Art. 9 
 
Autonomie locali e coordinamento  della  finanza  locale,  sicurezza,
  politiche  dell'immigrazione,  corregionali  all'estero  e   lingue
  minoritarie. 
 
  1. La previsione di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale
17 luglio 2015,  n.  18  (La  disciplina  della  finanza  locale  del
Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni  delle  leggi
regionali nn. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali),
si applica alle Comunita' previste dalla legge regionale 29  novembre
2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli  enti
locali  del  Friuli-Venezia  Giulia  e  istituzione  degli  Enti   di
decentramento regionale). 
  2. In attuazione della legge regionale n. 21/2019, e' consentito il
collocamento  del  personale  assunto   dalle   Unioni   territoriali
intercomunali nelle costituende Comunita' e nei comuni e l'invarianza
di spesa e' assicurata a livello di sistema regionale integrato. 
  3. In attuazione di quanto previsto dall'art.  1,  comma  4,  della
legge regionale 7 novembre 2019,  n.  19  (Recepimento  dei  principi
fondamentali  del  sistema  integrato  degli  enti  territoriali  del
Friuli-Venezia Giulia, di cui all'Accordo  tra  Stato  e  Regione  in
materia di finanza pubblica del  25  febbraio  2019.  Modifiche  alla
legge regionale  n.  18/2015),  con  modifica  organica  della  legge
regionale n. 18/2015 in materia di finanza locale sono  previsti  gli
obblighi posti a carico degli enti locali, ai fini del  conseguimento
degli obiettivi complessivi di finanza  pubblica,  aventi  natura  di
concorso finanziario nonche' relativi alla sostenibilita' del  debito
e della spesa di personale, oltre all'equilibrio di bilancio previsto
e disciplinato dalla normativa statale. 
  4. Il comma 1-quater dell'art. 31 della legge regionale 18/2015  e'
sostituito dal seguente: 
    «1-quater. Gli enti  locali  che  inviano  i  flussi  informativi
relativi  al  rendiconto  di   gestione   alla   Banca   dati   delle
Amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  oltre  i  termini  fissati  dalla
normativa statale,  non  possono  accedere  alla  procedura  prevista
dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 18/2015, fino  a  quando
non abbiano adempiuto.». 
  5. All'art. 27-bis della legge regionale 18/2015 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di
otto incarichi, tra i quali  non  piu'  di  quattro  nei  comuni  con
popolazione fino a 5.000 abitanti, non piu' di  due  nei  comuni  con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti o nelle Comunita' di
montagna e nella Comunita' collinare e non piu' di due nei comuni con
popolazione  superiore  a  10.000  abitanti  o  nei  comuni  previsti
all'art. 13, comma 3, della legge regionale 26/2014.»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      «1-bis. Nei limiti all'affidamento di incarichi di cui al comma
1, non rileva l'attivita' di revisione svolta a favore: 
        a)  dell'Unione  territoriale  intercomunale  dall'organo  di
revisione economico-finanziaria del comune piu'  popoloso,  ai  sensi
del comma 3-bis dell'art. 25; 
        b) dell'Unione territoriale intercomunale dall'organo proprio
di revisione economico-finanziaria; 
        c) della Comunita',  della  Comunita'  di  montagna  e  della
Comunita' collinare dall'organo di revisione economico-finanziaria di
uno dei comuni aderenti, ai sensi dell'art. 21, comma 5, e  dell'art.
24, commi 2 e 3, della  legge  regionale  29  novembre  2019,  n.  21
(Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti  locali  del
Friuli Venezia Giulia  e  istituzione  degli  Enti  di  decentramento
regionale).». 
  6. Le operazioni degli  Uffici  stralcio  relativi  alle  Comunita'
montane devono concludersi entro il 31 dicembre 2020. 
  7. In attuazione dell'art. 13, comma 3, della  legge  regionale  28
dicembre 2018, n. 31 (Modifiche  alla  legge  regionale  12  dicembre
2014, n. 26 «Riordino del sistema  Regione  -  Autonomie  locali  nel
Friuli-Venezia  Giulia.   Ordinamento   delle   Unioni   territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative», alla legge
regionale 17 luglio 2015, n. 18 «La disciplina della  finanza  locale
del Friuli-Venezia Giulia, nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle
leggi regionali  19/2013,  9/2009  e  26/2014  concernenti  gli  enti
locali», e  alla  legge  regionale  31  marzo  2006,  n.  6  «Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale»), sono modificati gli oggetti  degli
interventi concertati ai sensi dell'art. 7 della legge  regionale  n.
18/2015 a valere sulle risorse regionali 2017  e  2018-2020  come  di
seguito indicato: 
    a) l'intervento a favore dell'Unione  territoriale  intercomunale
Canal  del  Ferro  -  Valcanale  denominato  «Realizzazione  di  reti
elettriche per il trasporto di energia nelle malghe prive di corrente
elettrica», previsto dalla tabella Q riferita all'art. 12 della legge
regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento  del  bilancio  per  gli
anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo
patto territoriale, e' sostituito  dal  seguente:  «Realizzazione  di
reti elettriche per il  trasporto  di  energia  e  di  interventi  di
miglioramento  funzionale  nelle  malghe  di  proprieta'   comunale»;
l'intervento riguardera'  l'impianto  fotovoltaico  in  malga  Poccet
(Pontebba),  il  miglioramento  del  fabbricato  di   malga   Glazzat
(Pontebba), la realizzazione di reti elettriche a favore delle malghe
in Comune di Malborghetto Valbruna; 
    b) l'intervento a favore dell'Unione  territoriale  intercomunale
Canal  del  Ferro  -  Valcanale  denominato  «Realizzazione  di  reti
elettriche per il trasporto di energia nelle malghe prive di corrente
elettrica», individuato  nel  Patto  territoriale  stipulato  tra  la
Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia e l'Unione,  a  valere  sulle
risorse regionali del triennio 2018-2020, e' sostituito dal seguente:
«Realizzazione di reti elettriche per il trasporto di  energia  e  di
interventi di miglioramento funzionale  nelle  malghe  di  proprieta'
comunale»;  l'intervento  riguardera',  congiuntamente  alle  risorse
della  concertazione  2017   per   l'identico   oggetto,   l'impianto
fotovoltaico  in  malga  Poccet  (Pontebba),  il  miglioramento   del
fabbricato di malga Glazzat  (Pontebba),  la  realizzazione  di  reti
elettriche a favore delle malghe in Comune di Malborghetto Valbruna; 
    c) l'intervento a favore dell'Unione  territoriale  intercomunale
del Noncello denominato «Riqualificazione della ex centrale PEEP  con
finalita' associativa  (Comune  di  Fontanafredda)»  individuato  nel
Patto territoriale stipulato tra la Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia e l'Unione, a valere  sulle  risorse  regionali  del  triennio
2018-2020, e' sostituito  dal  seguente:  «Comune  di  Fontanafredda:
manutenzione  e  miglioramento  qualitativo  degli   spazi   pubblici
esistenti e demolizione dell'ex centrale PEEP»; 
      d) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale
Sile e Meduna denominato «Realizzazione di nuovo  percorso  ciclabile
tra il Comune di Chions e il Comune di Azzano Decimo  attraverso  via
Galilea S.P. n.  6  del  Sile»  individuato  nel  Patto  territoriale
stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a
valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, e'  sostituito
dal seguente: «Realizzazione di percorsi ciclabili nei  territori  di
Azzano Decimo e di Chions»; 
      e) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale
del Gemonese denominato «Interventi di riqualificazione energetica in
edifici  pubblici  dei   comuni   aderenti   all'Unione.   Montenars:
rifacimento impianto di riscaldamento/condizionamento ex albergo Alpi
di proprieta' comunale», individuato nel Patto territoriale stipulato
tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e  l'Unione,  a  valere
sulle risorse regionali del triennio  2018-2020,  e'  sostituito  dal
seguente:  «Interventi  di  riqualificazione  energetica  in  edifici
pubblici  dei  comuni  aderenti  all'Unione.  Montenars:   esecuzione
cappotto ex albergo Alpi di proprieta' comunale»; 
      f) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale
del Friuli centrale denominato «Accordo  di  programma  e  successivo
recupero  della  caserma  Piave  (spese  tecniche)»,  previsto  dalla
Tabella Q riferita all'art.  12  della  legge  regionale  31/2017,  a
valere  sulle  risorse  regionali   2017   e   nel   relativo   patto
territoriale, e' sostituito dal  seguente:  «Demolizioni  ex  Caserma
Piave»; 
      g) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale
del Friuli centrale denominato «Accordo  di  programma  e  successivo
recupero della caserma  Piave»  individuato  nel  Patto  territoriale
stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a
valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, e'  sostituito
dal seguente: «Demolizioni ex Caserma Piave»; 
  8. Con riferimento alla variazione di oggetto degli interventi  cui
alle lettere a) e b) del comma 7, l'ente locale beneficiario  adempie
al  rispetto  delle  disposizioni  attuative,  ivi  comprese   quelle
relative alla normativa degli aiuti di Stato. 
  9. L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del
Noncello denominato «Progetto di ampliamento della struttura comunale
al  fine  di   ricollocare   gli   spazi   associativi   (Comune   di
Fontanafredda)», individuato  nel  Patto  territoriale  del  triennio
2018-2020 stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  e
l'Unione e interamente finanziato  con  la  quota  di  400.000  euro,
impegnata e liquidata a valere sulle risorse dell'art. 10, comma  20,
della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37  (Disposizioni  urgenti
in materia di  programmazione  e  contabilita'),  e'  sostituito  dal
seguente: «Comune di Fontanafredda:  ampliamento  scuola  materna  G.
Rodar». 
  10. Gli interventi a favore dell'Unione territoriale  intercomunale
del Gemonese denominati «Eliminazione delle barriere  architettoniche
nei  luoghi  all'aperto  e  negli  edifici  pubblici  dei  Comuni»  e
«Interventi di miglioramento e retrofitting energetico degli  edifici
pubblici» previsti dalla tabella Q riferita all'art. 12  della  legge
regionale n. 31/2017, a valere sulle risorse  regionali  2017  e  nel
relativo  patto  territoriale,  si  intendono  riferiti,  oltre  alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, anche alle  spese
tecniche complementari e successive. 
  11. L'intervento a favore  dell'Unione  territoriale  intercomunale
del Gemonese denominato «Interventi a servizio  del  volo  libero  in
Comune di Bordano» previsto dalla  Tabella  Q  riferita  all'art.  12
della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali  2017
e nel relativo patto territoriale, si intende  riferito,  oltre  alla
redazione  del  progetto  definitivo-esecutivo,  anche   alle   spese
tecniche complementari e successive. 
  12. Alla Tabella R relativa all' art. 10,  comma  69,  della  legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita'  2019),  nella
colonna «Direzione centrale competente» le parole «Autonomie  locali,
sicurezza  e  politiche  dell'immigrazione»  sono  sostituite   dalla
denominazione  «Autonomie  locali,  funzione  pubblica,  sicurezza  e
politiche dell'immigrazione», all'intervento n. 82 le parole «Salute,
politiche sociali e  disabilita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Infrastrutture e territorio»  e  all'intervento  n.  119  le  parole
«Direzione  generale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Risorse
agroalimentari, forestali e ittiche». 
  13. Il comma 96 dell'art. 10  della  legge  regionale  31  dicembre
2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e' sostituito dal seguente: 
    «96. Per le finalita' di cui al  comma  95  la  Regione,  per  il
tramite della struttura  regionale  competente,  propone  ai  Sindaci
cessati  in  possesso  dei  requisiti,   quale   riconoscimento   per
l'attivita' svolta, l'iscrizione all'Albo. Le modalita' sono definite
con regolamento adottato dalla Giunta regionale, previo parere  della
competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge  regionale  27  dicembre  2019,  n.  23
(Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).». 
  14. In seguito all'entrata in vigore della legge regionale  21/2019
gli  istituti  contrattuali,  previsti   dai   contratti   collettivi
regionali di lavoro per le forme associative, si applicano alle forme
associative disciplinate dalla medesima legge. 
  15. Tra gli accadimenti di cui all'art. 14, comma 12,  della  legge
regionale 18/2015, sono ricompresi gli  interventi  urgenti  volti  a
garantire   il   regolare   svolgimento   dell'attivita'   scolastica
conseguenti  alla  condizione  di  inagibilita'  per   vulnerabilita'
sismica degli edifici scolastici comunali. 
  16. Il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 3 maggio 2019,  n.
7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre  e  feste
locali e delle fiere tradizionali), e' sostituito dal  seguente:  «8.
In  caso  di  esaurimento  delle  risorse  riferite  a  un  esercizio
finanziario, le domande  risultate  ammissibili  sono  evase  in  via
prioritaria nell'esercizio successivo, seguendo l'ordine  cronologico
di presentazione delle domande stesse.».