Allegato Regolamento per la definizione delle modalita' e dei criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio regionale, per l'allestimento e l'adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (NCC), con riferimento al trasporto di portatori di handicap. (Omissis). Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 25 e 26 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), le modalita' ed i criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l'allestimento e l'adeguamento dei veicoli, con riferimento al trasporto di portatori di handicap. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) allestimento: l'adattamento del veicolo, relativo all'installazione e alle modifiche strutturali, che puo' riguardare la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi e di essere trasportato, risultante dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della motorizzazione, effettato su mezzi da acquistare entro un anno dal decreto di concessione del finanziamento; b) adeguamento: l'adattamento riguardante la sistemazione interna e la carrozzeria di un veicolo gia' in uso che consenta al disabile di accedere al mezzo e di essere trasportato, risultante dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della motorizzazione. 2. Non e' considerato adattamento l'installazione di semplici accessori con funzione di optional o l'applicazione di dispositivi gia' previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente. Art. 3. Presentazione della domanda 1. Le domande per l'ottenimento dei contributi, redatte secondo il modello approvato con decreto del direttore del servizio del trasporto pubblico regionale e locale della direzione centrale competente in materia di trasporto, sono sottoscritte dai titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente di cui alla legge regionale n. 27/1996, e sono presentate alla direzione centrale competente in materia di trasporto, entro il 15 marzo di ogni anno, esclusivamente mediante Pec territorio@certregione.fvg.it 2. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione: a) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di essere titolare di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della legge regionale n. 27/1996; b) dichiarazione del richiedente resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con l'indicazione del numero di targa e della data di prima immatricolazione del veicolo in uso, in caso di adeguamento, o da sostituire, in caso di allestimento; c) preventivo analitico di spesa dell'allestimento o dell'adeguamento del veicolo; d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita' del richiedente. Art. 4. Graduatorie e concessione del contributo 1. I contributi per l'allestimento o l'adeguamento dei veicoli di cui al presente regolamento, sono assegnati e concessi mediante procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. L'importo complessivo dello stanziamento e' suddiviso in proporzione al numero di licenze e autorizzazioni rilasciate sul territorio di riferimento corrispondente a quello delle ex Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. 3. Le domande sono valutate ed inserite in quattro graduatorie redatte su base territoriale, secondo il seguente ordine di priorita': a) allestimento su mezzo da acquistare in sostituzione di altro autoveicolo, gia' adattato al trasporto di persone disabili; b) allestimento su mezzo da acquistare in sostituzione di altro autoveicolo gia' in uso; c) adeguamento di veicolo gia' in uso. 4. Nell'ambito delle priorita' di cui al comma 3 le graduatorie sono formulate secondo l'ordine cronologico di anzianita' del veicolo come segue: a) dalla data del veicolo meno recente a quella del veicolo piu' recente per gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b); b) dalla data del veicolo piu' recente a quella del veicolo meno recente per gli interventi di cui al comma 3, lettera c). 5. La data del veicolo per la rilevazione dell'anzianita' e' quella di prima immatricolazione riportata sulla carta di circolazione del veicolo stesso. 6. Le graduatorie, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato e dell'elenco delle domande non ammissibili a contributo, sono approvate con decreto del direttore centrale competente in materia di trasporto, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione. 7. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo e nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive nell'anno di competenza si procede allo scorrimento delle graduatorie. 8. Le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell'esaurimento di alcune graduatorie, sono ripartite a copertura delle domande inserite nelle rimanenti graduatorie secondo l'ordine cronologico di arrivo. 9. Il contributo e' concesso entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande. Art. 5. Misura del contributo e spese ammissibili 1. La misura del contributo e' pari al costo, al netto dell'IVA, dell'intervento di allestimento o adeguamento fino ad un massimo di euro 15.000,00. 2. Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo ed il trasporto di soggetti portatori di handicap, secondo quanto stabilito all'art. 2. 3. Non sono ammissibili le seguenti spese: a) imposta sul valore aggiunto (IVA); b) spese per oneri finanziari. Art. 6. Rendicontazione ed erogazione 1. Il beneficiario invia, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la seguente documentazione di rendicontazione: a) copia della fattura relativa all'intervento di allestimento o adeguamento del veicolo; b) documentazione comprovante il pagamento effettuato quale la ricevuta del bonifico bancario o postale con cui le spese sono state pagate o documentazione equipollente; c) copia del certificato di collaudo; d) copia della carta di circolazione del veicolo adattato, che ha beneficiato del contributo di che trattasi, dalla quale si evinca altresi' la destinazione del medesimo ad uso di taxi o di noleggio con conducente. 2. Il contributo e' liquidato ed erogato, entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione, previa verifica e nella misura indicata nella stessa. 3. Il contributo liquidato non puo' essere superiore a quanto concesso. Art. 7. Obblighi dei beneficiari 1. In attuazione dell'art. 32-bis, comma 5 della legge regionale n. 7/2000, i veicoli oggetto di contribuzione non possono essere alienati prima di tre anni dalla data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo dell'adattamento senza la preventiva autorizzazione della Regione. Art. 8. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: Fedriga