Art. 7 Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attivita' agricola amatoriale. Allineamento alla normativa regionale. Modifiche all'art. 12 del regolamento n. 63/R/2016 1. La lettera d) del comma 3 dell'art. 12 del regolamento n. 63/R/2016 e' sostituita dalla seguente: «d) le parti del territorio rurale nelle quali e' consentita l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo al fine di garantire il mantenimento dell'attivita' agricola e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale e assicurare, al contempo, la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014.».