Allegato 
 
Regolamento per la definizione delle modalita' e dei criteri  per  la
  concessione ed erogazione di contributi ai titolari di  licenza  di
  taxi e ai titolari di autorizzazione per  l'esercizio  di  noleggio
  con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, per
  l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio
  taxi o noleggio con conducente (NCC), con riferimento al  trasporto
  di portatori di handicap. 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Il presente regolamento  disciplina,  ai  sensi  dell'art.  6,
commi 25 e 26 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di
stabilita' 2019), le modalita' ed i criteri  per  la  concessione  ed
erogazione di  contributi  ai  titolari  di  licenza  di  taxi  e  di
autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni  del
territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 12 della legge
regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per  il  trasporto  di  persone
mediante  servizi  pubblici  automobilistici  non  di   linea),   per
l'allestimento  e  l'adeguamento  dei  veicoli,  con  riferimento  al
trasporto di portatori di handicap. 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si  intende
per: 
      a)   allestimento:   l'adattamento   del   veicolo,    relativo
all'installazione e alle modifiche strutturali, che  puo'  riguardare
la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere  il
disabile  in  condizione  di  accedervi  e  di  essere   trasportato,
risultante  dalla  carta  di  circolazione  a  seguito  di   collaudo
effettuato presso gli uffici della motorizzazione, effettato su mezzi
da  acquistare  entro  un  anno  dal  decreto  di   concessione   del
finanziamento; 
      b)  adeguamento:  l'adattamento  riguardante  la   sistemazione
interna e la carrozzeria di un veicolo gia' in uso  che  consenta  al
disabile di accedere al mezzo e  di  essere  trasportato,  risultante
dalla carta di circolazione a seguito di collaudo  effettuato  presso
gli uffici della motorizzazione. 
    2. Non e' considerato  adattamento  l'installazione  di  semplici
accessori con funzione di optional o  l'applicazione  di  dispositivi
gia' previsti in sede  di  omologazione  del  veicolo,  montabili  in
alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente. 
 
                               Art. 3. 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1. Le domande per l'ottenimento dei contributi,  redatte  secondo
il modello approvato con  decreto  del  direttore  del  servizio  del
trasporto  pubblico  regionale  e  locale  della  direzione  centrale
competente in materia di trasporto, sono sottoscritte dai titolari di
licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente di cui
alla legge regionale n. 27/1996, e  sono  presentate  alla  direzione
centrale competente in materia di trasporto, entro  il  15  marzo  di
ogni anno, esclusivamente mediante Pec territorio@certregione.fvg.it 
    2. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione: 
      a) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), di essere titolare di licenza taxi  o
di autorizzazione di noleggio con conducente  ai  sensi  della  legge
regionale n. 27/1996; 
      b) dichiarazione del richiedente resa ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 con l'indicazione del  numero
di targa e della data di prima immatricolazione del veicolo  in  uso,
in caso di adeguamento, o da sostituire, in caso di allestimento; 
      c)  preventivo   analitico   di   spesa   dell'allestimento   o
dell'adeguamento del veicolo; 
      d) fotocopia di un documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' del richiedente. 
 
                               Art. 4. 
 
              Graduatorie e concessione del contributo 
 
    1. I contributi per l'allestimento o l'adeguamento dei veicoli di
cui al presente  regolamento,  sono  assegnati  e  concessi  mediante
procedimento valutativo a graduatoria di cui  all'art.  36,  comma  2
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
    2. L'importo  complessivo  dello  stanziamento  e'  suddiviso  in
proporzione al numero di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  sul
territorio di riferimento corrispondente a quello delle  ex  Province
di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. 
    3. Le domande sono valutate ed inserite  in  quattro  graduatorie
redatte  su  base  territoriale,  secondo  il  seguente   ordine   di
priorita': 
      a) allestimento su mezzo da acquistare in sostituzione di altro
autoveicolo, gia' adattato al trasporto di persone disabili; 
      b) allestimento su mezzo da acquistare in sostituzione di altro
autoveicolo gia' in uso; 
      c) adeguamento di veicolo gia' in uso. 
    4. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 3  le  graduatorie
sono formulate secondo l'ordine cronologico di anzianita' del veicolo
come segue: 
      a) dalla data del veicolo meno recente  a  quella  del  veicolo
piu' recente per gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b); 
      b) dalla data del veicolo piu' recente  a  quella  del  veicolo
meno recente per gli interventi di cui al comma 3, lettera c). 
    5. La data del veicolo  per  la  rilevazione  dell'anzianita'  e'
quella  di  prima   immatricolazione   riportata   sulla   carta   di
circolazione del veicolo stesso. 
    6. Le graduatorie, con l'indicazione dell'importo del  contributo
regionale rispettivamente assegnato e dell'elenco delle  domande  non
ammissibili a contributo, sono approvate con  decreto  del  direttore
centrale competente in materia di trasporto, da pubblicarsi sul  sito
web istituzionale della Regione. 
    7. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo e nel caso
di stanziamento di risorse  aggiuntive  nell'anno  di  competenza  si
procede allo scorrimento delle graduatorie. 
    8.  Le  eventuali  risorse  che  dovessero  residuare  a  seguito
dell'esaurimento di alcune graduatorie, sono  ripartite  a  copertura
delle domande inserite nelle rimanenti graduatorie  secondo  l'ordine
cronologico di arrivo. 
    9. Il contributo e' concesso entro  novanta  giorni  dal  termine
ultimo di presentazione delle domande. 
 
                               Art. 5. 
 
              Misura del contributo e spese ammissibili 
 
    1. La misura del contributo e' pari al costo, al netto  dell'IVA,
dell'intervento di allestimento o adeguamento fino ad un  massimo  di
euro 15.000,00. 
    2.  Sono  ammissibili  le  spese  sostenute  per  l'acquisto   ed
installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso  al  veicolo
ed il trasporto di soggetti portatori  di  handicap,  secondo  quanto
stabilito all'art. 2. 
    3. Non sono ammissibili le seguenti spese: 
      a) imposta sul valore aggiunto (IVA); 
      b) spese per oneri finanziari. 
 
                               Art. 6. 
 
                    Rendicontazione ed erogazione 
 
    1. Il beneficiario invia, entro il termine fissato nel decreto di
concessione, la seguente documentazione di rendicontazione: 
      a) copia della fattura relativa all'intervento di  allestimento
o adeguamento del veicolo; 
      b) documentazione comprovante il pagamento effettuato quale  la
ricevuta del bonifico bancario o postale con cui le spese sono  state
pagate o documentazione equipollente; 
      c) copia del certificato di collaudo; 
      d) copia della carta di circolazione del veicolo adattato,  che
ha beneficiato del contributo di che trattasi, dalla quale si  evinca
altresi' la destinazione del medesimo ad uso di taxi  o  di  noleggio
con conducente. 
    2. Il contributo e' liquidato ed erogato, entro  sessanta  giorni
dalla presentazione della rendicontazione, previa  verifica  e  nella
misura indicata nella stessa. 
    3. Il contributo liquidato non puo'  essere  superiore  a  quanto
concesso. 
 
                               Art. 7. 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
    1. In attuazione dell'art. 32-bis, comma 5 della legge  regionale
n. 7/2000, i veicoli oggetto  di  contribuzione  non  possono  essere
alienati prima di tre anni dalla data di iscrizione  sulla  carta  di
circolazione  del  veicolo  dell'adattamento  senza   la   preventiva
autorizzazione della Regione. 
 
                               Art. 8. 
 
                               Rinvio 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   dal   presente
regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000. 
 
                               Art. 9. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto, Il Presidente: Fedriga