Art. 8 
 
Condizioni per la realizzazione  di  manufatti  per  il  ricovero  di
  animali domestici. Allineamento alla normativa regionale. Modifiche
  all'art. 13 del regolamento n. 63/R/2016 
 
  1. La lettera e) del  comma  3  dell'art.  13  del  regolamento  n.
63/R/2016 e' sostituita dalla seguente: «e) le parti  del  territorio
rurale nelle quali e' consentita l'installazione dei manufatti di cui
al presente articolo, al fine di assicurare la tutela di immobili  ed
aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione
dell'articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014.». 
  2. Al comma 5 dell'art. 13 del regolamento n. 63/R/2016  le  parole
«di cui al comma 2» sono eliminate.