Art. 2 
 
       Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 44/1999 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 13  della  legge  regionale  n.  44/1999  e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) alla  lettera  a),  le  parole:  «da  lire  2.000.000  a  lire
6.000.000 e da lire 1.000.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.000 e da euro 500 a euro 1.500»; 
    b) alla lettera b), le parole: «da lire 500.000 a lire 1.500.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 750»; 
    c) alla lettera e), le parole: «da lire 100.000 a  lire  300.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 150»; 
    d) alla  lettera  d),  le  parole:  «da  lire  2.000.000  a  lire
6.000.000» sono sostituite dalle seguenti:  «da  euro  1.000  a  euro
3.000»; 
    e) alla lettera e), le parole: «da lire 100.000 a  lire  300.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 150»; 
    f) alla  lettera  f),  le  parole:  «da  lire  1.000.000  a  lire
3.000.000» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  euro  500  a  euro
1.500». 
  2. Il comma 2 dell'art. 13  della  legge  regionale  n.  44/1999  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai seguenti: 
    «2. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e  controllo  in
relazione alle attivita' di cui alla presente  legge  e  irrogano  le
relative sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla  legge
regionale 2 dicembre 1982, n.  45  (Norme  per  l'applicazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione  e  di
enti da essa  individuati,  delegati  o  sub-delegati)  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  2-bis.  I  proventi  derivanti  dall'applicazione  delle   sanzioni
amministrative sono trattenuti dai comuni che irrogano le sanzioni. 
  2-ter. Quando, nei due anni  successivi  alla  commissione  di  una
delle  violazioni  di  cui  al  presente   articolo   accertata   con
provvedimento  esecutivo,  lo  stesso  soggetto   commette   un'altra
violazione della stessa indole, le sanzioni amministrative pecuniarie
sono raddoppiate.».