Art. 8 Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici. Allineamento alla normativa regionale. Modifiche all'art. 13 del regolamento n. 63/R/2016 1. La lettera e) del comma 3 dell'art. 13 del regolamento n. 63/R/2016 e' sostituita dalla seguente: «e) le parti del territorio rurale nelle quali e' consentita l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo, al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014.». 2. Al comma 5 dell'art. 13 del regolamento n. 63/R/2016 le parole «di cui al comma 2» sono eliminate.