Art. 9 Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie. 1. La previsione di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), si applica alle Comunita' previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale). 2. In attuazione della legge regionale n. 21/2019, e' consentito il collocamento del personale assunto dalle Unioni territoriali intercomunali nelle costituende Comunita' e nei comuni e l'invarianza di spesa e' assicurata a livello di sistema regionale integrato. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 7 novembre 2019, n. 19 (Recepimento dei principi fondamentali del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'Accordo tra Stato e Regione in materia di finanza pubblica del 25 febbraio 2019. Modifiche alla legge regionale n. 18/2015), con modifica organica della legge regionale n. 18/2015 in materia di finanza locale sono previsti gli obblighi posti a carico degli enti locali, ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, aventi natura di concorso finanziario nonche' relativi alla sostenibilita' del debito e della spesa di personale, oltre all'equilibrio di bilancio previsto e disciplinato dalla normativa statale. 4. Il comma 1-quater dell'art. 31 della legge regionale 18/2015 e' sostituito dal seguente: «1-quater. Gli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) oltre i termini fissati dalla normativa statale, non possono accedere alla procedura prevista dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 18/2015, fino a quando non abbiano adempiuto.». 5. All'art. 27-bis della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di otto incarichi, tra i quali non piu' di quattro nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non piu' di due nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunita' di montagna e nella Comunita' collinare e non piu' di due nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti o nei comuni previsti all'art. 13, comma 3, della legge regionale 26/2014.»; b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma 1, non rileva l'attivita' di revisione svolta a favore: a) dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune piu' popoloso, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 25; b) dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo proprio di revisione economico-finanziaria; c) della Comunita', della Comunita' di montagna e della Comunita' collinare dall'organo di revisione economico-finanziaria di uno dei comuni aderenti, ai sensi dell'art. 21, comma 5, e dell'art. 24, commi 2 e 3, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).». 6. Le operazioni degli Uffici stralcio relativi alle Comunita' montane devono concludersi entro il 31 dicembre 2020. 7. In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 «Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative», alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 «La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali», e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2017 e 2018-2020 come di seguito indicato: a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Valcanale denominato «Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia nelle malghe prive di corrente elettrica», previsto dalla tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, e' sostituito dal seguente: «Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia e di interventi di miglioramento funzionale nelle malghe di proprieta' comunale»; l'intervento riguardera' l'impianto fotovoltaico in malga Poccet (Pontebba), il miglioramento del fabbricato di malga Glazzat (Pontebba), la realizzazione di reti elettriche a favore delle malghe in Comune di Malborghetto Valbruna; b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Valcanale denominato «Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia nelle malghe prive di corrente elettrica», individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, e' sostituito dal seguente: «Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di energia e di interventi di miglioramento funzionale nelle malghe di proprieta' comunale»; l'intervento riguardera', congiuntamente alle risorse della concertazione 2017 per l'identico oggetto, l'impianto fotovoltaico in malga Poccet (Pontebba), il miglioramento del fabbricato di malga Glazzat (Pontebba), la realizzazione di reti elettriche a favore delle malghe in Comune di Malborghetto Valbruna; c) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato «Riqualificazione della ex centrale PEEP con finalita' associativa (Comune di Fontanafredda)» individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, e' sostituito dal seguente: «Comune di Fontanafredda: manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti e demolizione dell'ex centrale PEEP»; d) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Sile e Meduna denominato «Realizzazione di nuovo percorso ciclabile tra il Comune di Chions e il Comune di Azzano Decimo attraverso via Galilea S.P. n. 6 del Sile» individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, e' sostituito dal seguente: «Realizzazione di percorsi ciclabili nei territori di Azzano Decimo e di Chions»; e) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominato «Interventi di riqualificazione energetica in edifici pubblici dei comuni aderenti all'Unione. Montenars: rifacimento impianto di riscaldamento/condizionamento ex albergo Alpi di proprieta' comunale», individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, e' sostituito dal seguente: «Interventi di riqualificazione energetica in edifici pubblici dei comuni aderenti all'Unione. Montenars: esecuzione cappotto ex albergo Alpi di proprieta' comunale»; f) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato «Accordo di programma e successivo recupero della caserma Piave (spese tecniche)», previsto dalla Tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, e' sostituito dal seguente: «Demolizioni ex Caserma Piave»; g) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale denominato «Accordo di programma e successivo recupero della caserma Piave» individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, e' sostituito dal seguente: «Demolizioni ex Caserma Piave»; 8. Con riferimento alla variazione di oggetto degli interventi cui alle lettere a) e b) del comma 7, l'ente locale beneficiario adempie al rispetto delle disposizioni attuative, ivi comprese quelle relative alla normativa degli aiuti di Stato. 9. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato «Progetto di ampliamento della struttura comunale al fine di ricollocare gli spazi associativi (Comune di Fontanafredda)», individuato nel Patto territoriale del triennio 2018-2020 stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione e interamente finanziato con la quota di 400.000 euro, impegnata e liquidata a valere sulle risorse dell'art. 10, comma 20, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilita'), e' sostituito dal seguente: «Comune di Fontanafredda: ampliamento scuola materna G. Rodar». 10. Gli interventi a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominati «Eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi all'aperto e negli edifici pubblici dei Comuni» e «Interventi di miglioramento e retrofitting energetico degli edifici pubblici» previsti dalla tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale n. 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, si intendono riferiti, oltre alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, anche alle spese tecniche complementari e successive. 11. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Gemonese denominato «Interventi a servizio del volo libero in Comune di Bordano» previsto dalla Tabella Q riferita all'art. 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, si intende riferito, oltre alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, anche alle spese tecniche complementari e successive. 12. Alla Tabella R relativa all' art. 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), nella colonna «Direzione centrale competente» le parole «Autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione» sono sostituite dalla denominazione «Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione», all'intervento n. 82 le parole «Salute, politiche sociali e disabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «Infrastrutture e territorio» e all'intervento n. 119 le parole «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «Risorse agroalimentari, forestali e ittiche». 13. Il comma 96 dell'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e' sostituito dal seguente: «96. Per le finalita' di cui al comma 95 la Regione, per il tramite della struttura regionale competente, propone ai Sindaci cessati in possesso dei requisiti, quale riconoscimento per l'attivita' svolta, l'iscrizione all'Albo. Le modalita' sono definite con regolamento adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).». 14. In seguito all'entrata in vigore della legge regionale 21/2019 gli istituti contrattuali, previsti dai contratti collettivi regionali di lavoro per le forme associative, si applicano alle forme associative disciplinate dalla medesima legge. 15. Tra gli accadimenti di cui all'art. 14, comma 12, della legge regionale 18/2015, sono ricompresi gli interventi urgenti volti a garantire il regolare svolgimento dell'attivita' scolastica conseguenti alla condizione di inagibilita' per vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici comunali. 16. Il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), e' sostituito dal seguente: «8. In caso di esaurimento delle risorse riferite a un esercizio finanziario, le domande risultate ammissibili sono evase in via prioritaria nell'esercizio successivo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.».