Art. 3 Norme transitorie 1. Nelle zone vulnerabili designate ai sensi dell'art. 1-ter del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R, come introdotto dal presente regolamento, le disposizioni di cui al Titolo III (Programma di azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola) del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R sono di obbligatoria applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. 2. Gli adeguamenti delle strutture aziendali che si rendono necessari a seguito della designazione di cui all'art. 1-ter del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R, come introdotto dal presente regolamento, devono essere effettuati entro la data del 1° gennaio 2022. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 24 gennaio 2020 p. Il Presidente Il Vicepresidente Gabusi