Allegato 
 
Regolamento concernente termini, criteri e modalita' degli interventi
  previsti in materia di potenziamento dell'offerta  formativa  delle
  istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo  33-bis  della
  legge regionale 30 marzo 2018, n.  13  (Interventi  in  materia  di
  diritto allo studio  e  potenziamento  dell'offerta  formativa  del
  sistema scolastico regionale). 
(Omissis). 
 
                               Capo I. 
 
                        Disposizioni generali 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, in  attuazione  dell'articolo  33-bis
della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia  di
diritto  allo  studio  e  potenziamento  dell'offerta  formativa  del
sistema scolastico regionale) disciplina gli interventi finalizzati a
sostenere l'arricchimento dell'offerta  formativa  delle  istituzioni
scolastiche del sistema scolastico regionale del  sistema  scolastico
regionale e  l'integrazione  tra  queste  ultime  e  i  soggetti  del
territorio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni medesime. 
 
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
      a) istituzioni  scolastiche:  le  scuole  statali  e  paritarie
appartenenti  al   sistema   nazionale   di   istruzione   ai   sensi
dell'articolo 1 della legge 10  marzo  2000,  n.  62  (Norme  per  la
parita'  scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo   studio   e
all'istruzione); 
      b) Servizio: Servizio competente in materia di istruzione; 
      c) Direttore centrale: Direttore centrale competente in materia
di istruzione; 
      d) Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF): il  documento
fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche che esplicita la  progettazione  curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata  dalle  singole
scuole nell'ambito della loro autonomia ai sensi dell'articolo 3  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle  istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,  n.
59); 
      e) Piano annuale di interventi  per  lo  sviluppo  dell'offerta
formativa delle  istituzioni  scolastiche  statali  e  paritarie  del
Friuli-Venezia  Giulia:  il  documento  approvato   annualmente   con
deliberazione di Giunta regionale ai  sensi  dell'articolo  33  della
legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, contenente,  per  ciascun  anno
scolastico il quadro degli  indirizzi  programmatici  e  delle  linee
guida  per  l'attuazione  degli  interventi  regionali  di   sostegno
dell'offerta formativa; 
      f)  organizzazione  curricolare:   l'organizzazione   concreta,
all'interno di un'istituzione scolastica,  di  obiettivi,  contenuti,
metodi e modalita' di valutazione degli insegnamenti  previsti  dalle
norme di legge; 
      g)  organizzazione  extracurricolare:  l'organizzazione   delle
attivita' opzionali  dell'istituzione  scolastica  che  integrano  ed
ampliano l'organizzazione curricolare. 
 
                               Art. 3. 
 
                      Oggetto degli interventi 
 
    1.  Gli  interventi  di  cui  all'articolo  1   rientrano   nella
programmazione dell'offerta formativa approvata con il Piano  annuale
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) ed hanno per oggetto: 
      a) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo  II,  dei
progetti di cui agli articoli  34  e  37  della  legge  regionale  n.
13/2018,  proposti  dalle  istituzioni  scolastiche  nell'ambito  dei
rispettivi   PTOF,   finalizzati    all'arricchimento    dell'offerta
formativa; 
      b) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo III,  dei
progetti speciali di cui all'articolo 36-bis  della  legge  regionale
13/2018, riguardanti il «Giorno della memoria», istituito  con  legge
n. 211/2000 in ricordo  dello  sterminio  e  delle  persecuzioni  del
popolo ebraico e dei deportati politici e militari bei campi  nazisti
e il «Giorno del ricordo», istituito con legge n. 92/2004 in  memoria
dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata,  delle
vicende del confine orientale e concessione di un  riconoscimento  ai
congiunti degli infoibati. 
 
                               Art. 4. 
 
                     Attuazione degli interventi 
 
    1.   L'unita'   organizzativa   responsabile   dei   procedimenti
contributivi disciplinati dal presente  regolamento  e'  il  Servizio
competente in materia di istruzione, che vi provvede  sulla  base  di
bandi emanati  con  decreto  del  Direttore  centrale  competente  in
materia di istruzione. 
 
                              Capo II. 
 
Interventi   per   l'arricchimento   dell'offerta   formativa   delle
                       istituzioni scolastiche 
 
                               Art. 5. 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3,  comma
1, lettera a), le  istituzioni  scolastiche,  singolarmente  o  quali
capofila di reti di istituzioni scolastiche; le reti sono composte da
almeno tre istituti compreso il capofila e il rapporto di  rete  deve
risultare da uno specifico  accordo  ai  sensi  dell'articolo  7  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999. 
    2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 devono  avere  la
sede legale o almeno una delle sedi  didattiche  nel  territorio  del
Friuli-Venezia Giulia. 
 
                               Art. 6. 
 
                         Contenuti dei bandi 
 
    1. I bandi di cui all'articolo 4 devono  contenere  l'indicazione
dei seguenti elementi: 
      a) i destinatari, compresi tra i soggetti di  cui  all'articolo
5; 
      b)  l'oggetto  dell'intervento,  con  la  specificazione  delle
finalita' dei progetti coerenti con gli indirizzi  programmatici  del
Piano annuale di cui all'articolo 3, comma 1; 
      c) il termine di conclusione dei progetti; 
      d)  l'entita'  della  dotazione  finanziaria   complessivamente
disponibile e l'ammontare delle risorse da destinare all'assegnazione
delle quote di cui all'articolo 9; 
      e) i parametri da applicare, individuati nell'ambito di  quelli
elencati all'articolo 9, comma 1, lettera e), e il loro relativo peso
in percentuale; 
      f) il termine e le modalita' di presentazione della domanda; 
      g) le modalita' di erogazione del contributo; 
      h) il limite percentuale massimo delle categorie di spesa,  con
l'indicazione dell'eventuale limite massimo di scostamento; 
      i) i termini e le modalita' di rendicontazione. 
 
                               Art. 7. 
 
   Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento 
 
    1.  La   domanda   di   contributo,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante dell'istituzione scolastica  richiedente  o  da  altro
soggetto munito di delega e poteri di firma, e' presentata,  completa
in ogni sua parte, secondo le modalita' ed i  termini  stabiliti  nel
bando di riferimento. 
    2. Ciascuna istituzione scolastica puo' presentare singolarmente,
a valere sul singolo bando e per ogni annualita', un'unica domanda. 
    3. La domanda deve contenere: 
      a)  la  denominazione  e  i  dati  anagrafici  dell'istituzione
scolastica richiedente con l'eventuale qualifica di ONLUS in caso  di
scuole paritarie; 
      b)  la  descrizione  dei  progetti  del  PTOF  dell'istituzione
scolastica proposti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a); 
      c) l'indicazione del periodo di svolgimento dei progetti; 
      d) i dati relativi ai parametri di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera e); 
      e) l'articolazione in percentuale delle voci di spesa previste. 
    4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
      a)  la  documentazione  comprovante  i  poteri  di  firma   del
sottoscrittore; 
      b) per le istituzioni scolastiche paritarie,  la  dichiarazione
in merito alla posizione fiscale. 
    5.  Nel  caso  in  cui  il  progetto   presentato   singolarmente
dall'Istituzione  scolastica  preveda  delle   attivita'   realizzate
nell'ambito di una o piu'  reti  di  scuole,  l'istituzione  capofila
dovra' allegare gli  atti  costitutivi  di  rete  al  fine  di  poter
accedere alla quota di finanziamento di cui all'articolo 9, comma  1,
lettera d). 
    6. Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti
si provvede alla comunicazione di  avvio  del  procedimento  mediante
pubblicazione sul sito della regione www.regione.fvg.it 
    7. In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2,  si
considera  ammissibile  l'ultima   domanda   presentata   in   ordine
cronologico. 
 
                               Art. 8. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a contributo le spese di  cui  alle  seguenti
categorie,  purche'  direttamente   riferibili   all'attuazione   del
progetto: 
      a) Prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella
realizzazione dell'iniziativa,  quantificate  sulla  base  delle  ore
d'impegno  nelle  attivita'  riferite  all'attuazione  del  progetto,
desumibili da un timesheet e dal costo  orario  lordo  del  personale
stesso; 
      b) Spese per compensi ad altri soggetti che operano  per  conto
dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di  sostegno
e  per  servizi,  direttamente  riferibili  alla  realizzazione   del
progetto; 
      c) Affitto di locali; noleggio  di  strumenti,  attrezzature  e
materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di  materiale  di
facile  consumo;  spese  di  produzione,  stampa  e  divulgazione  di
materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti
d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio  sostenute  dal
beneficiario   per   soggetti    determinati    quali,    a    titolo
esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attivita'  connesse
alla realizzazione del progetto; 
      d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali. 
 
                               Art. 9. 
 
            Determinazione dell'ammontare del contributo 
 
    1. L'entita' del contributo e' determinata dalla somma: 
      a) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione
scolastica ammessa a finanziamento; 
      b) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione
scolastica ammessa a finanziamento  avente  sede  in  un  Comune  con
popolazione inferiore a cinquemila abitanti, in base  ai  dati  ISTAT
sulla  popolazione  residente  riferiti  al  31  dicembre   dell'anno
precedente a quello di presentazione della domanda; 
      c) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione
scolastica ammessa a finanziamento avente  sede  in  Comune  montano,
individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre  2002,  n.  33
(Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia); 
      d)  di  una  quota  calcolata  applicando  proporzionalmente  a
ciascuna  istituzione  scolastica  capofila   di   rete   ammessa   a
finanziamento  il  numero  degli  atti  costitutivi   di   rete   ove
l'istituzione scolastica stessa e' capofila di rete; 
      e)  di  una  quota  calcolata  applicando  proporzionalmente  a
ciascuna istituzione scolastica ammessa a finanziamento  uno  o  piu'
dei seguenti parametri, secondo le percentuali indicate dal bando  ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e): 
        1) numero degli alunni iscritti  nell'istituzione  scolastica
alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di
approvazione del bando; 
        2) numero degli alunni  stranieri  iscritti  nell'istituzione
scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico  in  corso
alla data di approvazione del bando; 
        3) numero di alunni con disturbi specifici  di  apprendimento
(DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove
norme in materia di disturbi specifici  di  apprendimento  in  ambito
scolastico) alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in  corso
alla data di approvazione del bando; 
        4) numero di alunni con disabilita', certificati ai sensi del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,  alla  data  30  settembre
dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando; 
        5) numero  di  classi  attivate  nell'istituzione  scolastica
nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando; 
        6) numero di classi  a  tempo  pieno  e  a  tempo  prolungato
attivate nell'istituzione scolastica nell'anno  scolastico  in  corso
alla data di approvazione del bando; 
        7) numero  dei  punti  erogazione  servizio  dell'istituzione
scolastica nell'anno scolastico in corso alla  data  di  approvazione
del bando. 
 
                              Art. 10. 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande,  verificando
la  sussistenza  dei  requisiti  soggettivi   del   richiedente,   la
completezza e la regolarita' formale della domanda, la coerenza delle
finalita' perseguite dal progetto con quelle previste  dal  bando  di
riferimento. 
    2. Entro  novanta  giorni  dal  termine  di  presentazione  delle
domande, con decreto del Direttore centrale, vengono approvati: 
      a)   l'elenco   delle   istituzioni   scolastiche   ammesse   a
finanziamento con l'indicazione del contributo assegnato; 
      b)  l'elenco  delle  istituzioni  scolastiche  non  ammesse   a
finanziamento. 
    3. Entro trenta giorni dall'approvazione degli elenchi di cui  al
comma 1, il Servizio provvede alla concessione  del  contributo,  che
puo' essere erogato in un'unica soluzione all'atto della  concessione
medesima. 
    4. Nel caso le istituzioni scolastiche richiedenti abbiano natura
di impresa l'erogazione anticipata  puo'  avvenire  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge  regionale  n.
7/2000. 
 
                              Capo III. 
 
                          Progetti speciali 
 
                              Art. 11. 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera b), i seguenti soggetti: 
      a) istituzioni scolastiche, singolarmente o quali  capofila  di
reti di istituzioni composte  da  almeno  tre  istituti  compreso  il
capofila aventi sede legale o almeno  uno  delle  sedi  didattiche  o
delle sedi operative nel territorio  del  Friuli-Venezia  Giulia;  il
rapporto di rete deve risultare da uno  specifico  accordo  ai  sensi
dell'articolo 7 del Presidente della Repubblica n. 275/1999; 
      b) Comuni, solo se in collaborazione con una o piu' istituzioni
scolastiche, anche in rete tra loro; il  rapporto  di  collaborazione
deve risultare da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle
parti ai fini della realizzazione del progetto. 
 
                              Art. 12. 
 
                         Contenuti dei bandi 
 
    1. I bandi di cui all'articolo  4  devono  contenere  i  seguenti
elementi: 
      a) i destinatari, compresi tra i soggetti di  cui  all'articolo
11; 
      b) l'oggetto dell'intervento, che deve essere coerente con  gli
indirizzi programmatici del Piano  annuale  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, e i termini di conclusione dei progetti; 
      c)  l'entita'  della  dotazione  finanziaria   complessivamente
disponibile; 
      d) i  punteggi  di  valutazione  dei  progetti  ai  fini  della
formulazione della graduatoria, di cui all'articolo 15, comma 1; 
      e) le spese ammissibili; 
      f) il termine e le modalita' di presentazione della domanda; 
      g) le cause di non ammissibilita' delle domande; 
      h)  l'importo  massimo  del  contributo  concedibile  per  ogni
progetto; 
      i) il trattamento di eventuali variazioni in itinere; 
      l) le modalita' di concessione e di erogazione del contributo; 
      m) le modalita' e i termini di rendicontazione. 
 
                              Art. 13. 
 
   Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento 
 
    1.  La   domanda   di   contributo,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 11  o  da
altro soggetto munito di delega e poteri  di  firma,  e'  presentata,
completa in ogni  sua  parte,  secondo  le  modalita'  ed  i  termini
stabiliti nel bando di riferimento. 
    2. Ciascun beneficiario puo' presentare un'unica domanda. In caso
di  mancato  rispetto  di  tale  vincolo,  si  considera  ammissibile
l'ultima delle domande presentate dallo  stesso  soggetto  in  ordine
cronologico. 
    3. Le istituzioni scolastiche possono  partecipare  ad  un  unico
accordo costitutivo di rete o accordo di collaborazione,  a  pena  di
inammissibilita'  di  tutte  le  relative   domande   di   contributo
contenenti tali accordi, anche se presentate da altro soggetto. 
    4. La domanda deve contenere: 
      a)  la  denominazione  e  i  dati   anagrafici   del   soggetto
richiedente con l'eventuale qualifica di  ONLUS  in  caso  di  scuole
paritarie; 
      b) la descrizione del progetto; 
      c) l'indicazione del periodo di svolgimento del progetto; 
      d)  la  previsione  del  costo  complessivo  del  progetto  con
indicazione delle eventuali altre fonti di finanziamento; 
      e) per le istituzioni scolastiche paritarie,  la  dichiarazione
in merito alla posizione fiscale. 
    5. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilita',
la seguente documentazione: 
      a)  fotocopia  di  valido  documento  di   riconoscimento   del
firmatario, salvo i casi di sottoscrizione digitale con le  modalita'
di  cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice
dell'amministrazione digitale); 
      b) nel  caso  di  sottoscrizione  della  domanda  da  parte  di
soggetto delegato, copia del documento comprovante il potere di firma
del medesimo; 
      c)  l'atto  costitutivo  di   rete,   valido   alla   data   di
presentazione della domanda; 
      d) l'accordo di collaborazione di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera b), valido alla data di presentazione della domanda. 
    6. Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti
il Servizio provvede alla comunicazione  di  avvio  del  procedimento
mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it 
 
                              Art. 14. 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono  ammissibili  a  contributo  le  seguenti  spese  purche'
direttamente riferibili all'attuazione del progetto: 
      a) spese per il personale  dipendente:  prestazioni  aggiuntive
del personale interno impiegato nella realizzazione  dell'iniziativa,
quantificate sulla base delle ore d'impegno nelle attivita'  riferite
all'attuazione del progetto, desumibili da un timesheet e  dal  costo
orario lordo del personale stesso; 
      b) spese per compensi ad altri soggetti che operano  per  conto
dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di  sostegno
e  per  servizi,  direttamente  riferibili  alla  realizzazione   del
progetto; 
      c) affitto di locali; noleggio  di  strumenti,  attrezzature  e
materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di  materiale  di
facile  consumo;  spese  di  produzione,  stampa  e  divulgazione  di
materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti
d'autore; 
      d) rimborso spese di viaggio, vitto e  alloggio  sostenute  dal
beneficiario o dalle istituzioni scolastiche facenti parte della rete
o  dell'accordo  di   collaborazione   per   gli   studenti   e   gli
accompagnatori. 
    2. In caso di progetti presentati dai  Comuni,  sono  ammissibili
anche le spese sostenute dalle istituzioni  scolastiche  partecipanti
al progetto, direttamente riferibili all'attuazione del medesimo. 
 
                              Art. 15. 
 
                Criteri di valutazione e di priorita' 
 
    1. I criteri da utilizzare ai fini della valutazione dei progetti
e della formulazione della graduatoria sono i seguenti: 
      a) il numero  e  la  tipologia  delle  istituzioni  scolastiche
partecipanti al progetto; 
      b) la  realizzazione  di  iniziative  riguardanti  una  sola  o
entrambe le tematiche previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b); 
      c)  la  tipologia  delle  iniziative  previste  nella  proposta
progettuale. 
    2. Il bando fissa i punteggi da attribuire a ciascun  criterio  e
l'applicazione dei criteri di priorita' in caso di progetti a parita'
di punteggio. 
 
                              Art. 16. 
 
                     Concessione del contributo 
 
    1. Il Servizio accerta la sussistenza  dei  requisiti  soggettivi
del richiedente e dei requisiti oggettivi del progetto,  verifica  la
completezza e la regolarita' formale della domanda e  procede,  sulla
base dei criteri di cui all'articolo 15, alla valutazione comparativa
dei progetti risultati ammissibili. 
    2. A conclusione dell'istruttoria,  entro  novanta  giorni  dalla
scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con  decreto
del direttore centrale vengono approvati: 
      a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente  di  punteggio,
dei  progetti  ammessi  a  finanziamento,   con   l'indicazione   del
contributo rispettivamente assegnato, e dei  progetti  ammissibili  a
finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse; 
      b) l'elenco dei progetti non ammissibili a  finanziamento,  con
la sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. 
    3.   Entro   quarantacinque   giorni   dall'approvazione    della
graduatoria di cui al comma 2, il Servizio provvede alla  concessione
del  contributo,  che  puo'  essere  erogato  in  un'unica  soluzione
all'atto della concessione. 
    4. Nel caso le istituzioni scolastiche richiedenti abbiano natura
di impresa l'erogazione anticipata  puo'  avvenire  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge  regionale  n.
7/2000. 
    5. Qualora nell'esercizio di riferimento si  rendano  disponibili
ulteriori risorse, e' disposto lo scorrimento della graduatoria. 
 
                              Capo IV. 
 
                   Disposizioni procedurali comuni 
 
                              Art. 17. 
 
         Proroghe dei termini di realizzazione dei progetti 
 
    1. E' ammessa la richiesta motivata di  proroga  del  termine  di
conclusione del progetto  purche'  presentata  prima  della  scadenza
dello stesso. 
    2. La Direzione si riserva, entro trenta  giorni,  l'accoglimento
della  predetta  istanza  in  relazione  alla  tutela  dell'interesse
pubblico.  La  proroga  puo'  essere  concessa  per  un  periodo  non
superiore a sessanta giorni. 
    3. In  caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  ovvero  di
presentazione dell'istanza oltre il termine di scadenza del progetto,
sono comunque fatte salve le spese maturate fino al  termine  fissato
nei singoli bandi  per  la  conclusione  del  progetto,  purche'  sia
raggiunto l'interesse pubblico. 
 
                              Art. 18. 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. Il rendiconto e' presentato alla Direzione centrale  entro  il
termine previsto dal bando. 
    2. E' ammessa la richiesta motivata di  proroga  del  termine  di
rendicontazione purche' presentata prima della scadenza dello stesso. 
    3. La direzione si riserva, entro trenta  giorni,  l'accoglimento
della  predetta  istanza  in  relazione  alla  tutela  dell'interesse
pubblico. In  ogni  caso  le  proroghe  non  possono  comportare  uno
slittamento del termine finale  superiore  a  tre  mesi  rispetto  al
termine di rendicontazione previsto nel bando. 
    4. In  caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza,  ovvero  di
presentazione dell'istanza stessa oltre il termine  di  scadenza  del
rendiconto, sono comunque fatte salve le spese  liquidate  fino  alla
scadenza del termine di rendicontazione definita nel  bando,  purche'
sia raggiunto l'interesse pubblico e fermo comunque  il  disposto  di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera b). 
    5. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui  all'articolo
42 della legge  regionale  n.  7/2000  presentano  una  dichiarazione
sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia  esso
dirigente o responsabile di ufficio o di servizio,  che  attesti  che
l'attivita' per la quale il contributo  e'  stato  erogato  e'  stata
realizzata  nel  rispetto  delle  disposizioni  che  disciplinano  la
materia e delle condizioni eventualmente poste dal bando. 
    6. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui  all'articolo
43 della legge regionale  n.  7/2000  presentano  l'elenco  analitico
della documentazione  giustificativa  della  spesa  da  sottoporre  a
verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo  disposto
dagli uffici competenti. 
    7. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui agli articoli
41  e  41-bis  della  legge  regionale  n.   7/2000   presentano   la
documentazione giustificativa della spesa  rispettivamente  richiesta
dall'articolo 41 o dall'articolo 41-bis, a seconda della loro  natura
giuridica. 
    8. Alla documentazione da presentare a rendiconto  ai  sensi  dei
commi 5, 6 e 7 e' allegata una relazione illustrativa  dell'attivita'
svolta nonche' un prospetto riepilogativo delle spese sostenute. 
    9. Se dalla rendicontazione risulta una maggiore spesa  sostenuta
rispetto  al  contributo  concesso,  resta  fermo   l'ammontare   del
contributo determinato in fase di  concessione.  In  caso  di  minore
spesa, il contributo viene proporzionalmente rideterminato. 
 
                              Art. 19. 
 
                        Revoca del contributo 
 
    1. Il contributo concesso viene  revocato,  in  particolare,  nei
seguenti casi: 
      a) mancato riscontro, in sede di verifiche o  di  accertamenti,
dei requisiti di ammissibilita' dichiarati; 
      b) mancata presentazione del rendiconto entro  tre  mesi  dalla
data di scadenza del termine di cui all'articolo 18, comma 1. 
    2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle  somme
erogate ai sensi degli articoli 49 e  51  della  legge  regionale  n.
7/2000. 
 
                              Art. 20. 
 
                     Cumulo con altri contributi 
 
    1. I contributi di cui al  presente  regolamento  possono  essere
cumulati  con  altri  contributi,  pubblici   e   privati,   comunque
denominati, ottenuti per le stesse finalita' per le  quali  e'  stato
concesso il contributo regionale, purche' la  sommatoria  non  superi
l'ammontare del costo complessivo del progetto. In caso contrario, il
contributo regionale viene conseguentemente rideterminato. 
 
                              Art. 21. 
 
                  Ispezioni e controlli a campione 
 
    1. Il servizio dispone ispezioni e controlli a campione ai  sensi
dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000. 
 
                               Capo V. 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
                              Art. 22. 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la
legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 23. 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. A decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  Regolamento
sono abrogate le seguenti disposizioni: 
      a) il decreto del Presidente della Regione 20 maggio  2011,  n.
114 (Regolamento concernente criteri  e  modalita'  per  l'attuazione
degli  interventi  previsti  in  materia  di  istruzione   scolastica
dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio  2002,
n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge
regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)); 
      b) il decreto del Presidente della Regione 22 maggio  2012,  n.
111 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri
e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia  di
istruzione scolastica dall'articolo 7,  commi  8  e  9,  della  legge
regionale  25  gennaio  2002,  n.  3  (Legge  Finanziaria   2002)   e
dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2
(Legge Finanziaria 2006)); 
      c) il decreto del Presidente della Regione 21 maggio  2014,  n.
94 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente  criteri
e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia  di
istruzione scolastica dall'articolo 7,  commi  8  e  9,  della  legge
regionale  25  gennaio  2002,  n.  3  (Legge  Finanziaria   2002)   e
dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2
(Legge Finanziaria 2006)); 
      d) il decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2015, n. 63
(Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente  criteri  e
modalita' per l'attuazione degli interventi previsti  in  materia  di
istruzione scolastica dall'articolo 7,  commi  8  e  9,  della  legge
regionale  25  gennaio  2002,  n.  3  (Legge  Finanziaria   2002)   e
dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2
(Legge Finanziaria 2006)); 
      e) il decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2016, n. 50
(Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente  criteri  e
modalita' per l'attuazione degli interventi previsti  in  materia  di
istruzione scolastica dall'articolo 7,  commi  8  e  9,  della  legge
regionale  25  gennaio  2002,  n.  3  (Legge  Finanziaria   2002)   e
dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2
(Legge Finanziaria 2006). 
 
                              Art. 24. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Il presente Regolamento si applica alle domande  presentate  a
decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. 
    2. Il decreto del Presidente della Regione n.  114/2011  continua
ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento. 
 
                              Art. 25. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga