Allegato 
 
Regolamento recante requisiti, criteri,  modalita'  e  procedure  per
  l'attuazione degli interventi destinati  a  sostenere  il  servizio
  erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell'art. 38 della  legge
  regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in  materia  di  diritto
  allo studio e potenzia mento  dell'offerta  formativa  del  sistema
  scolastico regionale). 
    (Omissis). 
 
                               Capo I 
                        Disposizioni generali 
 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento  definisce,  ai  sensi  dell'art.  38,
comma 1, della legge regionale 30 marzo 2018, n.  13  (Interventi  in
materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa
del sistema scolastico regionale), requisiti,  criteri,  modalita'  e
procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere  il
servizio erogato dalle Sezioni Primavera. 
    2. Gli interventi di cui al  comma 1  sono  attuati  mediante  la
concessione di contributi  finalizzati  all'ampliamento  dell'offerta
formativa e al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie
per l'accesso al servizio. 
 
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
      a) Sezione Primavera: servizio educativo per  bambini  di  eta'
compresa tra i 24 e i 36 mesi, disciplinato  dall'art.  1  comma  630
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  (Legge  finanziaria  2007)  e
relativi accordi ed intese,  da  intendersi  come  servizio  socio  -
educativo integrativo e aggregato  alle  strutture  delle  scuole  di
infanzia e dei nidi di infanzia autorizzate ai sensi della  normativa
vigente allo svolgimento di attivita' educative o di insegnamento; in
particolare, il vocabolo «integrativo» specifica  la  funzione  della
Sezione Primavera quale Sezione che si aggiunge alla struttura  della
scuola dell'infanzia o alla struttura del nido di infanzia  che  gia'
accolga, e continui ad  accogliere  anche  dopo  l'attivazione  della
Sezione Primavera, bambini di eta' compresa tra i 24 e i 36 mesi;  il
vocabolo «aggregato» indica che la Sezione Primavera e' sempre  unita
alla struttura di una scuola dell'infanzia o  alla  struttura  di  un
nido di infanzia autorizzate ai sensi della  normativa  vigente  allo
svolgimento di attivita' educative o di insegnamento; 
      b) Sezioni Primavera di nuova attivazione: Sezioni avviate  per
la prima  volta  nell'anno  scolastico  di  riferimento  ovvero  gia'
avviate in anni scolastici precedenti, ma  non  funzionanti  nei  due
anni  scolastici  consecutivi  antecedenti   l'anno   scolastico   di
riferimento; 
      c)  Sezioni  Primavera   funzionanti   anteriormente   all'anno
scolastico di riferimento: Sezioni che proseguono, nell'ambito di  un
territorio definito, l'erogazione del servizio avviato  anteriormente
all'anno scolastico di riferimento e  non  interrotto  nei  due  anni
precedenti indipendentemente dal  passaggio  del  servizio  ad  altra
istituzione  scolastica  o  dalla  modifica  della  natura  giuridica
dell'ente gestore o dal passaggio ad altro ente gestore; 
      d)  Tavolo  tecnico  interistituzionale:   organismo   previsto
dall'art. 7, lettera b), dell'Accordo quadro  tra  Governo,  Regioni,
Province Autonome ed Enti locali, sancito in Conferenza Unificata  il
1° agosto 2013,  avente  finalita'  di  indirizzo  e  verifica  sulla
esperienza educativa delle Sezioni Primavera, nonche' di  valutazione
delle richieste di contributo a sostegno delle Sezioni stesse; 
      e) scuola di infanzia: scuola  non  obbligatoria  e  di  durata
triennale, che accoglie i bambini di eta' compresa  tra  i  tre  e  i
cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento la
cui disciplina e' recata  dal  Capo  I  del  decreto  legislativo  19
febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative  alla
scuola dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  dell'istruzione,  a  norma
dell'articolo i della legge 28 marzo 2003, n. 53) e dall'art.  2  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  marzo  2009,  n.  89
(Revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e  didattico
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione  ai  sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133);
inoltre, per le scuole statali, dalla legge 18  marzo  1968,  n.  444
(Ordinamento  della  scuola  materna  statale)  e,  per   le   scuole
paritarie, dalla legge lo marzo 2000, n. 62  (Norme  per  la  parita'
scolastica  e   le   disposizioni   sul   diritto   allo   studio   e
all'istruzione); 
      f) nido di infanzia: servizio educativo  e  sociale  rivolto  a
bambini di eta' compresa fra i tre e i trentasei mesi  e  rispondente
alle caratteristiche e ai requisiti previsti dal Regolamento  emanato
con  decreto  del  Presidente  della  Regione  4  ottobre  2011,   n.
0230/Pres.  (Regolamento  recante  requisiti  e  modalita'   per   la
realizzazione, l'organizzazione, il  funzionamento  e  la  vigilanza,
nonche'  modalita'  per  l'avvio   e   l'accreditamento,   dei   nidi
d'infanzia, dei servizi integrativi  e  dei  servizi  sperimentali  e
ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi,  ai
sensi dell'art. 13,  comma  2,  lettere  a),  c)  e  d)  della  legge
regionale 18 agosto 2005, n.  20  (Sistema  educativo  integrato  dei
servizi per la prima infanzia). 
 
                               Capo II 
                  Requisiti della Sezione Primavera 
 
                               Art. 3. 
                  Requisiti della Sezione Primavera 
 
    1. La Sezione Primavera, ai fini dell'accesso  ai  contributi  di
cui al Capo III, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) accogliere bambini, che compiano i due anni di eta' entro il
31  dicembre  dell'anno  scolastico  di   iscrizione.   L'inserimento
effettivo viene effettuato ad avvenuto compimento del secondo anno di
eta'. Al compimento del trentaseiesimo mese il  bambino  conserva  il
diritto al mantenimento del posto all'interno della Sezione Primavera
sino al termine dell'anno scolastico in corso; 
      b)   disporre   dell'autorizzazione   comunale   ovvero   della
documentazione, prevista dal bando, attestante l'idoneita' al proprio
funzionamento, sotto il profilo della disponibilita' di locali  e  di
spazi nella struttura della scuola o del nido cui e'  aggregata,  che
siano idonei, sotto il  profilo  funzionale  e  della  sicurezza,  ad
ospitare le sue attivita' e che rispondano alle diverse esigenze  dei
bambini della fascia di  eta'  di  cui  alla  lettera  a)  quali,  in
particolare, l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione e la
cura della persona; 
      c) disporre di almeno un locale adibito ad uso esclusivo  delle
proprie attivita'; 
      d) allestire i locali e gli spazi con  arredi  e  materiali  in
grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di  vita,  di
relazione, di apprendimento; 
      e) assicurare l'apertura, nel corso dell'anno  scolastico,  per
un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e  giugno,  con
facolta' di prosecuzione dell'attivita' nel mese di luglio; 
      f) essere dotata di un orario di funzionamento flessibile,  che
assicuri l'apertura all'utenza  per  un  numero  di  ore  giornaliere
compreso tra un minimo di 5 e un massimo di 8, distribuite su  almeno
cinque giorni settimanali; 
      g) essere dotata di personale educativo o docente  in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 4. Il  personale  educativo  o  docente
puo' prestare il proprio servizio anche a favore della struttura  cui
la Sezione e' aggregata, purche' almeno un  educatore  o  un  docente
presti la sua attivita' in via  prevalente  a  favore  della  Sezione
Primavera; 
      h)  essere  dotata  di  personale  ausiliario.   Il   personale
ausiliario puo' prestare il proprio servizio  anche  a  favore  della
struttura cui la Sezione e' aggregata; 
      i) predisporre un progetto educativo adeguato  ai  bisogni  dei
bambini accolti, conforme alle caratteristiche e ai contenuti di  cui
all'art. 5, comma 1; 
      l) predisporre, con cadenza almeno biennale,  idonee  forme  di
aggiornamento per il proprio personale ovvero consentire allo  stesso
di partecipare, con  la  medesima  cadenza,  ad  attivita'  formative
specifiche. 
    2.  La  dimensione  massima  della  Sezione  Primavera  non  puo'
superare, complessivamente, il numero  di  20  bambini  iscritti  nel
singolo anno scolastico, indipendentemente dall'orario  di  frequenza
di ognuno di essi. 
 
                               Art. 4. 
             Requisiti del personale educativo o docente 
 
    1. Il personale educativo o docente deve: 
      a) essere in possesso di  uno  dei  titoli  di  studio  idonei,
secondo le norme statali e regionali, per l'espletamento del servizio
nella scuola d'infanzia o dei nidi di infanzia; 
      b) essere assunto con un contratto conforme alle norme  vigenti
per i contratti di lavoro. 
    2. Durante tutto il periodo di apertura della  Sezione  Primavera
non deve essere superato il rapporto numerico di  dieci  bambini  per
educatore o docente. 
    3. In presenza, nell'ambito della Sezione Primavera,  di  bambini
diversamente abili o in particolari situazioni  di  svantaggio  socio
culturale il numero dei  bambini  assegnato  a  ciascun  educatore  o
docente viene ridotto fino a raggiungere un rapporto numerico  di  un
insegnante  ogni  cinque  bambini  oppure  viene  previsto  personale
educativo aggiuntivo in relazione al  numero  ed  alla  gravita'  dei
casi. 
 
                               Art. 5. 
                         Progetto educativo 
 
    1. L'azione educativa o di insegnamento si svolge sulla  base  di
un progetto educativo proprio della Sezione  Primavera,  distinto  da
quello della struttura cui essa e' aggregata,  che  deve  esplicitare
come contenuti essenziali gli obiettivi, in relazione alle  attivita'
educative proposte, e le metodologie impiegate.  In  particolare,  il
progetto educativo delle Sezioni Primavera aggregate alle  scuole  di
infanzia deve considerare e assicurare la continuita' organizzativa e
didattica delle Sezioni Primavera con l'attivita'  delle  istituzioni
dell'infanzia cui sono unite. 
 
                              Capo III 
                      Procedimento contributivo 
 
                               Art. 6. 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento
i soggetti gestori  delle  sotto  indicate  strutture,  presenti  nel
territorio regionale, cui e' aggregata almeno una  Sezione  Primavera
in possesso dei requisiti di cui al Capo II: 
      a) scuole di infanzia statali e paritarie; 
      b) nidi di infanzia pubblici; 
      c) nidi di infanzia gestiti da soggetti privati sulla  base  di
una convenzione stipulata con il  comune  nel  cui  territorio  hanno
sede. 
 
                               Art. 7. 
                     Attuazione degli interventi 
 
    1.   L'unita'   organizzativa   responsabile   dei   procedimenti
contributivi di cui al  presente  regolamento  e'  il  Servizio  che,
nell'ambito  della  Direzione  centrale   competente   in   tema   di
istruzione, si occupa di tale materia. Il Servizio vi provvede  sulla
base di bandi emanati con decreto del direttore  centrale  competente
in materia di istruzione. 
 
                               Art. 8. 
                         Contenuti dei bandi 
 
    1. I bandi contengono i seguenti elementi minimi: 
      a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'art. 6; 
      b) il termine e le modalita' di  presentazione  delle  domande,
con la relativa modulistica; 
      c) l'entita' della dotazione finanziaria disponibile; 
      d) il numero massimo  di  Sezioni  Primavera  che  puo'  essere
aggregato a ogni struttura di cui all'art. 6, comma 1; 
      e) la misura massima del contributo concedibile, corrispondente
a un importo determinato in base al numero dei bambini iscritti  alla
singola Sezione Primavera e al numero di ore di apertura  giornaliera
della stessa; 
      f) il termine per  l'eventuale  comunicazione  del  numero  dei
bambini iscritti successivamente alla  data  di  presentazione  della
domanda di contributo; 
      g) l'indicazione dei documenti  o  delle  attestazioni  di  cui
all'art. 13, comma 2; 
      h) la specificazione delle spese ammissibili, nel rispetto  del
disposto dell'art. 12; 
      i) le modalita' di erogazione del contributo, nel rispetto  del
disposto dell'art. 13; 
      l) le modalita' di rendicontazione, nel rispetto  del  disposto
dell'art. 14. 
    2. I bandi possono inoltre definire anche forme  e  modalita'  di
effettuazione  del  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi. 
 
                               Art. 9. 
         Modalita' e termini di presentazione della domanda 
 
    1. La domanda di contributo, redatta in  conformita'  al  modello
allegato al bando e sottoscritta dal legale rappresentante o da altro
soggetto munito di delega e poteri di firma dei soggetti  beneficiari
di cui all'art. 6, e' presentata, completa in ogni sua  parte,  entro
il termine fissato dal bando stesso. 
    2. La domanda di contributo contiene: 
      a) la denominazione della scuola o del nido  dell'infanzia  cui
e' aggregata la Sezione  Primavera  per  la  quale  e'  richiesto  il
contributo; 
      b) la denominazione dell'ente gestore della scuola o  del  nido
dell'infanzia e l'indicazione dell'eventuale qualifica di ONLUS; 
      c) l'indicazione del numero dei bambini iscritti,  evidenziando
l'eventuale presenza di bambini di cui all'art. 4, comma 3; 
      d) l'indicazione del numero delle ore di apertura giornaliera e
dei giorni di apertura settimanale della Sezione Primavera; 
      e) l'indicazione del numero del personale educativo  o  docente
presente nella Sezione Primavera, nel rispetto del disposto dell'art.
4, commi 2 e 3. 
    3. Alla domanda e' allegata  la  documentazione  specificata  nel
bando, comprendente in ogni caso: 
      a) scheda identificativa della Sezione Primavera; 
      b) progetto educativo della Sezione Primavera; 
      c) planimetria  che  illustra  la  collocazione  della  Sezione
Primavera all'interno dei locali della struttura della scuola  o  del
nido di infanzia cui e' aggregata; 
      d)  dichiarazione  relativa  al  possesso   dell'autorizzazione
comunale al  funzionamento  ovvero  della  documentazione  attestante
l'idoneita' al funzionamento prevista dal bando,  ovvero  comprovante
l'avvenuta presentazione al comune competente della domanda volta  al
suo ottenimento; 
      e) dichiarazione di posizione fiscale del beneficiario. 
 
                              Art. 10. 
   Istruttoria delle domande e cause di esclusione dal contributo 
 
    1. L'istruttoria delle domande e' effettuata dal Servizio di  cui
all'art.  7.  Gli  esiti  dell'istruttoria  vengono  sottoposti  alla
valutazione del Tavolo tecnico interistituzionale. 
    2. Costituiscono causa di esclusione dal contributo: 
      a) la mancata sottoscrizione autografa della domanda; 
      b) il  mancato  rispetto  dei  termini  e  delle  modalita'  di
presentazione della domanda; 
      c) l'assenza di uno o piu' dei requisiti di cui al Capo II. 
 
                              Art. 11. 
              Assegnazione e concessione del contributo 
 
    1. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento adottato dal
direttore centrale entro novanta giorni dalla data  di  scadenza  del
termine per  la  presentazione  delle  domande  di  contributo,  sono
approvati e pubblicati nel sito internet istituzionale: 
      a)   l'elenco   delle   Sezioni    Primavera    ammesse    alla
sperimentazione e al finanziamento, con l'indicazione  dell'ammontare
del contributo assegnato; 
      b)   l'elenco   delle   Sezioni    Primavera    ammesse    alla
sperimentazione ma non ammesse  al  finanziamento,  con  la  relativa
motivazione; 
      c)  l'elenco  delle  Sezioni   Primavera   non   ammesse   alla
sperimentazione e non  ammesse  al  finanziamento,  con  la  relativa
motivazione. 
    2. I contributi sono assegnati per l'intero importo  fissato  dal
bando ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c). 
    3. Qualora le risorse  disponibili  siano  inferiori  all'importo
complessivo  del  fabbisogno   si   provvede   all'assegnazione   dei
contributi seguendo i seguenti criteri: 
      a)  i  contributi  sono   assegnati   integralmente,   in   via
prioritaria,  a  tutte  le   Sezioni   Primavera   gia'   funzionanti
anteriormente all'anno scolastico di riferimento; 
      b)   le   eventuali   risorse   che   residuano    a    seguito
dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono  destinate
all'assegnazione, a tutte le Sezioni Primavera di nuova  attivazione,
dei contributi loro spettanti, proporzionalmente  ridotti  in  misura
uguale; 
      c) qualora le risorse disponibili non consentano  di  assegnare
integralmente i contributi spettanti alle Sezioni  Primavera  di  cui
alla  lettera  a),  si  provvede  alla  riduzione  proporzionale  dei
contributi  stessi,  in  misura  uguale  per   dette   Sezioni,   con
conseguente esclusione del finanziamento nei confronti delle  Sezioni
Primavera di nuova attivazione. 
    4. Alla concessione dei contributi  si  provvede  entro  sessanta
giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1. 
 
                              Art. 12. 
                   Spese ammissibili a rendiconto 
 
    1. Sono  ammissibili  a  rendiconto  esclusivamente  le  seguenti
tipologie di spesa: 
      a) spese  per  educatori,  docenti  ed  ausiliari.  Qualora  il
personale ausiliario svolga attivita' anche a favore della  struttura
alla quale e' aggregata la Sezione Primavera, l'imputazione del costo
del lavoro deve essere fatta in proporzione  alle  ore  di  attivita'
prestate a favore della Sezione Primavera. Le spese per il personale,
rapportate al mese o alla parte  di  mese  in  cui  viene  realizzata
l'attivita' educativa o didattica, sono quantificate come di  seguito
indicato: 
        1) personale dipendente  e  socio  lavoratore:  costo  orario
risultante dalla busta paga comprensivo dei contributi, a carico  del
datore di lavoro; 
        2) personale  non  dipendente:  costo  orario  risultante  da
apposita lettera di incarico  sottoscritta  dagli  interessati  o  da
altra documentazione contenente il costo orario; 
      b) spese per la formazione del personale educativo  o  docente:
spese per il pagamento di eventuali quote di iscrizione ad  attivita'
di formazione ovvero spese per compensi ai docenti  che,  all'interno
della Sezione Primavera e al  fuori  dell'orario  di  apertura  della
stessa, eroghino la formazione al personale educativo o docente; 
      c)  spese  per  acquisto  di  materiali  di  consumo,   giochi,
materiale  didattico  da   utilizzare   all'interno   della   Sezione
Primavera; 
      d)  spese  di  noleggio  di  attrezzature  per   le   attivita'
didattiche direttamente riferite ai bambini della Sezione Primavera; 
      e) spese generali di  gestione,  direttamente  riferibili  alle
attivita'  della  Sezione  Primavera.  Tali  costi  sono  considerati
ammissibili a condizione che siano basati su costi generali effettivi
e che vengano imputati con calcolo pro-rata  alla  Sezione  Primavera
secondo un metodo debitamente giustificato; 
      f) spese per  l'acquisto  di  derrate  alimentari  direttamente
riferibili ai bambini della Sezione Primavera; 
      g) spese per l'acquisto di beni mobili e attrezzature,  purche'
utilizzati esclusivamente per la Sezione Primavera. I beni di  valore
unitario  d'acquisto  inferiore  a  500,00  euro   sono   considerati
interamente ammortizzabili nell'anno d'acquisto. Per i beni di valore
unitario d'acquisto superiore a 500,00 euro, si considera ammissibile
il costo annuale di ammortamento, rapportato al periodo  di  utilizzo
del bene, calcolato in base alla normativa fiscale vigente. 
    2. L'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  e'  ammissibile  solo
qualora non sia recuperabile. 
    3. L'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  e'
ammissibile  esclusivamente  in  relazione  alle   retribuzioni   del
personale  effettivamente  adibito   alle   attivita'   educative   o
didattiche e del personale ausiliario. 
    4, Ai fini del calcolo delle spese e dei costi di gestione di cui
al comma 1, si considerano tutte le  spese  contabilmente  registrate
con riferimento  alla  gestione  ordinaria  della  Sezione  Primavera
relativamente al periodo effettivo di inizio e di fine dell'attivita'
di accoglienza, compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio dell'anno
scolastico per il  quale  e'  stato  richiesto  il  contributo.  Sono
altresi' computati i costi  imputa  bili  alla  Sezione  in  sede  di
chiusura o di assestamento del relativo  bilancio  di  esercizio  del
beneficiario,  in  applicazione  dei  criteri  e  delle   percentuali
previste  dalle  vigenti  disposizioni  fiscali.  Gli   stessi   sono
computati in misura proporzionale al periodo effettivo  di  attivita'
della Sezione stessa. 
    5. Le spese sostenute devono essere  comprovate  da  buste  paga,
fatture ovvero, qualora cio'  non  risulti  possibile,  da  documenti
contabili aventi forza probatoria equivalente, quietanzati  entro  il
termine previsto per la chiusura del rendiconto. 
    6. La documentazione  giustificativa  e  probatoria  delle  spese
sostenute deve essere tenuta agli atti dalle Sezioni Primavera e puo'
essere richiesta dal Servizio in sede di ispezione o controllo. 
 
                              Art. 13. 
               Modalita' di erogazione del contributo 
 
    1. All'erogazione del contributo si provvede in  via  anticipata,
per un importo pari al settanta per cento del contributo concesso,  e
a saldo, per un importo pari alla  differenza  tra  quello  di  detta
anticipazione e la spesa complessiva ammessa a seguito della verifica
del rendiconto, fermo restando l'ammontare del contributo concesso  e
fatto salvo il disposto dell'art. 14, comma 4. 
    2. Ai fini dell'erogazione in via anticipata, i beneficiari  sono
tenuti a presentare l'autorizzazione comunale al funzionamento ovvero
la documentazione attestante l'idoneita' al  funzionamento,  prevista
dal  bando  in  conformita'  alla  normativa  vigente  alla  data  di
emanazione dello stesso. 
    3. Nel caso  i  beneficiari  dei  contributi  abbiano  natura  di
impresa l'erogazione anticipata puo' avvenire nel rispetto di  quanto
previsto dall'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 14. 
 Termini e modalita' di presentazione e approvazione del rendiconto 
 
    1. Il rendiconto delle spese complessivamente sostenute, anche se
non coperte dal contributo regionale, e' presentato al Servizio entro
il 15 dicembre dell'anno successivo a quello di  presentazione  della
domanda o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione del
contributo, secondo le modalita' stabilite dalla legge  regionale  20
marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento
amministrativo e diritto di accesso) e dall'art. 38, comma  3,  della
legge regionale n. 13/2018. 
    2. E' ammessa la richiesta motivata di proroga, non  superiore  a
trenta giorni, del  termine  di  rendicontazione  purche'  presentata
prima della scadenza dello stesso. 
    3. In caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza  di  proroga,
ovvero di presentazione  dell'istanza  stessa  oltre  il  termine  di
scadenza del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate
fino alla scadenza del termine di rendicontazione previsto dal  comma
1, purche' sia raggiunto l'interesse pubblico  e  fermo  comunque  il
disposto di cui all'art. 16, comma 1, lettera b). 
    4. In sede di approvazione del rendiconto, il contributo concesso
e' confermato qualora il suo ammontare  non  risulti  superiore  alla
differenza risultante detraendo, dall'importo complessivo delle spese
ammissibili a rendiconto sostenute per il funzionamento della singola
Sezione  Primavera  nell'anno  scolastico  per  il  quale  e'   stata
presentata la domanda, l'importo complessivo delle  entrate  relative
alla  Sezione  stessa,  riferibili  al  medesimo   periodo.   Qualora
l'ammontare  del  contributo  concesso  risulti  superiore  a   detta
differenza, il contributo e' rideterminato in un  importo  pari  alla
differenza stessa ed il  beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione
della quota eventualmente gia' erogata e non spettante. 
    5. Nel calcolo  delle  entrate  di  cui  al  comma  4  non  viene
computato l'importo del contributo concesso. 
    6. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 4, il beneficiario allega
al rendiconto una dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'
resa  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa) che, sulla base delle risultanze contabili e  fiscali
attesti: 
      a) che il contributo rendicontato non supera la  differenza  di
cui al medesimo comma 4, ovvero che il contributo rendicontato supera
tale differenza, indicando l'ammontare della stessa; 
      b) per i soli soggetti che rendicontano  secondo  le  modalita'
stabilite dall'art. 43  della  legge  regionale  n.  7/2000,  che  il
contributo  e'  stato  utilizzato  per   l'ampliamento   dell'offerta
formativa e per il contenimento delle  rette  poste  a  carico  delle
famiglie per l'accesso al servizio. 
 
                              Art. 15. 
                  Ispezioni e controlli a campione 
 
    1.  Il  servizio,  anche  in   collaborazione   con   il   Tavolo
interistituzionale, effettua ispezioni e controlli a  campione  sulle
dichiarazioni presentate dai  beneficiari  e  sulle  attivita'  dagli
stessi svolte nella Sezione Primavera, anche recandosi presso la sede
delle Sezioni stesse. 
 
                              Art. 16. 
                        Revoca del contributo 
 
    1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi: 
      a) mancanza, perdita o mancato riscontro, in sede di  ispezioni
o di controlli, dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4; 
      b) mancata presentazione del  rendiconto  entro  trenta  giorni
dalla scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1; 
      c) rifiuto di  sottoporsi  alle  ispezioni  e  ai  controlli  a
campione previsti dall'art. 15; 
      d) mancata presentazione al servizio, entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del provvedimento  di  cui  all'art.  11,  comma  1,
dell'autorizzazione   comunale   al   funzionamento   ovvero    della
documentazione attestante l'idoneita' al funzionamento  prevista  dal
bando. 
    2. La revoca del contributo comporta la restituzione di tutte  le
somme erogate ai sensi del titolo III, capo II della legge  regionale
n. 7/2000. 
 
                               Capo IV 
                         Disposizioni finali 
 
                              Art. 17. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la
legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 18. 
                             Abrogazioni 
 
    1. A decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  regolamento
sono abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) decreto del Presidente della Regione 2 maggio  2012,  n.  97
(Regolamento recante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della  legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) requisiti,
criteri, modalita' e procedure per l'attuazione  degli  interventi  a
sostenere il servizio erogate dalle Sezioni Primavera); 
      b) decreto del Presidente della Regione 29 marzo  2013,  n.  64
(Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai  sensi  dell'art.
7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22  (Legge
finanziaria 2011), requisiti,  criteri,  modalita'  e  procedure  per
l'attuazione degli  interventi  destinati  a  sostenere  il  servizio
erogato dalle Sezioni Primavera); 
      c) decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014,  n.  165
(Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai  sensi  dell'art.
7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22  (Legge
finanziaria 2011), requisiti,  criteri,  modalita'  e  procedure  per
l'attuazione degli  interventi  destinati  a  sostenere  il  servizio
erogato dalle Sezioni Primavera). 
 
                              Art. 19. 
                          Norma transitoria 
 
    1. Il presente regolamento si applica alle domande  presentate  a
decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. 
    2. I procedimenti in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  continuano  ad   essere   disciplinati   dalle
disposizioni del decreto del Presidente della Regione n. 97/2012. 
 
                              Art. 20. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto, Il Presidente: Fedriga