Art. 3 Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 44/1999 1. Dopo il comma 10 dell'art. 16 della legge regionale n. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «10-bis. Le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2 e 2-bis, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino al 31 dicembre 2019 le funzioni di cui all'art. 13, comma 2, continuano ad essere esercitate dalla Regione.».