Art. 2 Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 44/1999 1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), le parole: «da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 e da lire 1.000.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.000 e da euro 500 a euro 1.500»; b) alla lettera b), le parole: «da lire 500.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 750»; c) alla lettera e), le parole: «da lire 100.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 150»; d) alla lettera d), le parole: «da lire 2.000.000 a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.000»; e) alla lettera e), le parole: «da lire 100.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 150»; f) alla lettera f), le parole: «da lire 1.000.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 1.500». 2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai seguenti: «2. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in relazione alle attivita' di cui alla presente legge e irrogano le relative sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione e di enti da essa individuati, delegati o sub-delegati) e successive modificazioni e integrazioni. 2-bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono trattenuti dai comuni che irrogano le sanzioni. 2-ter. Quando, nei due anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.».