(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -  Parte
                    I n. 3 - del 17 gennaio 2020) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Visto lo statuto della Regione; 
  Vista  la  legge  regionale  29  dicembre  1962,  n.  28,   recante
«Ordinamento  del  Governo  e  dell'amministrazione  centrale   della
Regione» e sue successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge regionale 15 maggio  2000,  n.  10,  recante  «Norme
sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle  dipendenze
della Regione siciliana»; 
  Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19,  recante  «Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e  dell'amministrazione  regionale»  ed,  in  particolare,  i
relativi regolamenti di attuazione  e  sue  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il  D.P.Reg.  n.  12  del  27  giugno  2019  «Regolamento  di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre  2008,  n.
19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei   Dipartimenti
regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della  legge  regionale  17
marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg.  18  gennaio  2013,  n.  6  e
successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Vista la legge regionale n. 24  del  6  marzo  1976  «Addestramento
professionale dei lavoratori» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di
promozione dell'occupazione», ed in particolare  l'art.  17,  lettera
c), che dispone che le attivita'  di  formazione  professionale  sono
svolte da parte delle regioni e/o delle province autonome,  anche  in
convenzione con enti aventi «requisiti predeterminati»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e sue successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista  la  legge  regionale  21  maggio   2019,   n.   7,   recante
«Disposizioni per i procedimenti amministrativi  e  la  funzionalita'
dell'azione amministrativa»; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  166  del  25  maggio  2001  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n.  131,  recante  «Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3»; 
  Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 - Delega al Governo  per  la
definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema  educativo  d'istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria 2007)  e,
in  particolare,  l'art.  1,  commi  622  (principi   su   istruzione
scolastica) e 624 (prosecuzione percorsi sperimentali d'istruzione  e
formazione professionale); 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge  10  dicembre  2014,  n.  183   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella   pubblica   amministrazione»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale
di certificazione delle competenze»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580); 
  Vista l'«Intesa tra il Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale,   Ministero    della    pubblica    istruzione,    Ministero
dell'universita' e della ricerca, le regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi  del  nuovo
sistema di accreditamento delle strutture formative per  la  qualita'
dei servizi» siglata in Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008, ai
sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
  Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (legge  di  stabilita'
regionale), ed in particolare l'art. 86 che prevede che «con  decreto
del Presidente della Regione,  adottato  su  proposta  dell'assessore
regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione   professionale,   in
conformita' a specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato-regioni
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,  n.  131  e
successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le  disposizioni
disciplinanti l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel
sistema della formazione professionale siciliana; 
  Visto il decreto presidenziale 1º  ottobre  2015,  n.  25,  recante
«Regolamento di attuazione  dell'art.  86  della  legge  regionale  7
maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli  organismi
formativi  operanti  nel  sistema  della   formazione   professionale
siciliana»; 
  Vista la nota prot. n. 567/GAB del 5 febbraio 2019,  con  la  quale
l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione  professionale
ha  trasmesso  al  Consiglio   di   giustizia   amministrativa,   per
l'acquisizione  del  prescritto  parere,  la  proposta  di   modifica
dell'art. 3, commi 5 e 6, del predetto decreto del  Presidente  delle
Regione 1º ottobre 2015, n. 25 previa  intervenuta  acquisizione  del
prodromico avviso dell'Ufficio legislativo e legale della  Presidenza
della Regione reso, ai sensi della  circolare  del  Presidente  della
Regione n. 4520/1964, con nota prot. n. 30307 del 31 dicembre 2018; 
  Visto il parere interlocutorio n. 73 del 1º aprile 2019 reso  dalla
sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa,  numero
affare 00046/2019 - Adunanza di sezione del 19 marzo 2019; 
  Vista la nota prot. n. 1803/GAB del 30 aprile 2019,  con  la  quale
l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione  professionale
ha  trasmesso  al  Consiglio   di   giustizia   amministrativa,   per
l'acquisizione del definitivo parere, la riscrittura dello schema  di
modifica  dell'art.  3,  commi  5  e  6,  del  predetto  decreto  del
Presidente delle Regione 1º  ottobre  2015,  n.  25,  predisposta  in
ossequio alle indicazioni di cui al citato parere  interlocutorio  n.
73 del 1º aprile 2019; 
  Visto il parere favorevole n. 104 del 6 agosto 2019  della  sezione
consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa,  numero  affare
00046/2019 - Adunanza di sezione del 20 maggio 2019; 
  Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 315 del  4  settembre
2019, con  cui  viene  approvato  lo  schema  di  testo  di  modifica
dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Regione 1º
ottobre 2015, n. 25, recante «Regolamento di attuazione dell'art.  86
della  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9.  Disposizioni   per
l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della
formazione professionale siciliana»; 
  Su  proposta  dell'assessore  regionale  per  l'istruzione   e   la
formazione professionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I commi 5 e 6 dell'art. 3 del «Regolamento di attuazione  dell'art.
86 della legge regionale  7  maggio  2015,  n.  9.  Disposizioni  per
l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della
formazione  professionale  siciliana»,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Regione 1º ottobre 2015, n. 25 sono modificati  come
segue: 
    «Art. 3 (Destinatari dell'accreditamento). - 5- Sono  accreditati
di diritto: 
      a) le  universita'  pubbliche,  il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche (CNR) e gli altri enti di ricerca e formazione pubblici, gli
Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti
tecnici superiori (ITS), le istituzioni scolastiche pubbliche  e  gli
Istituti superiori parificati legalmente riconosciuti; 
      b) le societa', le agenzie e  gli  enti,  comunque  denominati,
partecipati dalla  Regione  o  da  altri  enti  pubblici,  aventi  la
funzione di erogare servizi  formativi  ed  orientativi.  L'eventuale
stipulazione   diretta   della   convenzione   ed   il    conseguente
trasferimento dei finanziamenti restano subordinati al pieno rispetto
dei requisiti della totale  partecipazione  pubblica,  del  controllo
analogo  da  parte  dell'amministrazione  e   dell'esecuzione   delle
prestazioni  esclusivamente  a  favore  di  quest'ultima,   ai   fini
dell'operativita' dell'in house providing; 
      c)  gli  organismi  accreditati   presso   altre   regioni   in
conformita' all'Intesa siglata  in  Conferenza  Stato-regioni  il  20
marzo 2008 di cui al comma 3 dell'art. 1. 
  6- Non sono sottoposti alle procedure di accreditamento: 
    a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attivita'
formative per il  proprio  personale.  Tali  soggetti  sono  comunque
tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da  definirsi
da parte delle amministrazioni titolari delle  forme  d'intervento  o
dell'amministrazione alla quale ne e' affidata la gestione; 
    b) le imprese che svolgono attivita' di stage e tirocinio.