Art. 9 
 
Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui  all'art.  34-bis
  della legge regionale n. 3/1994. Introduzione dell'art. 13-bis  nel
  regolamento emanato con d.p.g.r. n. 63/R/2016 
 
  1. Dopo l'art. 13 del regolamento emanato con d.p.g.r. n. 63/R/2016
e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis (Condizioni per la realizzazione di manufatti  di  cui
all'articolo 34-bis della l.r. 3/1994 (articolo 78,  comma  3,  della
l.r. 65/2014)). - 1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti
della  pianificazione  urbanistica  comunali,  la  realizzazione  dei
manufatti di cui all'articolo 34-bis della legge regionale 12 gennaio
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157  "Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio") e' consentita ai cacciatori aventi i seguenti requisiti: 
    a) abilitazione alla gestione faunistico venatoria del  cinghiale
ai sensi dell'articolo  72,  comma  1  del  regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Giunta regionale 5  settembre  2017,  n.
48/R (Regolamento di attuazione  della  legge  regionale  12  gennaio
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157  "Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio") e della legge regionale 9 febbraio  2016,  n.  10  (Legge
obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana.  Modifiche  alla
l.r. 3/1994)); 
    b) iscrizione ad una squadra di caccia al cinghiale iscritta  nel
registro  delle  squadre  di  caccia  di  cui  all'articolo  73   del
regolamento 48/R/2017; 
    c) possesso di titolo idoneo legittimante la  disponibilita'  del
terreno per la realizzazione del manufatto. 
  2. Per  ogni  squadra  di  caccia  al  cinghiale  non  puo'  essere
realizzato piu' di un manufatto di cui all'articolo 34-bis della l.r.
3/1994. 
  3. La realizzazione dei manufatti di cui all'articolo 34-bis  della
l.r. 3/1994 e' soggetta alla presentazione della SCIA allo  sportello
unico del comune da parte del proprietario del fondo o altro soggetto
avente titolo a condizione che  non  comporti  alcuna  trasformazione
permanente sul suolo e che tali manufatti: 
    a)  siano  realizzati  in  legno  o  con  altri  materiali  anche
tradizionali tipici della zona; 
    b) siano semplicemente ancorati al suolo,  senza  opere  murarie,
salvo diverse disposizioni contenute nella  disciplina  comunale  del
territorio rurale, in particolare per  il  rispetto  delle  normative
igienico-sanitarie vigenti e ferma restando la compatibilita' con  il
titolo edilizio; 
    c) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo  abitativo,
ancorche' saltuario o temporaneo. 
  4. Qualora  la  disciplina  comunale  preveda  la  possibilita'  di
realizzare i manufatti di cui  al  presente  articolo  con  modalita'
costruttive diverse da quelle indicate al comma 1, lettere a)  e  b),
la loro realizzazione e' soggetta a permesso di costruire. 
  5. Ove gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilita'
di installare i manufatti di cui al presente articolo, la  disciplina
comunale del territorio rurale definisce in particolare: 
    a) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei
manufatti anche in relazione alla tipologia  del  titolo  abilitativo
richiesto; 
    b) le parti del  territorio  rurale  nelle  quali  e'  consentita
l'installazione  dei  manufatti  di   cui   al   presente   articolo,
orientandone prioritariamente la realizzazione in prossimita' di aree
gia' urbanizzate al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e
del paesaggio  rurale,  in  attuazione  dell'articolo  92,  comma  3,
lettera e) della l.r. 65/2014. 
  6. La SCIA o la richiesta del permesso di costruire contengono: 
    a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c); 
    b)  la  dichiarazione  della  necessita'  di  realizzazione   del
manufatto in relazione alle esigenze  di  ritrovo  ed  organizzazione
delle attivita' della squadra di caccia al cinghiale; 
    c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto; 
    d) la dichiarazione  di  conformita'  dell'intervento  alla  l.r.
65/2014, al presente regolamento, nonche' alle disposizioni contenute
nella disciplina comunale del territorio rurale. 
  7. La  disciplina  comunale  del  territorio  rurale  subordina  la
formazione del titolo  abilitativo  all'impegno  alla  rimozione  del
manufatto nel caso di perdita di almeno uno dei requisiti di  cui  al
comma 1, lettere a), b) e c).». 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 9 gennaio 2020 
 
                                ROSSI