Art. 7 
 
Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attivita' agricola
  amatoriale.  Allineamento  alla  normativa   regionale.   Modifiche
  all'art. 12 del regolamento n. 63/R/2016 
 
  1. La lettera d) del  comma  3  dell'art.  12  del  regolamento  n.
63/R/2016 e' sostituita dalla seguente: «d) le parti  del  territorio
rurale nelle quali e' consentita l'installazione dei manufatti di cui
al  presente  articolo  al  fine   di   garantire   il   mantenimento
dell'attivita'  agricola  e  la  salvaguardia  dell'ambiente  e   del
paesaggio rurale e assicurare, al contempo, la tutela di immobili  ed
aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione
dell'articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014.».