Allegato Regolamento concernente termini, criteri e modalita' degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale). (Omissis). Capo I. Disposizioni generali Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 33-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) disciplina gli interventi finalizzati a sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del sistema scolastico regionale e l'integrazione tra queste ultime e i soggetti del territorio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni medesime. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) istituzioni scolastiche: le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione); b) Servizio: Servizio competente in materia di istruzione; c) Direttore centrale: Direttore centrale competente in materia di istruzione; d) Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF): il documento fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata dalle singole scuole nell'ambito della loro autonomia ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59); e) Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli-Venezia Giulia: il documento approvato annualmente con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, contenente, per ciascun anno scolastico il quadro degli indirizzi programmatici e delle linee guida per l'attuazione degli interventi regionali di sostegno dell'offerta formativa; f) organizzazione curricolare: l'organizzazione concreta, all'interno di un'istituzione scolastica, di obiettivi, contenuti, metodi e modalita' di valutazione degli insegnamenti previsti dalle norme di legge; g) organizzazione extracurricolare: l'organizzazione delle attivita' opzionali dell'istituzione scolastica che integrano ed ampliano l'organizzazione curricolare. Art. 3. Oggetto degli interventi 1. Gli interventi di cui all'articolo 1 rientrano nella programmazione dell'offerta formativa approvata con il Piano annuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) ed hanno per oggetto: a) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo II, dei progetti di cui agli articoli 34 e 37 della legge regionale n. 13/2018, proposti dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei rispettivi PTOF, finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa; b) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo III, dei progetti speciali di cui all'articolo 36-bis della legge regionale 13/2018, riguardanti il «Giorno della memoria», istituito con legge n. 211/2000 in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati politici e militari bei campi nazisti e il «Giorno del ricordo», istituito con legge n. 92/2004 in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati. Art. 4. Attuazione degli interventi 1. L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti contributivi disciplinati dal presente regolamento e' il Servizio competente in materia di istruzione, che vi provvede sulla base di bandi emanati con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione. Capo II. Interventi per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche Art. 5. Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le istituzioni scolastiche, singolarmente o quali capofila di reti di istituzioni scolastiche; le reti sono composte da almeno tre istituti compreso il capofila e il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999. 2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 devono avere la sede legale o almeno una delle sedi didattiche nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Art. 6. Contenuti dei bandi 1. I bandi di cui all'articolo 4 devono contenere l'indicazione dei seguenti elementi: a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'articolo 5; b) l'oggetto dell'intervento, con la specificazione delle finalita' dei progetti coerenti con gli indirizzi programmatici del Piano annuale di cui all'articolo 3, comma 1; c) il termine di conclusione dei progetti; d) l'entita' della dotazione finanziaria complessivamente disponibile e l'ammontare delle risorse da destinare all'assegnazione delle quote di cui all'articolo 9; e) i parametri da applicare, individuati nell'ambito di quelli elencati all'articolo 9, comma 1, lettera e), e il loro relativo peso in percentuale; f) il termine e le modalita' di presentazione della domanda; g) le modalita' di erogazione del contributo; h) il limite percentuale massimo delle categorie di spesa, con l'indicazione dell'eventuale limite massimo di scostamento; i) i termini e le modalita' di rendicontazione. Art. 7. Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento 1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica richiedente o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, e' presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel bando di riferimento. 2. Ciascuna istituzione scolastica puo' presentare singolarmente, a valere sul singolo bando e per ogni annualita', un'unica domanda. 3. La domanda deve contenere: a) la denominazione e i dati anagrafici dell'istituzione scolastica richiedente con l'eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie; b) la descrizione dei progetti del PTOF dell'istituzione scolastica proposti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a); c) l'indicazione del periodo di svolgimento dei progetti; d) i dati relativi ai parametri di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e); e) l'articolazione in percentuale delle voci di spesa previste. 4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) la documentazione comprovante i poteri di firma del sottoscrittore; b) per le istituzioni scolastiche paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale. 5. Nel caso in cui il progetto presentato singolarmente dall'Istituzione scolastica preveda delle attivita' realizzate nell'ambito di una o piu' reti di scuole, l'istituzione capofila dovra' allegare gli atti costitutivi di rete al fine di poter accedere alla quota di finanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d). 6. Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti si provvede alla comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito della regione www.regione.fvg.it 7. In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2, si considera ammissibile l'ultima domanda presentata in ordine cronologico. Art. 8. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese di cui alle seguenti categorie, purche' direttamente riferibili all'attuazione del progetto: a) Prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa, quantificate sulla base delle ore d'impegno nelle attivita' riferite all'attuazione del progetto, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso; b) Spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto; c) Affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, artisti, studiosi, per attivita' connesse alla realizzazione del progetto; d) spese di trasporto e per la fruizione di servizi culturali. Art. 9. Determinazione dell'ammontare del contributo 1. L'entita' del contributo e' determinata dalla somma: a) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento; b) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente sede in un Comune con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda; c) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a finanziamento avente sede in Comune montano, individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia); d) di una quota calcolata applicando proporzionalmente a ciascuna istituzione scolastica capofila di rete ammessa a finanziamento il numero degli atti costitutivi di rete ove l'istituzione scolastica stessa e' capofila di rete; e) di una quota calcolata applicando proporzionalmente a ciascuna istituzione scolastica ammessa a finanziamento uno o piu' dei seguenti parametri, secondo le percentuali indicate dal bando ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e): 1) numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando; 2) numero degli alunni stranieri iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando; 3) numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando; 4) numero di alunni con disabilita', certificati ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, alla data 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando; 5) numero di classi attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando; 6) numero di classi a tempo pieno e a tempo prolungato attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando; 7) numero dei punti erogazione servizio dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando. Art. 10. Concessione del contributo 1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarita' formale della domanda, la coerenza delle finalita' perseguite dal progetto con quelle previste dal bando di riferimento. 2. Entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale, vengono approvati: a) l'elenco delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento con l'indicazione del contributo assegnato; b) l'elenco delle istituzioni scolastiche non ammesse a finanziamento. 3. Entro trenta giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al comma 1, il Servizio provvede alla concessione del contributo, che puo' essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. 4. Nel caso le istituzioni scolastiche richiedenti abbiano natura di impresa l'erogazione anticipata puo' avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. Capo III. Progetti speciali Art. 11. Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i seguenti soggetti: a) istituzioni scolastiche, singolarmente o quali capofila di reti di istituzioni composte da almeno tre istituti compreso il capofila aventi sede legale o almeno uno delle sedi didattiche o delle sedi operative nel territorio del Friuli-Venezia Giulia; il rapporto di rete deve risultare da uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 7 del Presidente della Repubblica n. 275/1999; b) Comuni, solo se in collaborazione con una o piu' istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro; il rapporto di collaborazione deve risultare da uno specifico accordo contenente gli obblighi delle parti ai fini della realizzazione del progetto. Art. 12. Contenuti dei bandi 1. I bandi di cui all'articolo 4 devono contenere i seguenti elementi: a) i destinatari, compresi tra i soggetti di cui all'articolo 11; b) l'oggetto dell'intervento, che deve essere coerente con gli indirizzi programmatici del Piano annuale di cui all'articolo 3, comma 1, e i termini di conclusione dei progetti; c) l'entita' della dotazione finanziaria complessivamente disponibile; d) i punteggi di valutazione dei progetti ai fini della formulazione della graduatoria, di cui all'articolo 15, comma 1; e) le spese ammissibili; f) il termine e le modalita' di presentazione della domanda; g) le cause di non ammissibilita' delle domande; h) l'importo massimo del contributo concedibile per ogni progetto; i) il trattamento di eventuali variazioni in itinere; l) le modalita' di concessione e di erogazione del contributo; m) le modalita' e i termini di rendicontazione. Art. 13. Domanda di contributo e comunicazione di avvio del procedimento 1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 11 o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, e' presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel bando di riferimento. 2. Ciascun beneficiario puo' presentare un'unica domanda. In caso di mancato rispetto di tale vincolo, si considera ammissibile l'ultima delle domande presentate dallo stesso soggetto in ordine cronologico. 3. Le istituzioni scolastiche possono partecipare ad un unico accordo costitutivo di rete o accordo di collaborazione, a pena di inammissibilita' di tutte le relative domande di contributo contenenti tali accordi, anche se presentate da altro soggetto. 4. La domanda deve contenere: a) la denominazione e i dati anagrafici del soggetto richiedente con l'eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie; b) la descrizione del progetto; c) l'indicazione del periodo di svolgimento del progetto; d) la previsione del costo complessivo del progetto con indicazione delle eventuali altre fonti di finanziamento; e) per le istituzioni scolastiche paritarie, la dichiarazione in merito alla posizione fiscale. 5. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione: a) fotocopia di valido documento di riconoscimento del firmatario, salvo i casi di sottoscrizione digitale con le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); b) nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di soggetto delegato, copia del documento comprovante il potere di firma del medesimo; c) l'atto costitutivo di rete, valido alla data di presentazione della domanda; d) l'accordo di collaborazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), valido alla data di presentazione della domanda. 6. Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei progetti il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it Art. 14. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese purche' direttamente riferibili all'attuazione del progetto: a) spese per il personale dipendente: prestazioni aggiuntive del personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa, quantificate sulla base delle ore d'impegno nelle attivita' riferite all'attuazione del progetto, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso; b) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dei soggetti beneficiari, per prestazioni di consulenza, di sostegno e per servizi, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto; c) affitto di locali; noleggio di strumenti, attrezzature e materiali; noleggio di mezzi di trasporto, acquisto di materiale di facile consumo; spese di produzione, stampa e divulgazione di materiale informativo e didattico; spese per il pagamento dei diritti d'autore; d) rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario o dalle istituzioni scolastiche facenti parte della rete o dell'accordo di collaborazione per gli studenti e gli accompagnatori. 2. In caso di progetti presentati dai Comuni, sono ammissibili anche le spese sostenute dalle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto, direttamente riferibili all'attuazione del medesimo. Art. 15. Criteri di valutazione e di priorita' 1. I criteri da utilizzare ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono i seguenti: a) il numero e la tipologia delle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto; b) la realizzazione di iniziative riguardanti una sola o entrambe le tematiche previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b); c) la tipologia delle iniziative previste nella proposta progettuale. 2. Il bando fissa i punteggi da attribuire a ciascun criterio e l'applicazione dei criteri di priorita' in caso di progetti a parita' di punteggio. Art. 16. Concessione del contributo 1. Il Servizio accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei requisiti oggettivi del progetto, verifica la completezza e la regolarita' formale della domanda e procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, alla valutazione comparativa dei progetti risultati ammissibili. 2. A conclusione dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con decreto del direttore centrale vengono approvati: a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse; b) l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilita'. 3. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 2, il Servizio provvede alla concessione del contributo, che puo' essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione. 4. Nel caso le istituzioni scolastiche richiedenti abbiano natura di impresa l'erogazione anticipata puo' avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. 5. Qualora nell'esercizio di riferimento si rendano disponibili ulteriori risorse, e' disposto lo scorrimento della graduatoria. Capo IV. Disposizioni procedurali comuni Art. 17. Proroghe dei termini di realizzazione dei progetti 1. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di conclusione del progetto purche' presentata prima della scadenza dello stesso. 2. La Direzione si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. La proroga puo' essere concessa per un periodo non superiore a sessanta giorni. 3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione dell'istanza oltre il termine di scadenza del progetto, sono comunque fatte salve le spese maturate fino al termine fissato nei singoli bandi per la conclusione del progetto, purche' sia raggiunto l'interesse pubblico. Art. 18. Rendicontazione 1. Il rendiconto e' presentato alla Direzione centrale entro il termine previsto dal bando. 2. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purche' presentata prima della scadenza dello stesso. 3. La direzione si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento della predetta istanza in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine di rendicontazione previsto nel bando. 4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre il termine di scadenza del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate fino alla scadenza del termine di rendicontazione definita nel bando, purche' sia raggiunto l'interesse pubblico e fermo comunque il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b). 5. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000 presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attivita' per la quale il contributo e' stato erogato e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste dal bando. 6. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 7/2000 presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dagli uffici competenti. 7. I beneficiari che rientrano nelle ipotesi di cui agli articoli 41 e 41-bis della legge regionale n. 7/2000 presentano la documentazione giustificativa della spesa rispettivamente richiesta dall'articolo 41 o dall'articolo 41-bis, a seconda della loro natura giuridica. 8. Alla documentazione da presentare a rendiconto ai sensi dei commi 5, 6 e 7 e' allegata una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nonche' un prospetto riepilogativo delle spese sostenute. 9. Se dalla rendicontazione risulta una maggiore spesa sostenuta rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa, il contributo viene proporzionalmente rideterminato. Art. 19. Revoca del contributo 1. Il contributo concesso viene revocato, in particolare, nei seguenti casi: a) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilita' dichiarati; b) mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 18, comma 1. 2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi degli articoli 49 e 51 della legge regionale n. 7/2000. Art. 20. Cumulo con altri contributi 1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri contributi, pubblici e privati, comunque denominati, ottenuti per le stesse finalita' per le quali e' stato concesso il contributo regionale, purche' la sommatoria non superi l'ammontare del costo complessivo del progetto. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato. Art. 21. Ispezioni e controlli a campione 1. Il servizio dispone ispezioni e controlli a campione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000. Capo V. Disposizioni transitorie e finali Art. 22. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale n. 7/2000. Art. 23. Abrogazioni 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114 (Regolamento concernente criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)); b) il decreto del Presidente della Regione 22 maggio 2012, n. 111 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)); c) il decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2014, n. 94 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)); d) il decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2015, n. 63 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)); e) il decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2016, n. 50 (Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006). Art. 24. Norma transitoria 1. Il presente Regolamento si applica alle domande presentate a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. 2. Il decreto del Presidente della Regione n. 114/2011 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 25. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Fedriga