soppresse. 
  13. Al fine di garantire la continuita' assistenziale nella fase di
attuazione dei livelli essenziali di  assistenza  nazionali  e  nelle
more del completamento del processo di accreditamento, le aziende del
Servizio sanitario regionale rinnovano per l'anno 2020 le convenzioni
gia' in essere nell'anno  2019  con  le  strutture  residenziali  per
anziani per le  prestazioni  residenziali  e  per  i  trattamenti  di
lungoassistenza, recupero e  mantenimento  funzionale  in  favore  di
persone anziane non autosufficienti. 
  14. Il rinnovo e' subordinato alla messa a disposizione,  da  parte
degli enti gestori delle strutture, entro sessanta giorni dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  di  un  sistema  di
rilevazione delle presenze che consenta alle aziende  l'accertamento,
in tempo reale, degli operatori presenti nella struttura. 
  15. Al comma 5, dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2006 dopo la
parola «ricovero» sono aggiunte le seguenti: «, non rilevando  a  tal
fine l'eventuale immediata provenienza da soluzioni  sperimentali  di
abitare inclusivo». 
  16.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata   a   confermare
all'Azienda sanitaria universitaria  Friuli  Centrale  il  contributo
gia'  concesso  con  decreto  n.  1911/SPS  del  29   novembre   2018
all'Azienda    per    l'assistenza    sanitaria    n.     3     «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli», ai sensi dell'art. 9, commi da  28  a
30, della legge  regionale  6  novembre  2018,  n.  25  (Disposizioni
finanziarie   intersettoriali),   interamente   gia'   erogato,   per
l'acquisizione e l'adeguamento di immobili da  adibire  ad  attivita'
dell'azienda sanitaria per garantire la  continuita'  dell'assistenza
alla comunita' locale di  Tolmezzo  in  relazione  all'eccezionalita'
della  situazione  determinata  dall'avvio   della   ristrutturazione
dell'ospedale di Tolmezzo. 
  17. Per le finalita' di cui al  comma  16,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  l'Azienda
sanitaria universitaria Friuli Centrale inoltra istanza corredata  di
una relazione descrittiva dell'intervento,  del  quadro  economico  e
cronoprogramma. Con  il  provvedimento  di  conferma  e'  fissato  il
termine di rendicontazione del contributo.