(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2020) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale); Richiamato in particolare l'articolo 33, comma 1, della predetta legge regionale - Titolo III Capo I - in base al quale la Regione sostiene interventi proposti da istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, e definiti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF); Visto l'articolo 33-bis della citata legge regionale 13/2018, il quale stabilisce che «con regolamento regionale sono definiti i termini, le modalita' di attuazione e i criteri di assegnazione degli interventi di cui al capo II, capo III e capo IV del presente titolo»; Visto il testo del «Regolamento concernente termini, criteri e modalita' degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)» e ritenuto di emanarlo; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia); Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 12 dicembre 2019, n. 2162; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente termini, criteri e modalita' degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA