(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 3 - del 17 gennaio 2020) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante «Ordinamento del Governo e dell'amministrazione centrale della Regione» e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante «Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana»; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione regionale» ed, in particolare, i relativi regolamenti di attuazione e sue successive modifiche ed integrazioni; Visto il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni»; Vista la legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976 «Addestramento professionale dei lavoratori» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione», ed in particolare l'art. 17, lettera c), che dispone che le attivita' di formazione professionale sono svolte da parte delle regioni e/o delle province autonome, anche in convenzione con enti aventi «requisiti predeterminati»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalita' dell'azione amministrativa»; Visto il decreto ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3»; Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo d'istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 622 (principi su istruzione scolastica) e 624 (prosecuzione percorsi sperimentali d'istruzione e formazione professionale); Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580); Vista l'«Intesa tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'universita' e della ricerca, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi» siglata in Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (legge di stabilita' regionale), ed in particolare l'art. 86 che prevede che «con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformita' a specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana; Visto il decreto presidenziale 1º ottobre 2015, n. 25, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana»; Vista la nota prot. n. 567/GAB del 5 febbraio 2019, con la quale l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ha trasmesso al Consiglio di giustizia amministrativa, per l'acquisizione del prescritto parere, la proposta di modifica dell'art. 3, commi 5 e 6, del predetto decreto del Presidente delle Regione 1º ottobre 2015, n. 25 previa intervenuta acquisizione del prodromico avviso dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione reso, ai sensi della circolare del Presidente della Regione n. 4520/1964, con nota prot. n. 30307 del 31 dicembre 2018; Visto il parere interlocutorio n. 73 del 1º aprile 2019 reso dalla sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa, numero affare 00046/2019 - Adunanza di sezione del 19 marzo 2019; Vista la nota prot. n. 1803/GAB del 30 aprile 2019, con la quale l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ha trasmesso al Consiglio di giustizia amministrativa, per l'acquisizione del definitivo parere, la riscrittura dello schema di modifica dell'art. 3, commi 5 e 6, del predetto decreto del Presidente delle Regione 1º ottobre 2015, n. 25, predisposta in ossequio alle indicazioni di cui al citato parere interlocutorio n. 73 del 1º aprile 2019; Visto il parere favorevole n. 104 del 6 agosto 2019 della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa, numero affare 00046/2019 - Adunanza di sezione del 20 maggio 2019; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 315 del 4 settembre 2019, con cui viene approvato lo schema di testo di modifica dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Regione 1º ottobre 2015, n. 25, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana»; Su proposta dell'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale; Decreta: Art. 1 I commi 5 e 6 dell'art. 3 del «Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana», approvato con decreto del Presidente della Regione 1º ottobre 2015, n. 25 sono modificati come segue: «Art. 3 (Destinatari dell'accreditamento). - 5- Sono accreditati di diritto: a) le universita' pubbliche, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e gli altri enti di ricerca e formazione pubblici, gli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), le istituzioni scolastiche pubbliche e gli Istituti superiori parificati legalmente riconosciuti; b) le societa', le agenzie e gli enti, comunque denominati, partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici, aventi la funzione di erogare servizi formativi ed orientativi. L'eventuale stipulazione diretta della convenzione ed il conseguente trasferimento dei finanziamenti restano subordinati al pieno rispetto dei requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo analogo da parte dell'amministrazione e dell'esecuzione delle prestazioni esclusivamente a favore di quest'ultima, ai fini dell'operativita' dell'in house providing; c) gli organismi accreditati presso altre regioni in conformita' all'Intesa siglata in Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'art. 1. 6- Non sono sottoposti alle procedure di accreditamento: a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attivita' formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte delle amministrazioni titolari delle forme d'intervento o dell'amministrazione alla quale ne e' affidata la gestione; b) le imprese che svolgono attivita' di stage e tirocinio.