Art. 3 
 
        Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 44/1999 
 
  1. Dopo il comma 10 dell'art. 16 della legge regionale n. 44/1999 e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
    «10-bis. Le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2 e 2-bis,  si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino al 31  dicembre  2019
le funzioni di  cui  all'art.  13,  comma  2,  continuano  ad  essere
esercitate dalla Regione.».